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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1997, n. 315

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-10-1997
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Testo in vigore dal: 4-10-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
  Viste le  deliberazioni del Consiglio dei  Ministri, adottate nella
riunioni del 22 gennaio e del 30 maggio 1997;
  Sulla proposta del Ministro del  tesoro, di concerto con i Ministri
dell'industria,   del  commercio   e   dell'artigianato   e  per   la
solidarieta' sociale;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
    a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108;
  b)  per  "fondo",   il  fondo  per  la   prevenzione  del  fenomeno
dell'usura;
  c)  per  "confidi",  i  consorzi   e  le  cooperative  di  garanzia
collettiva fidi;
  d) per "Ministero del tesoro",  il Ministero del tesoro - Direzione
generale  del  tesoro  -  Servizio V  Antiriciclaggio  contenzioso  e
valutario.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o   alle quali  e
          operato   il rinvio.   Restano invariati    il  valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Il   testo   dell'art.   15   della   legge  7  marzo
          1996,  n.  108 (pubblicata in S.O.G.U. n. 44 - G.U.  n.  58
          del  9  marzo  1996) recante:   "Disposizioni in materia di
          usura", e' il seguente:
            "Art.  15. -  1. E'  istituito presso  il Ministero   del
          tesoro    il  ''Fondo  per  la  prevenzione  del   fenomeno
          dell'usura'' di  entita'  pari  a  lire  300  miliardi,  da
          costituire   con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno
          degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998.  Il  Fondo  dovra'
          essere    utilizzato   quanto   al   70   per   cento   per
          l'erogazione  di contributi  a  favore  di  appositi  fondi
          speciali  costituiti   dai consorzi   o   cooperative    di
          garanzia     collettiva     fidi    denominati  ''Confidi''
          istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e
          dagli ordini professionali, e quanto  al  30  per  cento  a
          favore  delle fondazioni   ed   associazioni   riconosciute
          per  la  prevenzione  del fenomeno dell'usura,  di  cui  al
          comma 4.
            2.    I contributi   di  cui al  comma 1  possono  essere
          concessi  ai Confidi alle seguenti condizioni:
            a) che   essi costituiscano   speciali  fondi  antiusura,
          separati  dai  fondi rischi ordinari, destinati a garantire
          fino all'80 per cento le banche e gli istituti di   credito
          che    concedono    finanziamenti   a   medio   termine   e
          all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
          delle  piccole  e  medie    imprese   a   elevato   rischio
          finanziario,  intendendosi  per  tali  le imprese   cui sia
          stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita   da
          una  garanzia pari ad almeno  il 50 per cento  dell'importo
          del    finanziamento  stesso    pur  in    presenza   della
          disponibilita' del Confidi al rilascio della garanzia;
            b)    che   i contributi   di   cui   al   comma  1 siano
          cumulabili  con eventuali contributi  concessi dalle camere
          di  commercio, industria, artigianato e agricoltura.
            3.  Il  Ministro  del  tesoro,     sentito  il   Ministro
          dell'industria,   del  commercio     e    dell'artigianato,
          determina con   decreto   i   requisiti patrimoniali    dei
          fondi    speciali  antiusura    di cui   al comma   2 e   i
          requisiti di   onorabilita' e di  professionalita'    degli
          esponenti dei fondi medesimi.
            4.  Le  fondazioni e le  associazioni riconosciute per la
          prevenzione del  fenomeno  dell'usura    sono  iscritte  in
          apposito    elenco  tenuto dal Ministro   del   tesoro.  Lo
          scopo  della  prevenzione  del  fenomeno dell'usura,  anche
          attraverso   forme      di    tutela,      assistenza    ed
          informazione,  deve risultare dall'atto costitutivo e dallo
          statuto.
            5.  Il    Ministro  del  tesoro,    sentiti  il  Ministro
          dell'interno    e  il  Ministro  per    gli affari sociali,
          determina con  decreto    i  requisiti  patrimoniali  delle
          fondazioni  e  delle  associazioni  per  la prevenzione del
          fenomeno  dell'usura  ed  i   requisiti   di   onorabilita'
          e  di professionalita'   degli  esponenti   delle  medesime
          fondazioni  e associazioni.
            6.  Le  fondazioni e le   associazioni per la prevenzione
          del fenomeno dell'usura  prestano  garanzie  alle    banche
          ed   agli   intermediari finanziari  al  fine  di  favorire
          l'erogazione   di   finanziamenti    a  soggetti  che,  pur
          essendo meritevoli in base ai  criteri fissati nei relativi
          statuti, incontrano difficolta' di accesso al credito.
            7.  Fatte  salve le  riserve di attivita'  previste dalla
          legge, le fondazioni   e   le   associazioni      per    la
          prevenzione   del   fenomeno dell'usura esercitano le altre
          attivita' previste dallo statuto.
            8. Per la  gestione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e
          l'assegnazione  dei  contributi, il Governo provvede, entro
          tre mesi dalla data di entrata in vigore    della  presente
          legge,  all'istituzione di  una commissione costituita   da
          rappresentanti    dei    Ministeri     del     tesoro     e
          dell'industria,  del    commercio e dell'artigianato e  del
          Dipartimento  per    gli    affari    sociali    presso  la
          Presidenza     del     Consiglio     dei  Ministri  nonche'
          all'adozione del relativo regolamento   di  gestione.    La
          partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito.
            9.  I contributi di cui al presente articolo sono erogati
          nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
            10.  All'onere derivante   dall'attuazione del   comma  1
          si   provvede   mediante   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  1996-1998,  al
          capitolo 6856 dello stato  di previsione del Ministero  del
          tesoro    per   l'anno   1996,   utilizzando   parzialmente
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero" .
            -  Il testo  dell'art.  17, comma  1, della   legge    23
          agosto    1988  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          come  modificato  dall'art.  74  del  decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)    attuazione    e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche secondo le disposizioni dettate,
          dalla legge;
               e) (soppressa)".