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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1997, n. 367

Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-11-1997
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 13-11-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
contenente  la   delega  al  Governo   per  il  riordinamento   e  la
soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1994, n.  479, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  con   il  quale,  in  attuazione  della
succitata delega,  sono stati  dettati criteri per  il riordinamento,
tra gli altri, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto,
il quale stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta  del Ministro del  lavoro e della previdenza  sociale, di
concerto con  i Ministri per  la funzione  pubblica e del  tesoro, da
emanarsi ai  sensi dell'articolo  17 della legge  23 agosto  1988, n.
400,  sono disciplinati,  per quanto  non espressamente  previsto dal
decreto stesso, l'organizzazione ed  il funzionamento, tra gli altri,
dell'I.N.A.I.L.;
  Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione legislativa;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 19 settembre 1997;
  Sulla proposta del Ministro del  lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con  il Ministro per la funzione pubblica  ed il Ministro
del tesoro;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma
2,  del  decreto  legislativo  30 giugno  1994,  n.  479,  disciplina
l'ordinamento,  l'organizzazione  ed il  funzionamento  dell'Istituto
nazionale  per l'assicurazione  contro gli  infortuni sul  lavoro, in
conformita'  ai criteri  di carattere  generale dettati  dallo stesso
decreto.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il    comma  quinto dell'art.   87 della Costituzione,
          conferisce al Presidente della   Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Il    comma 32   dell'art. 1  della legge 24  dicembre
          1993,  n. 537 (Interventi correttivi di finanza   pubblica)
          prevede  che:  "Il Governo e'   delegato ad  emanare, entro
          sei mesi  dalla data  di entrata  in vigore della  presente
          legge,  uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare
          o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza".
            - Il D.Lgs. 30 giugno 1994,   n. 479,  reca:  "Attuazione
          della delega conferita dall'art.  1, comma  32, della legge
          24  dicembre   1993, n.   537,  in materia  di  riordino  e
          soppressione    di    enti  pubblici     di  assistenza   e
          previdenza".
            -  Il  comma  2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.
          479, prevede che: "Con    decreti  del  Presidente    della
          Repubblica,  su  proposta del Ministro del  lavoro e  della
          previdenza sociale,   di concerto   con  i  Ministri  della
          funzione    pubblica  e  del tesoro, da   emanarsi ai sensi
          dell'art. 17 della  legge 23 agosto 1988,  n.    400,  sono
          disciplinati,  entro  il   termine di novanta giorni  dalla
          data di entrata  in vigore del presente    decreto,  e  per
          quanto  non espressamente  ivi previsto, l'organizzazione e
          il funzionamento  degli enti di  cui al  comma 1, secondo i
          criteri stabiliti nell'art. 3".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei    Ministri),  come
          modificato    dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.
          29, e dall'art.  13 della legge 15  marzo 1997, n.  59,  e'
          il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,    possono   essere emanati   i regolamenti  per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  il testo   del comma 2 dell'art. 1 del  D.Lgs. 30
          giugno 1994, n. 479, si veda in nota alle premesse.