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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 153

Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-06-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-6-1997
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 15,  comma 1, della legge 6 febbraio  1996, n. 52,
legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione
della direttiva 91/308/CEE, alla  lettera a) stabilisce di provvedere
al  riordino  del regime  di  segnalazione  delle operazioni  di  cui
all'articolo 3 del  decreto-legge 3 maggio 1991,  n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197,  allo scopo di
favorire  le  segnalazioni  stesse garantendo,  anche  attraverso  il
ricorso   a  procedure   informatizzate,  la   massima  efficacia   e
tempestivita'  nella   organizzazione,  trasmissione,   ricezione  ed
analisi   delle   segnalazioni,   rendendo  altresi'   effettiva   la
possibilita' di sospensione dell'operazione  senza pregiudizio per il
corso  delle indagini  e l'operativita'  corrente degli  intermediari
finanziari;
  Visto lo  stesso articolo 15,  comma 1,  lettera b), della  legge 6
febbraio  1996,  n. 52,  che  dispone  di prevedere  adeguate  misure
dirette  alla protezione  in favore  dei soggetti  che effettuano  le
segnalazioni, in particolare garantendo  la tutela della riservatezza
delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e
giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;
  Visto il  citato articolo 15,  comma 1,  lettera c), della  legge 6
febbraio 1996, n. 52, che prevede  di estendere, in tutto o in parte,
l'applicazione delle  disposizioni di  cui al decreto-legge  3 maggio
1991, n.  143, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  5 luglio
1991,  n.   197,  alle  attivita'  particolarmente   suscettibili  di
utilizzazione ai fini di riciclaggio;
  Vista la  direttiva 91/308/CEE  relativa alla  prevenzione dell'uso
del  sistema  finanziario a  scopo  di  riciclaggio dei  proventi  di
attivita' illecite;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1991,  n.  143, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Visto l'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Considerata  l'esigenza  di  utilizzare,  ai fini  della  lotta  al
riciclaggio e dell'esame delle operazioni sospette, il maggior numero
di   informazioni   possibili,   ivi  compresi   i   dati   contenuti
nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui al predetto articolo 20
della citata legge n. 413 del 1991;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni  permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro del tesoro, di concerto  con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  3   del  decreto-legge  3  maggio   1991,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge  5 luglio 1991, n. 197, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 3  (Segnalazioni di operazioni).  - 1. Il  responsabile della
dipendenza,  dell'ufficio  o di  altro  punto  operativo di  uno  dei
soggetti di  cui all'articolo 4,  indipendentemente dall'abilitazione
ad effettuare le  operazioni di trasferimento di  cui all'articolo 1,
ha l'obbligo di segnalare senza  ritardo al titolare dell'attivita' o
al legale rappresentante o a un  suo delegato ogni operazione che per
caratteristiche,   entita',   natura,   o  per   qualsivoglia   altra
circostanza conosciuta  a ragione  delle funzioni  esercitate, tenuto
conto  anche della  capacita' economica  e dell'attivita'  svolta dal
soggetto cui e' riferita, induca a  ritenere, in base agli elementi a
sua disposizione, che  il danaro, i beni o le  utilita' oggetto delle
operazioni  medesime possano  provenire  dai  delitti previsti  dagli
articoli 648-bis e 648-ter del  codice penale. Tra le caratteristiche
di   cui  al   periodo  precedente   e'  compresa,   in  particolare,
l'effettuazione  di una  pluralita'  di  operazioni non  giustificata
dall'attivita' svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se
ne abbia  conoscenza, da  parte di  persone appartenenti  allo stesso
nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o
comunque da parte di interposta persona.
  2. Il  titolare dell'attivita', il  legale rappresentante o  un suo
delegato esamina  le segnalazioni pervenutegli e,  qualora le ritenga
fondate   tenendo   conto   dell'insieme  degli   elenienti   a   sua
disposizione, anche  desumibili dall'archivio di cui  all'articolo 2,
comma 1, le trasmette senza  ritardo, ove possibile prima di eseguire
l'operazione,  anche in  via  informatica  e telematica,  all'Ufficio
italiano  dei  cambi  senza  alcuna indicazione  dei  nominativi  dei
segnalanti.
  3.  Il  Ministro   del  tesoro,  sentita  la   commissione  di  cui
all'articolo  3-ter,  di concerto  con  i  Ministri dell'interno,  di
grazia  e  giustizia  e  delle finanze,  emana  con  proprio  decreto
disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche
per  la  trasmissione  delle segnalazioni  all'Ufficio  italiano  dei
cambi.  L'Ufficio italiano  dei  cambi emana  le relative  istruzioni
applicative.
