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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 89

Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2003)
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Testo in vigore dal:  18-4-1997 al: 19-5-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 45 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recante delega al Governo per dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222, l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale;
Vista la legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, dell'interno, delle finanze e della sanità;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Ai fini del presente decreto legislativo:
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/ PESC del 19 dicembre 1994, reca azione cumune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3. del Trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994. L'art. 45 così recita:
"Art. 45 (Prodotti a doppio uso militare e civile: criteri di delega). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del consiglio dell'unione europea n. 94/942/PESC, sull'esportazione di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222, l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle esposizioni contenute nell'articolo 3 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) semplificare e snellire i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 27 febbraio 1992, n. 222, ivi compresi quelli volti al rilascio delle autorizzazioni globali, generali o specifiche; definire forme semplificate o sostitutive dell'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco previsto dall'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/PESC, in ordine ai quali il Ministero del commercio con l'estero abbia disposto, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio; prevedere le ipotesi e le procedure per il diniego di autorizzazione all'esportazione nonché per la revoca, per l'annullamento, per la sospensione e per la modifica della stessa;
b) razionalizzare le competenze delle amministrazioni interessate con particolare riguardo all'attività di coordinamento, di istruttoria e di controllo attraverso il rafforzamento delle funzioni ispettive e di verifica; procedere alla revisione della composizione del comitato consultivo e del comitato tecnico di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222, e delle modalità di rilascio dei relativi pareri, ulteriormente definendo le rispettive competenze;
c) prevedere efficaci misure di controllo sull'attività degli esportatori attraverso la conservazione dei registri e dei documenti commerciali per un periodo non inferiore a tre anni, consentendo l'accesso presso gli uffici e gli stabilimenti degli esportatori, e assoggettando l'esportazione di prodotti e tecnologie particolarmente sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e alla prova dell'uso finale civile, attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze consolari all'estero e in conformità alle indicazioni previste dalla legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni;
d) ridefinire le disposizioni sanzionatorie finali nei limiti edittali già previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguarle alla nuova normativa, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse pubblico che ciascuna infrazione presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione.
3. La concessione delle formalità semplificate, prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.".
- La legge 27 febbraio 1992, n. 222, reca norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

Note all'art. 1:

- Per il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio 19 dicembre 1994 e per la decisione 94/942/PESC del Consiglio del 19 dicembre 1994 ved. note alle premesse.
- La decisione 96/613/PESC del Consiglio del 22 ottobre 1996, modifica la decisione 94/942/PESC relativa all'azione cumune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.