stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 17 luglio 1997, n. 308

Regolamento recante norme per la disciplina dei compiti di coordinamento a livello nazionale delle attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione in materia di sangue ed emoderivati.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/1999)
nascondi
Testo in vigore dal: 11-11-1999
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107,  concernente  la  "Disciplina
per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano  ed  ai  suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati"; 
  Visto in particolare l'articolo 8, comma 4, della  legge  4  maggio
1990, n. 107,  che  demanda  all'Istituto  superiore  di  sanita'  il
compito di coordinare a  livello  nazionale  l'attivita'  dei  centri
regionali  di  coordinamento  e  di  compensazione  e   di   favorire
l'autosufficienza nazionale di sangue ed emoderivati,  in  attuazione
delle normative tecniche emanate dal Ministro della sanita',  sentita
la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale; 
  Visto il piano per la razionalizzazione del  sistema  trasfusionale
per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  93
del 22 aprile 1994; 
  Considerato che il predetto piano prevede che l'Istituto  superiore
di sanita', per i compiti di coordinamento svolti in attuazione delle
direttive  tecniche  emanate  dal  Ministero  della  sanita',   possa
avvalersi del supporto dell'Agenzia per i servizi sanitari  regionali
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; 
  Ritenuta  la   conseguente   esigenza   di   adottare   norme   per
regolamentare l'esercizio  della  funzione  di  coordinamento  e  per
disciplinare i rapporti tra i predetti organismi in  armonia  con  le
attribuzioni di  competenza  del  Ministero  della  sanita'  e  delle
regioni e province autonome; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della richiamata legge 4 maggio 1990,
n. 107; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 1995; 
  Udito  il  pare  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
effettuata   in   data   14   aprile   1997   con    protocollo    n.
900.5-bis/CNST.2/225; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Con  il  presente  decreto  vengono  individuati  gli  obiettivi
generali e gli interventi da compiere  per  assicurare  una  risposta
organica ai problemi  che  caratterizzano  il  settore  trasfusionale
sulla base delle disposizioni della legge  4  maggio  1990,  n.  107,
nonche' le modalita' di raccordo a livello centrale  delle  attivita'
del Ministero della sanita', dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e
dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali  nell'area   della
rilevazione dei dati e del coordinamento e del controllo  nonche'  in
quella della gestione delle  attivita'  connesse  alla  cessione  del
sangue e relativi derivati tra le regioni. 
 
                                                                ((1)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre - 4 novembre 1999,
n. 420 (in G.U. 1ª s.s. 10/11/1999, n. 45), "Dichiara che non  spetta
allo Stato stabilire, con decreto  del  Ministro  della  sanita',  in
materia di raccolta del sangue ed emoderivati, vincoli,  indirizzi  o
obblighi nei confronti delle regioni e province autonome, in sede  di
attuazione degli artt. 8, comma 4, e 11 della legge 4 maggio 1990, n.
107 e conseguentemente annulla il decreto del Ministro della  sanita'
17 luglio 1997, n. 308, limitatamente  agli  artt.  1,  2,  comma  1,
lettere b), c), d), e) ed f), e all'art. 4, comma 2".