   4. L'Ufficio italiano dei cambi:
  a) effettua  i necessari approfondimenti sulle  segnalazioni di cui
al comma  2, ivi compresi  quelli relativi ad omesse  segnalazioni di
cui  sia venuto  a conoscenza  in base  alle informazioni  e ai  dati
contenuti nei propri archivi;
  b) puo'  avvalersi ove  necessario, secondo le  modalita' stabilite
con decreto  del Ministro del  tesoro, sentita la commissione  di cui
all'articolo  3-ter, di  concerto con  i Ministri  delle finanze,  di
grazia e  giustizia e dell'interno, dei  dati contenuti nell'anagrafe
dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413;
  c) puo' acquisire  ulteriori dati e informazioni  presso i soggetti
di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;
  d) puo'  utilizzare i risultati  delle analisi effettuate  ai sensi
dell'articolo  5,  comma  10,  della presente  legge,  nonche'  delle
analisi   concernenti  anche   singole   anomalie,  utilizzando   ove
necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui
all'articolo 4;
  e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle
autorita'  di   vigilanza  di   settore  con  la   partecipazione  di
rappresentanti  delle  autorita'  medesime,  le  quali  integrano  le
segnalazioni con  gli ulteriori elementi desumibili  dagli archivi in
loro possesso;
  f) fermo restando  quanto previsto dall'articolo 331  del codice di
procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate
ai sensi  del presente  comma e corredate  di una  relazione tecnica,
alla  Direzione  investigativa  antimafia  e al  Nucleo  speciale  di
polizia  valutaria della  Guardia  di finanza,  che  ne informano  il
Procuratore  nazionale   antimafia,  qualora  siano   attinenti  alla
criminalita' organizzata. Per  effettuare i necessari approfondimenti
e  per  il   controllo  previsto  dall'articolo  5,   comma  10,  gli
appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche
i poteri loro  attribuiti dalla normativa in  materia valutaria. Tali
poteri sono  estesi agli ufficiali  di polizia tributaria  dei nuclei
regionali  e  provinciali  di  polizia tributaria  della  Guardia  di
finanza,  ai  quali il  Nucleo  speciale  di polizia  valutaria  puo'
demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.
  5.  Ferme restando  le disposizioni  sul  segreto per  gli atti  di
indagine,  qualora  la segnalazione  non  abbia  ulteriore corso  gli
organi  investigativi  di  cui  al comma  4,  lettera  f),  informano
l'Ufficio  italiano  dei  cambi,  che   ne  da  notizia  al  titolare
dell'attivita',  al  legale  rappresentante  o  al  suo  delegato.  I
predetti organi  investigativi informano altresi'  l'Ufficio italiano
dei  cambi  di  ogni  altra  circostanza  in  cui  emergano  fatti  e
situazioni  la cui  conoscenza  puo' essere  comunque utilizzata  per
prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
  6. L'Ufficio  italiano dei cambi,  anche su richiesta  degli organi
investigativi  di  cui  al  comma  4,  lettera  f),  puo'  sospendere
l'operazione per un  massimo di quarantotto ore, sempre  che cio' non
possa  determinare pregiudizio  per  il corso  delle  indagini e  per
l'operativita' corrente degli intermediari, dandone immediata notizia
agli organi investigativi medesimi.
  7.  Le segnalazioni  effettuate  ai  sensi e  per  gli effetti  del
presente  articolo  non  costituiscono   violazione  di  obblighi  di
segretezza.  Le segnalazioni  e i  provvedimenti di  cui al  comma 6,
posti  in  essere in  conformita'  del  presente  articolo e  per  le
finalita' da  esso previste, non comportano  responsabilita' di alcun
tipo.
  8.  E'  fatto,  in  ogni  caso, divieto  ai  soggetti  tenuti  alle
segnalazioni  di cui  al comma  1,  e a  chiunque ne  sia comunque  a
conoscenza,  di  darne  comunicazione  fuori dai  casi  previsti  dal
presente articolo.
  9. I  soggetti di cui  all'articolo 4 devono dotarsi,  nel rispetto
dei  criteri che  potranno essere  impartiti con  le disposizioni  di
attuazione dello stesso articolo 4,  comma 3, lettera c), di adeguate
procedure  volte  a prevenirne  il  coinvolgimento  in operazioni  di
riciclaggio, potenziando  a tal fine  il sistema dei controlli  e dei
riscontri interni  e attuando programmi specifici  di addestramento e
di formazione del personale.
