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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 237

Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
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Testo in vigore dal: 24-12-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  3,  comma  138, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi  per  la  modifica della disciplina in materia di servizi
autonomi di cassa degli uffici finanziari;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
  Visto   il   parere   della   commissione   parlamentare  istituita
dall'articolo  3,  comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso
in  data  18  giugno  1997, in applicazione del comma 15 del predetto
articolo 3;
  Tenuto  conto  che,  in  applicazione  del  comma  15  del medesimo
articolo  3,  e'  stata  concessa  la  proroga  di  venti  giorni per
l'adozione  del  predetto parere e che, conseguentemente, a norma del
comma  16  risulta  per  un  uguale  periodo prorogato il termine per
l'esercizio della delega;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Capo I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
             Soppressione dei servizi autonomi di cassa
  1.  I  servizi  autonomi  di  cassa  degli  uffici  dipendenti  dal
Dipartimento delle entrate ((. . .)) sono soppressi con effetto dal 1
gennaio 1998.
  2.  Dalla  data  di  cui  al comma 1, gli adempimenti in materia di
riscossione,  contabilizzazione  e  versamento  di  tutte le entrate,
nonche'  quelli  in  materia  di  pagamento,  gia' svolti a qualsiasi
titolo ((dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal
Dipartimento  del  territorio)), sono disciplinati dalle disposizioni
seguenti.(1)
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.  Lgs.  18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dall'Errata
Corrige  in G.U. 22/01/1998, n.17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che  "In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.  237,  i  servizi  di  cassa  degli  uffici  del  dipartimento del
territorio continuano ad operare fino alla predetta data."