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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1997, n. 146

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 24-6-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 1997;
  Acquisito il  parere delle commissioni permanenti  della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 10 aprile 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro del  lavoro e  della previdenza sociale,  di concerto  con i
Ministri delle risorse agricole, alimentari  e forestali e del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                    Rimodulazione fasce di reddito
  1. Con decorrenza  dal 1 luglio 1997 la misura  del reddito agrario
annuo per ciascuna fascia di cui  alla tabella D) allegata alla legge
2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo dei contributi e
della misura delle pensioni e' determinata nei seguenti importi:
    a) prima fascia: fino a lire 450.000;
    b) seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;
    c) terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;
    d) quarta fascia: oltre lire 4.500.000.
  2. I  coltivatori diretti,  coloni e  mezzadri, e  gli imprenditori
agricoli  a  titolo  principale,   per  i  quali  trova  applicazione
l'articolo 1,  comma 12, della legge  8 agosto 1995, n.  335, possono
optare  per il  versamento dei  contibuti previdenziali  nella misura
prevista  per la  fascia di  reddito  agrario superiore  a quello  di
appartenenza.
  3. L'aumento  della contribuzione derivante  dall'inserimento nelle
fasce  immediatamente  superiori  a  quella posseduta  alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto legislativo per effetto della
variazione del  limite di reddito di  cui al comma 1,  puo' essere, a
domanda,  frazionato in  misura graduale  pari ad  un sesto  per ogni
anno, in sei annualita' con decorrenza  1 luglio 1997. Il calcolo del
trattamento  pensionistico  tiene   conto  dell'effettivo  versamento
contributivo.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
            -    L'art.   87,   comma   quinto, della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - L'art.  2, comma 24, della  legge 8 agosto  1995,    n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare) cosi' recita:
            "Il  Governo,  avuto  riguardo  alle   specificita'   che
          caratterizzano  il  settore    produttivo   agricolo   e le
          connesse  attivita'  lavorative, subordinate e    autonome,
          e'   delegato ad  emanare, entro  dodici mesi dalla data di
          entrata in vigore   della presente legge,  norme  intese  a
          rendere    compatibili   con tali  specificita'  i  criteri
          generali  in materia   di calcolo   delle pensioni    e  di
          corrispondenza  tra    misura  degli importi contributivi e
          importi pensionistici.
            Nell'esercizio  della delega  il  Governo si  atterra' ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a) rimodulazione  delle fasce  di reddito   convenzionale
          di  cui al comma 2, dell'art.  7 della legge 2 agosto 1990,
          n. 233, in funzione dell'effettiva capacita' contributiva e
          del complessivo aumento delle entrate;
            b)    razionalizzazione delle   agevolazioni contributive
          al fine    di  tutelare  le  zone  agricole  effettivamente
          svantaggiate;
            c)    graduale adeguamento,   in relazione  al fabbisogno
          gestionale, delle   aliquote contributive   a carico    dei
          datori  di  lavoro e  dei lavoratori autonomi  ed a  carico
          dei  lavoratori dipendenti  ai fini dell'equiparazione  con
          la  contribuzione    dei  lavoratori    degli altri settori
          produttivi;  per le aziende   con processi produttivi    di
          tipo  industriale  l'adeguamento   dovra' essere  stabilito
          con  carattere di priorita' e con un meccanismo di maggiore
          rapidita';
            d)  fiscalizzazione degli  oneri sociali  in favore   dei
          datori  di lavoro,  in  coerenza  con  quella prevista  per
          gli  altri  settori produttivi; nella  considerazione della
          specificita'  delle    aziende  a  piu'    alta    densita'
          occupazionale  site  nelle  zone  di  cui  agli obiettivi 1
          e  5 b del regolamento  (CEE) n. 2052 /   88 del  Consiglio
          del 24 giugno 1988;
            e)    previsione      di    appositi    coefficienti   di
          rendimento  e  di riparametrazione ai  fini del calcolo del
          trattamento pensionistico, che per i  lavoratori dipendenti
          siano idonei  a garantire rendimenti pari  a   quelli   dei
          lavoratori  subordinati  degli  altri  settori produttivi;
            f)   considerazione   della continuazione  dell'attivita'
          lavorativa  dopo  il     pensionamento  ai     fini   della
          determinazione  del trattamento medesimo;
            g)   corrispondentemente    alla  generalizzazione  della
          disciplina  dei  trattamenti     di         disoccupazione,
          armonizzazione      della    disciplina dell'accreditamento
          figurativo  connessa    ai  periodi  di  disoccupazione  in
          relazione      all'attivita'   lavorativa   prestata,    ai
          fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi  utili per
          la pensione di anzianita';
            h)   revisione,  ai    fini  della    determinazione  del
          diritto  e  della misura della pensione di anzianita' degli
          operai agricoli dipendenti, del   numero  dei    contributi
          giornalieri      utili   per      la  determinazione  della
          contribuzione     giornaliera  ai  fini   dell'anno      di
          contribuzione, in ragione della peculiarita' dell'attivita'
          del settore".
            -  L'art.  1,  comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417
          (Proroga  dei  termini   per   l'emanazione   dei   decreti
          legislativi  di  cui  alla legge 8 agosto   1995,  n.  335,
          recante riforma  del  sistema  pensionistico obbligatorio e
          complementare): "1.   I  termini  per    l'esercizio  delle
          deleghe  normative  conferite  al  Governo    dalla legge 8
          agosto 1995, n.  335, sono differiti al 30 aprile 1997".
          Note all'art. 1:
            - La tabella D) allegata alla   legge 2 agosto  1990,  n.
          233  (Riforma  dei    trattamenti      pensionistici    dei
          lavoratori  autonomi)   e'  la seguente:
                                                          " Tabella D
        Fasce di reddito agrario      Giornate per ogni unita' attiva
                  ---                               ---
   Prima fascia . . . . . . . . . .                 156
   Seconda fascia . . . . . . . . .                 208
   Terza fascia . . . . . . . . . .                 260
   Quarta fascia. . . . . . . . . .                 312".
            - Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335 / 1995 e' il
          seguente:
            "Per i lavoratori iscritti alle forme  di  previdenza  di
          cui  al  comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono
          far valere un'anzianita' contributiva inferiore  a diciotto
          anni, la pensione  e' determinata dalla somma:
            a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
          acquisite anteriormente  al 31  dicembre 1995    calcolata,
          con   riferimento alla data  di decorrenza  della pensione,
          secondo il   sistema retributivo previsto  dalla  normativa
          vigente precedentemente alla predetta data;
            b)     della   quota    di  pensione   corrispondente  al
          trattamento pensionistico    relativo   alle      ulteriori
          anzianita'      contributive  calcolato  secondo il sistema
          contributivo".