  10.  Tutte le  informazioni in  possesso dell'Ufficio  italiano dei
cambi  e degli  altri organi  di vigilanza  e di  controllo, relative
all'attuazione  del  presente  decreto,   sono  coperte  dal  segreto
d'ufficio  anche  nei   confronti  delle  pubbliche  amministrazioni.
L'Ufficio italiano dei cambi  puo' comunque scambiare informazioni in
materia di operazioni sospette con le altre autorita' di vigilanza di
cui  all'articolo  11  della  presente legge,  nonche'  con  analoghe
autorita'  di altri  Stati che  perseguono le  medesime finalita',  a
condizioni di reciprocita' anche  per quanto riguarda la riservatezza
delle  informazioni. Restano  ferme  le disposizioni  della legge  31
dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali.
  11.  Tutti  i  flussi  informativi  di  cui  al  presente  articolo
avvengono  di  regola  con  l'utilizzo di  procedure  informatiche  o
telematiche.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stata  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n  1092,  al  solo  fine di facilitare   la lettura   delle
          disposizioni   di legge    modificate  o  alle    quali  e'
          operato    il   rinvio. Restano   invariati   il valore   e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce   che essa non puo'   avvenire    se  non    con
          determinazione    dei  principi    e    criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -    La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,   reca
          disposizioni   per l'adempimento   di   obblighi  derivanti
          dall'appartenenza    dell'Italia  alle  Comunita' europee -
          legge comunitaria per il 1994.
            - L'art.  15 comma   1, lettere   a), b)  e    c),  della
          suddetta legge cosi' recitano:
            "Art.   15   (Riciclaggio   dei  capitali di  provenienza
          illecita   e circolazione  transfrontaliera  dei  capitali:
          criteri  di  delega). - 1.   L'integrazione dell'attuazione
          della direttiva   91 /   308 /   CEE  del  Consiglio  sara'
          informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)    provvedere    al    riordino      del   regime   di
          segnalazione   delle  operazioni  di  cui  all'art.  3  del
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  5 luglio 1991, n. 197, al  fine
          di  favorire  le    segnalazioni  stesse  garantendo. anche
          attraverso il  ricorso  a  procedure   informatizzate,   la
          massima        efficacia       e   tempestivita'      nella
          organizzazione,   trasmissione,     ricezione   ed  analisi
          delle   segnalazioni,   rendendo  altresi'   effettiva   la
          possibilita'   di   sospensione   dell'operazione     senza
          pregiudizio per il corso  delle indagini  e  l'operativita'
          corrente degli  intermediari finanziari;
            b)  prevedere adeguate misure dirette  alla protezione in
          favore dei soggetti  che  effettuano  le  segnalazioni,  in
          particolare  garantendo  la tutela della riservatezza delle
          stesse     in  ogni  sede,   comprese   quella   aziendale,
          investigativa  e  giudiziaria, anche al fine  di evitare il
          pericolo di ritorsioni;
            c) estendere, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 91  /
          308  /  CEE,  in tutto   od in  parte, l'applicazione delle
          disposizioni di  cui al citato  decreto  - legge  3  maggio
          1991,  n. 143,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          5 luglio  1991, n. 197, a quelle attivita'  particolarmente
          suscettibili    di utilizzazione a fini  di riciclaggio per
          il  fatto     di  realizzare     l'accumulazione  o      il
          trasferimento    di  ingenti  disponibIita'    economiche o
          finanziarie o  risultare comunque esposte ad  infiltrazioni
          da    parte della criminalita' organizzata. La formazione o
          l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie di
          imprese, con gli eventuali   requisiti con  onorabilita'  e
          misure  di  controllo,  avverra'  con  uno  o  piu' decreti
          legislativi da emanare, su proposta    del  Ministro    del
          tesoro,    di    concerto  con   i Ministri   di grazia   e
          giustizia,  dell'interno e  delle finanze,  entro due  anni
          dalla data di entrata in    vigore  del  decreto  attuativo
          della  presente  delega, con la procedura di cui al comma 4
          dell'art. 1 della presente legge".
            - La direttiva 91/308/CEE e' pubblicata in    G.U.C.E.  L
          166 del 28 giugno 1991.
            -   Il   D.L.   3  maggio  1991, n.  143,  convertito  in
          legge,  con modificazioni,   dalla    legge   5      luglio
          1991,    n.      197,   riguarda "Provvedimenti urgenti per
          limitare l'uso del contante   e  dei  titoli  al  portatore
          nelle  transazioni    e prevenire utilizzazione del sistema
          finanziario a scopo di riciclaggio".
