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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 263

Regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/8/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/2008)
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Testo in vigore dal:  9-8-1997 al: 25-9-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato C;
Vista la direttiva 93/53/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante attuazione della direttiva 90/667/CEE, del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE, del Consiglio del 28 gennaio 1991, che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di lotta contro le malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenchi I e II, del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.
L'art. 4 così recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989".
- L'allegato C annesso alla predetta legge contiene l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare, tra cui la direttiva 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.
- La direttiva 93/53/CEE è pubblicata in GUCE n. L 175 del 19 luglio 1993.
- Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, reca: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE".
- La direttiva 90/667/CEE è pubblicata in GUCE n. L 363 del 27 dicembre 1990.
- La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in GUCE n. L 224 del 18 agosto 1990.
- Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, reca il regolamento di polizia veterinaria.
- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, approva il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura.
- La direttiva 91/67/CEE è pubblicata in GUCE n. L 46 del 19 febbraio 1991.
Note all'art. 1:
- Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note alle premesse. L'allegato A), elenchi I e II, così recita:
"Allegato A ELENCO DELLE MALATTIE E DELLE SPECIE SENSIBILI

=====================================================================
1 | 2
_____________________________________|_______________________________
Malattie | Specie sensibili
_____________________________________|_______________________________
|
ELENCO I |
|
Pesci |
|
IHN |
(Necrosi ematopoietica infettiva) | Salmo gairdneri
| Oncorhynchus nerka
| Oncorhynchus tschawytscha
| Oncorhynchus rhodurus
| Salmo Salar
_____________________________________|_______________________________
|
ELENCO II |
|
Pesci |
|
SHV |
(Setticemia emorragica virale) | Salmo gairdneri
| Salmo trutta
| Salmo salar
| Thymallus thymallus
| Coregonus sp.
| Esox lucius (alevin)
|
Molluschi |
|
Bonomia ostreae | Ostrea edulis
Marteilia sp. | Ostrea edulis
|
Haplosporidium sp. | Ostrea edulis
|
Perkinsus sp. | Ruditapes decussatus".