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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 166

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals).

note: Entrata in vigore del decreto: 3-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto
1995, n. 335; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 1997; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Contributi 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta
per  il  personale  iscritto  al  Fondo  pensioni  per  gli  sportivi
professionisti - di seguito denominato Fondo  -  e'  stabilita  nella
misura del 9,11 per cento; per il  medesimo  personale  l'aliquota  a
carico dei lavoratori e' stabilita nella misura in vigore  nel  Fondo
pensioni   lavoratori    dipendenti    dell'assicurazione    generale
obbligatoria. 
  2. Dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei  datori
di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo  e'  incrementata
annualmente di 2 punti percentuali fino a  concorrenza  dell'aliquota
in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. 
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le aliquote contributive dovute  per  il  personale  di  cui
all'articolo 2,  commi  2  e  3,  si  applicano  integralmente  sulla
retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale  annuo
di   retribuzione    pensionabile    vigente    tempo    per    tempo
nell'assicurazione generale obbligatoria ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso  per  312.  Sulla
parte  di  retribuzione  eccedente  il  massimale   di   retribuzione
giornaliera imponibile e inferiore all'importo di  cui  al  comma  5,
diviso per 312, si applica  un  contributo  di  solidarieta'  ((nella
misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del  datore
di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1°  gennaio
2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico  del
datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore)). 
  4. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 9,  e  per  coloro
che esercitano il diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23,
della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  trovano   applicazione   le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della citata  legge  n.
335 del 1995. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sulle quote di retribuzione eccedenti il  massimale
di retribuzione imponibile di cui all'articolo  2,  comma  18,  della
citata legge n. 335 del 1995, e inferiore all'importo di cui al comma
5 si applica un contributo di  solidarieta',  aggiuntivo  rispetto  a
quanto previsto nell'articolo 1,  comma  5,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579,  da  versare  al  Fondo
((nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del
datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e  dal  1°
gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui  1  per  cento  a
carico  del  datore  di  lavoro  e  2,1  per  cento  a   carico   del
lavoratore)). 
  5. Il contributo di solidarieta' di cui al comma 4 non  si  applica
sulle quote di retribuzione annua  eccedenti  l'importo  di  lire  un
miliardo rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati  calcolato
dall'ISTAT. 
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  soli
fini  dell'acquisizione   del   diritto   alla   corresponsione   dei
trattamenti  pensionistici,  ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo,  ad
esclusione di coloro di cui all'articolo 2, comma 9, che possano  far
valere almeno 4.160 contributi  giornalieri  effettivi  o  figurativi
versati o accreditati nel Fondo, e' accreditato di ufficio, per  ogni
anno in cui la retribuzione  globale  percepita  dal  lavoratore  non
superi il 50 per cento del massimale di  retribuzione  imponibile  di
cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995,  un
numero di contributi giornalieri pari a 260. Tale  accreditamento  e'
consentito per un numero di giornate non superiore a 1040  e  fino  a
concorrenza di 5.200 contributi giornalieri complessivi.