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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1997, n. 161

Regolamento riguardante la regola tecnica per l'omologazione degli apparecchi telefonici con collegamento analogico alla rete telefonica nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1997
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Testo in vigore dal: 29-6-1997
          IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
   Visto il testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di  bancoposta  e  di  telecomunicazioni,  in   particolare
l'articolo 2, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
29 marzo 1973, n. 156; 
   Visto   il   decreto   del   Ministro   delle   poste   e    delle
telecomunicazioni 5 luglio 1983, recante la normativa tecnica  per  i
telefoni senza cordone, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983; 
   Vista la legge 21 giugno 1986, n.  317,  che  attua  la  direttiva
83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel  settore  delle
norme e delle regolamentazioni tecniche - 95/312/I; 
   Vista la legge 28 marzo 1991,  n.  109,  recante  disposizioni  in
materia  di  allacciamenti  e  collaudi  degli  impianti   telefonici
interni; 
   Visto   il   decreto   del   Ministro   delle   poste   e    delle
telecomunicazioni 25 giugno 1993, riguardante  l'elenco  delle  norme
europee  di  telecomunicazioni  (NET),  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1993; 
   Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, concernente
l'attuazione della direttiva 91/263/CEE per il riavvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative   alle   apparecchiatura
terminali  di  telecomunicazioni,  come  modificata  dalla  direttiva
93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE; 
   Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160, che  approva
il regolamento di attuazione della predetta legge n. 109/1991; 
Viste: 
- la norma CEI 50-6 - "prove climatiche e meccaniche  fondamentali  -
  prove meccaniche"; 
- la raccomandazione ITU/T P.36 (1993)  "efficiency  of  devices  for
  preventing the occurrence of excessive acoustic pressure  by  tele-
  phone receivers"; 
- la raccomandazione ITU/T P.37 (1993)  -  "magnetic  field  strenght
  around the earcap of telephone handsets which provide for  coupling
  to hearing aids"; 
- la raccomandazione ITU/T P.50 (1993) - "artificial voices"; 
- la raccomandazione ITU/T P.51 (1993) - "artificial mouths"; 
- la raccomandazione ITU/T P.57 (1993) - "artificial ears"; 
- la raccomandazione ITU/T P.79 (1993)  -  "calculation  of  loudness
  rating"; 
- la norma ISO 3 (1973) - "preferred numbers -  series  of  preferred
  numbers"; 
- la norma NET 4: "attachment to public switched telephone network  -
  general technical requirements for equipment connected to  analogue
  subscriber interface in the PSTN; 
- la norma armonizzata europea EN 60950 relativa alla  sicurezza  per
  le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione comprese  le
  apparecchiatura elettriche per uffici; 
- la  norma  armonizzata  europea  EN41003  relativa   ai   requisiti
  particolari di sicurezza elettrica per apparecchiature da collegare
  alle reti di telecomunicazioni; 
   Considerato  che  dette  norme  si  adeguano  alle  piu'   recenti
evoluzioni tecnologiche nel settore dei terminali telefonici; 
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Visto il parere del consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e
delle telecomunicazioni; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 20 marzo 1997; 
   Vista la comunicazione inviata al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988,
GM/103219/4408DL/CR del 28 marzo 1997; 
                   adotta il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
                          (Oggetto e scopo) 
1. Il presente regolamento detta la regola tecnica per gli apparecchi
telefonici, compresi quelli  di  tipo  speciale,  dotati  di  accesso
analogico alla rete telefonica nazionale.  Detti  apparecchi  possono
essere  indicati  anche  con  il  termine  generico   di   terminale,
sottintendendo il termine vocale. 
2. La regola tecnica ha lo scopo di fissare, per i terminali  vocali,
la  terminologia,   le   caratteristiche   telefonometriche   ed   il
trattamento della chiamata che  essi  devono  soddisfare  secondo  il
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614; sono altresi' stabiliti
i metodi di prova da utilizzare per la verifica di conformita'. 
3. Per i terminali non vocali che implementano anche la funzionalita'
telefonica si applicano soltanto le prescrizioni contenute nei capi V
e VI e nell'appendice B allegata al presente regolamento. 
4. L'accesso alla rete telefonica nazionale per i terminali di cui al
comma 3 e' regolato dalla NET 4 citata nelle premesse. 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con decreto   del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  della  disposizione di legge alla quale e' operato
          il rinvio e della quale restano  invariati    il  valore  e
          l'efficacia.

    
          Nota all'art. 1: 
             - Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n.  614,  da'
          attuazione  alla  direttiva   91/263/CEE   concernente   il
          ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  rela-
          tive alle apparecchiature terminali  di  telecomunicazioni,
          incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita',
          come modificata  dalla  direttiva  93/68/CEE  ed  integrata
          dalla direttiva 93/97/CEE.