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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 237

Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
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Testo in vigore dal:  24-12-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;
Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, è stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo

I Disposizioni generali

Art. 1

Soppressione dei servizi autonomi di cassa
1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate
((. . .))
sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.
2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo
((dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio))
, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.(1)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dall'Errata Corrige in G.U. 22/01/1998, n.17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data."