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DECRETO-LEGGE 3 novembre 1997, n. 380

Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/11/1997.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1998)
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Testo in vigore dal: 4-11-1997
al: 3-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  18  novembre  1995, n. 496, come modificata dalla
legge  4  aprile  1997,  n.  93, con la quale e' stata autorizzata la
ratifica   della   convenzione   sulla  proibizione  dello  sviluppo,
produzione,  immagazzinaggio  ed  uso  di  armi chimiche e sulla loro
distruzione,  con  annessi,  adottata  a Parigi il 13 gennaio 1993 ed
entrata in vigore il 29 aprile 1997;
  Considerata  la  straordinaria necessita' ed urgenza di differire i
termini  previsti  dall'articolo  6  della legge 18 novembre 1995, n.
496,  come  sostituito  dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n.
93, per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, dei dati
e  delle  informazioni  necessari per le dichiarazioni iniziali e per
quelle previsionali relative all'anno 1998;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e
giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art 1.
  1.  Il  termine  per la presentazione dei dati e delle informazioni
necessari  per  le  dichiarazioni  iniziali, previsto dall'articolo 6
della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4
della  legge  4 aprile 1997, n. 93, da parte dei soggetti indicati al
comma  1 del citato articolo 6, che non vi abbiano ancora provveduto,
e' differito al 15 dicembre 1997.
  2. E' prorogato al 15 dicembre 1997, per i soggetti di cui al comma
1,   il   termine  relativo  alla  presentazione  dei  dati  e  delle
informazioni  necessari  per le dichiarazioni previsionali per l'anno
1998  per  i  composti  chimici  delle  tabelle 1, 2 e 3 annesse alla
convenzione    sulla    proibizione   dello   sviluppo,   produzione,
immagazzinaggio  ed  uso  di  armi chimiche e sulla loro distruzione,
ratificata con legge 18 novembre 1995, n. 496.