            - La    legge  30  dicembre    1991,  n.  413,  concerne:
          "Disposizioni  per ampliare   le   basi  imponibili,    per
          razionalizzare,  facilitare  e potenziare   l'attivita'  di
          accertamento;     disposizioni   per      la  rivalutazione
          obbligatoria  di beni  immobili delle  imprese, nonche' per
          riformare  il  contenzioso  per  la  definizione  agevolata
          dei  rappotti  tributari   pendenti; delega   al Presidente
          della Repubblica per la concessione  di amnistia per  reati
          tributari;  istituzioni  dei centri  di  assistenza fiscale
          e  del  conto  fiscale". Il  comma   4 dell'art.  20  della
          suddetta  legge cosi' recita: "4.  Con decreto del Ministro
          del tesoro, di concerto   con  i  Ministri  dell'interno  e
          delle  finanze,  da   emanare entro sessanta   giorni dalla
          data di  entrata in vigore  della   presente legge,    sono
          stabilite,  con il  massimo  di elementi  di  riservatezza,
          la   destinazione e  le  modalita'  delle comunicazioni  da
          parte   delle   aziende ed   istituti    di    credito    e
          dell'amministrazione   postale     nonche'  delle  societa'
          fiduciarie  e di ogni  altro  intermediario    finanziario,
          dei   dati   identificativi, compreso il codice fiscale, di
          ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti   di  conto
          o  deposito  o che  comunque  possa disporre  del medesimo,
          nonche' i criteri per le relative utilizzazioni".
           Note all'art. 1:
            - Per quanto riguarda il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, vedi
          nota alle premesse.
            -  Gli    articoli  648-bis    e  648-ter del   codice di
          procedura penale cosi' recitano:
            "Art. 648-bis  (Riciclaggio). - 1.   Fuori  dei  casi  di
          concorso  nel reato,  chiunque  sostituisce  o  trasferisce
          denaro,  beni  o  altre utilita'  provenienti  da   delitto
          non   colposo,   ovvero   compie   in relazione    ad  essi
          altre    operazioni,      in    modo      da     ostacolare
          l'identificazione  della  loro  provenienza  delittuosa, e'
          punito con la reclusione  da quattro  a dodici  anni  e con
          la multa  da lire  due milioni a lire trenta milioni.
            La pena  e'  aumentata  quando    il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale.
            La    pena  e'   diminuita se   il denaro,   i beni  o le
          altre utilita' provengono  da  delitto per  il   quale   e'
          stabilita  la  pena  della reclusione inferiore nel massimo
          a cinque anni.
             Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".
            "Art. 648-ter  (Impiego di denaro,  beni o utilita'    di
          provenienza  illecita).  -    Chiunque, fuori dei   casi di
          concorso nel reato   e dei casi previsti    dagli  articoli
          648  e  648    -bis,  impiega    in  attivita' economiche o
          finanziarie denaro, beni o altre  utilita'  provenienti  da
          delitto,  e' punito  con la reclusione da quattro a  dodici
          anni e con la multa da  lire  due  milioni  a  lire  trenta
          milioni.
            La  pena  e'  aumentata  quando    il  fatto  e' commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale.
            La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma
          dell'art.  648".
            -  Per quanto  riguarda  il comma  4 dell'art.  20  della
          legge  30 dicembre 1991, n. 143, vedi nota alle premesse.
            - L'art. 331 del codice di procedura penale cosi' recita:
            "Art. 331 (Denuncia da parte   di  pubblici  ufficiali  e
          incaricati  di  un  pubblico servizio).   - 1. Salvo quanto
          stabilito   dall'art. 347, i pubblici   ufficiali  e    gli
          incaricati  di un  pubblico servizio  che, nell'esercizio o
          a  causa   delle loro funzioni  o del  loro servizio, hanno
          notizia di reato  perseguibile  di  ufficio,  devono  farne
          denuncia per iscritto, anche quando non  sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
            2.  La  denuncia e' presentata  o trasmessa senza ritardo
          al  pubblico  ministero  o  a  un  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria.
            3.  Quando  piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il  medesimo  fatto,  esse   possono   anche   redigere   e
          sottoscrivere un unico atto.
            4.   Se,   nel   corso   di   un  procedimento  civile  o
          amministrativo, emerge un   fatto  nel    quale  si    puo'
          configurare un  reato perseguibile  di ufficio, l'autorita'
          che  procede redige   e trasmette senza ritardo la denuncia
          al pubblico ministero".
            -  La legge  31 dicembre   1996, n.   675, riguarda    la
          tutela  delle persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al
          trattamento  dei  dati personali.