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LEGGE 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione.

note: Entrata in vigore della legge: 19-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal: 24-10-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:

                               Art. 1
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276)) ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
  Il  D.Lgs.  10  settembre  2003, n. 276 ha disposto (con l'art. 86,
comma  3)  che "In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione
delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli da 1 a 11 della legge 24
giugno  1997,  n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali
di  lavoro  stipulate  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a),
della  medesima  legge  e  vigenti alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  mantengono,  in  via  transitoria e salve diverse
intese,  la  loro  efficacia fino alla data di scadenza dei contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  con  esclusivo  riferimento  alla
determinazione  per  via  contrattuale  delle  esigenze  di carattere
temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le
clausole  dei  contratti  collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi  dell'articolo  1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
mantengono  la  loro  efficacia  fino  a diversa determinazione delle
parti stipulanti o recesso unilaterale."