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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 marzo 1997, n. 158

Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1997
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Testo in vigore dal: 29-6-1997
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la  legge 10 febbraio 1992,  n. 152 relativa a  "modifiche ed
integrazioni  alla  legge  7  gennaio   1976,  n.  3  e  nuove  norme
concernenti l'ordinamento della professione  di dottore agronomo e di
dottore forestale";
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
  Visto  il   regolamento  sugli  esami  di   Stato  di  abilitazione
all'esercizio delle professioni approvato  con decreto ministeriale 9
settembre 1957 e successive modificazioni;
  Udito  il parere  del  Consiglio  universitario nazionale  espresso
nella seduta del 15 giugno 1994;
  Udito  il parere  del Consiglio  nazionale dell'ordine  dei dottori
agronomi e dottori forestali;
  Udito il parere del Ministro della pubblica istruzione;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale dell'11 aprile 1996;
  Ritenuto di recepire le osservazioni  del Consiglio di Stato, salvo
per  quanto concerne  la rimozione  della laurea  in scienze  agrarie
tropicali e  subtropicali, atteso che  la legge 10 febbraio  1992, n.
152  prevede espressamente  per tutti  i laureati  della facolta'  di
agraria la  possibilita' di  accedere all'esame  di Stato  di dottore
agronomo e dottore forestale;
  Vista la nota n.  1.1.4/31890/4.23.15 - 16  del 23 ottobre 1996 con
cui il Dipartimento per   gli affari giuridici  e  legislativi  della
Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  ha preso  atto del  presente
regolamento;
                   Adottail seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione di  dottore agronomo e  dottore forestale sono  ammessi i
laureati  della  facolta' di  agraria  in  possesso delle  lauree  in
scienze  e  tecnologie  agrarie  (gia' laurea  in  scienze  agrarie),
scienze e tecnologie della produzione animale (gia' laurea in scienze
della produzione  animale), scienze agrarie tropicali  e subtropicali
(gia'  laurea in  agricoltura  tropicale e  subtropicale), e  scienze
forestali ed ambientali (gia' laurea in scienze forestali).
  2. In attesa della  istituzione dell'albo dei tecnologi alimentari,
di cui  alla legge 18  gennaio 1994, n. 59,  i laureati in  scienze e
tecnologie  alimentari (gia'  scienze delle  preparazioni alimentari)
sono ammessi a  partecipare agli esami per  l'iscrizione all'albo dei
dottori agronomi e forestali.
  3.  Le prove  di esame  sono differenziate  a seconda  della laurea
posseduta prefigurando  in tal modo l'accesso  alle sezioni dell'albo
professionale di cui all'articolo 9  della legge 10 febbraio 1992, n.
152. Il  certificato di abilitazione all'esercizio  della professione
fa  specifica menzione  della sezione  dell'albo professionale  a cui
l'abilitato puo' iscriversi.
          Avvertenza:
            ll  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  La  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  istituisce   il
          Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica.
            -  Il    comma 3 dell'art.   17 della legge  n. 400/ 1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  cbe   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e  pubblicati nella Gazetta Ufficiale.
            - La  legge 8  dicembre 1956,  n. 1378, reca  norme sugli
          esami   di   Stato   di  abilitazione  all'esercizio  delle
          professioni.
            - Il  regolamento  ministeriale  9    settembre  1957  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre
          1957.
           Note all'art. 1:
            -   La legge   18 gennaio   1994, n.   59,  reca    norme
          sull'ordinamento della professione di tecnologo alimentare.
            -  L'art.  9  della legge 10 febbraio 1992, n. 152, cosi'
          recita:
            "Art. 9.  - 1. Il  primo comma dell'art.  30 della  legge
          7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente:
            ''L'albo    dei  dottori    agronomi    e  forestali   e'
          distinto in  piu' sezioni riguardanti  i diversi    diplomi
          di    laurea. Esso  contiene il cognome,  il nome,  la data
          e il  luogo di  nascita, la  residenza e l'indirizzo  degli
          iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base
          al  quale  questa  e'  avvenuta,  oltre  alla annotazione a
          margine dello stato  giuridico degli iscritti  che    siano
          dipendenti   pubblici.    Esso  viene  compilato    secondo
          l'ordine di anzianita'   di iscrizione e  porta  un  indice
          alfabetico che ripete il numero di iscrizione''".