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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1997, n. 110

Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-5-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/2002)
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Testo in vigore dal:  11-5-1997 al: 8-10-2002
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
e
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana;
Ritenuta l'opportunità di provvedere all'emanazione del nuovo statuto;
Ritenuto che lo statuto deve essere adeguato alle osservazioni di cui al parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996, nonché ai rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 5 marzo 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 marzo 1997

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 marzo 1997 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro della sanità Bindi Il Ministro della difesa Andreatta

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1997

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 104 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato

è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al decreto

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 7 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria), è il seguente:
"Art. 7. - 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è sostituito dal seguente:
"1. L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici".
1-bis. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al primo comma, dopo le parole: "chiusura di ciascun anno finanziario" sono inserite le seguenti: ", anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali." e dopo le parole: "del conto consuntivo" sono inserite le seguenti: "anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali".
1-ter. Il Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa predisposta in base alla documentazione inviata annualmente dalla medesima Associazione ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo.
1-quater. I trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato alla Associazione italiana della Croce rossa sono disposti previa verifica sulla congruità e sulla trasparenza delle spese sostenute.
2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il controllo della Corte dei conti sulla Croce rossa italiana è esercitato nelle forme di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 559".
- Il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, reca: "Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)".