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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1997, n. 161

Regolamento riguardante la regola tecnica per l'omologazione degli apparecchi telefonici con collegamento analogico alla rete telefonica nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1997
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Testo in vigore dal:  29-6-1997

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, in particolare l'articolo 2, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 luglio 1983, recante la normativa tecnica per i telefoni senza cordone, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 2 agosto 1983;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - 95/312/I;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1993, riguardante l'elenco delle norme europee di telecomunicazioni (NET), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1993;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, concernente l'attuazione della direttiva 91/263/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiatura terminali di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160, che approva il regolamento di attuazione della predetta legge n. 109/1991;
Viste:
- la norma CEI 50-6 - "prove climatiche e meccaniche fondamentali - prove meccaniche";
- la raccomandazione ITU/T P.36 (1993) "efficiency of devices for preventing the occurrence of excessive acoustic pressure by tele- phone receivers";
- la raccomandazione ITU/T P.37 (1993) - "magnetic field strenght around the earcap of telephone handsets which provide for coupling to hearing aids";
- la raccomandazione ITU/T P.50 (1993) - "artificial voices";
- la raccomandazione ITU/T P.51 (1993) - "artificial mouths";
- la raccomandazione ITU/T P.57 (1993) - "artificial ears";
- la raccomandazione ITU/T P.79 (1993) - "calculation of loudness rating";
- la norma ISO 3 (1973) - "preferred numbers - series of preferred numbers";
- la norma NET 4: "attachment to public switched telephone network - general technical requirements for equipment connected to analogue subscriber interface in the PSTN;
- la norma armonizzata europea EN 60950 relativa alla sicurezza per le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione comprese le apparecchiatura elettriche per uffici;
- la norma armonizzata europea EN41003 relativa ai requisiti particolari di sicurezza elettrica per apparecchiature da collegare alle reti di telecomunicazioni;
Considerato che dette norme si adeguano alle più recenti evoluzioni tecnologiche nel settore dei terminali telefonici;
Visto il parere del consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista

la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, GM/103219/4408DL/CR del 28 marzo 1997; adotta il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto e scopo)
1. Il presente regolamento detta la regola tecnica per gli apparecchi telefonici, compresi quelli di tipo speciale, dotati di accesso analogico alla rete telefonica nazionale. Detti apparecchi possono essere indicati anche con il termine generico di terminale, sottintendendo il termine vocale.
2. La regola tecnica ha lo scopo di fissare, per i terminali vocali, la terminologia, le caratteristiche telefonometriche ed il trattamento della chiamata che essi devono soddisfare secondo il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614; sono altresì stabiliti i metodi di prova da utilizzare per la verifica di conformità.
3. Per i terminali non vocali che implementano anche la funzionalità telefonica si applicano soltanto le prescrizioni contenute nei capi V e VI e nell'appendice B allegata al presente regolamento.
4. L'accesso alla rete telefonica nazionale per i terminali di cui al comma 3 è regolato dalla NET 4 citata nelle premesse.


AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.


Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, dà attuazione alla direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.