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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 settembre 1997, n. 391

Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9, comma 3, e 14, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, concernente la disciplina dell'attività delle autoscuole.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1999)
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Testo in vigore dal: 4-12-1999
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                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'allegato  II  della  direttiva  91/439/CEE,  recepita  con
decreto  ministeriale 8 agosto 1994, concernente l'accertamento delle
conoscenze,  capacita'  e  comportamenti  legati  alla  guida  di  un
veicolo;
  Visto  l'articolo  121,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285:  "Nuovo codice della strada", laddove e' previsto che
gli  esami  di  idoneita' per il conseguimento della patente di guida
devono  essere  effettuati  secondo  direttive, modalita' e programmi
stabiliti  con  decreto  del  Ministro dei trasporti sulla base delle
direttive della Comunita' europea;
  Visto  l'articolo  122,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285:  "Nuovo  codice  della strada", laddove sono previsti
limiti di eta' per gli istruttori di guida;
  Visto  l'articolo  123  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285:  "Nuovo  codice  della  strada",  concernente  la  normativa che
disciplina l'attivita' delle autoscuole;
  Visto  l'articolo  2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che vieta
intese restrittive della liberta' di concorrenza;
  Considerata  la  necessita' di aderire alla delibera n. 3721 del 21
marzo  1996,  emanata  dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 2823 in data 2 giugno 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il comma 2 dell'articolo 1, ((. . .)) e il comma 2 dell'articolo
14  del  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317, concernente il regolamento recante la disciplina
dell'attivita'  delle autoscuole (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 31 luglio 1995, n. 177) sono abrogati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 17 settembre 1997
                                                Il Ministro: Burlando
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997
  Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 44