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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 febbraio 1997, n. 73

Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati

note: Entrata in vigore del decreto: 12-4-1997
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 12-4-1997
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
  I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO, DELL'INTERNO E DELLA DIFESA
 Visto l'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio   1965,  n.  575,
introdotto  dall'articolo  3,  comma  2, della legge 7 marzo 1996, n.
109, recante: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione  di
beni  sequestrati  o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965,
n. 575, e  all'articolo  3  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223.
Abrogazione  dell'articolo  4  del  decreto-legge  14 giugno 1989, n.
230, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1989,  n.
282.";
 Ritenuto  che,  ai sensi del comma 4 del citato articolo 2-duodecies
della legge 31 maggio 1965, n.  575,  con  decreto  del  Ministro  di
grazia  e  giustizia,  di  concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro, dell'interno e della difesa, adottato ai sensi  dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, devono essere
emanate norme regolamentari per disciplinare  la  raccolta  dei  dati
relativi  ai  beni  sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo
stato del procedimento per il sequestro o la  confisca,  nonche'  dei
dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione
dei beni sequestrati o confiscati;
 Visto l'articolo 3, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 109;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato, espresso nell'adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota n. 1662 del 24 febbraio 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
 1. Il presente regolamento disciplina la raccolta dei dati  relativi
ai  beni  sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del
procedimento per  il  sequestro  o  la  confisca,  nonche'  dei  dati
inerenti  alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei
beni sequestrati o confiscati, ai  sensi  dell'articolo  2-duodecies,
comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo
3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Si trascrive il testo dell'art. 2-duodecies della legge
          31  maggio  1965,  n.  575, recante "Disposizioni contro la
          mafia", introdotto dall'art. 3,  comma  2,  della  legge  7
          marzo 1996, n. 109:
            "Art.  2-duodecies. - 1. In deroga all'art. 3 della legge
          27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate
          all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art.
          2-undecies  affluiscono  in  un  fondo, istituito presso la
          prefettura competente, per l'erogazione, nei  limiti  delle
          disponibilita',  di  contributi destinati al finanziamento,
          anche parziale, di progetti relativi alla gestione  a  fini
          istituzionali,   sociali  o  di  interesse  pubblico  degli
          immobili  confiscati,   nonche'   relativi   a   specifiche
          attivita' di:
             a) risanamento di quartieri urbani degradati;
             b)  prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di
          emarginazione;
             c) intervento nelle scuole per corsi di educazione  alla
          legalita';
             d)  promozione di cultura imprenditoriale e di attivita'
          imprenditoriale per giovani disoccupati.
            2. Possono presentare i progetti e relative richieste  di
          contributo di cui al comma 1:
             a) i comuni ove sono siti gli immobili;
             b)   le   comunita',  gli  enti,  le  organizzazioni  di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.  266,  e
          successive  modificazioni,  le  cooperative  sociali di cui
          alla  legge  8  novembre  1991,  n.   381,   le   comunita'
          terapeutiche   e   i   centri   di   recupero   e  cura  di
          tossicodipendenti di cui al citato  testo  unico  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n.  309,  e  le associazioni sociali che dimostrino di aver
          svolto  attivita'  propria  nei  due  anni  precedenti   la
          richiesta.
            3.  Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati
          e  l'assessore  regionale  competente,  previo  parere   di
          apposito   comitato  tecnico-  finanziario,  dispone  sulle
          richieste  di  contributi  di  cui  ai  commi  1  e  2  con
          provvedimento  motivato,  da  emanare entro sessanta giorni
          dalla data di presentazione della  richiesta.  Con  decreto
          del  Ministro  dell'interno, di concerto con i Ministri del
          tesoro e delle finanze, sono adottate, ai  sensi  dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, norme
          regolamentari sulle modalita' di gestione del fondo di  cui
          al comma 1 del presente articolo.
            4.  Con  decreto  del  Ministro di grazia e giustizia, di
          concerto  con  i  Ministri  delle  finanze,   del   tesoro,
          dell'interno  e  della  difesa,  sono  adottate,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          norme  regolamentari  per disciplinare la raccolta dei dati
          relativi  ai  beni  sequestrati  o  confiscati,  dei   dati
          concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
          confisca   e   dei  dati  concernenti  la  consistenza,  la
          destinazione e la  utilizzazione  dei  beni  sequestrati  o
          confiscati.   Il   Governo   trasmette  ogni  sei  mesi  al
          Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.
            5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere  sugli
          schemi  di  regolamento  di cui ai commi 3 e 4 del presente
          articolo entro trenta giorni  dalla  richiesta,  decorsi  i
          quali il regolamento puo' comunque essere adottato.
            6.   Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  2-nonies,
          2-decies, 2-undecies e al presente  articolo  si  applicano
          anche  ai  beni  per  i  quali  non siano state esaurite le
          procedure di  liquidazione  o  non  sia  stato  emenato  il
          provvedimento di cui al comma 1 del citato art. 2-decies".
            - L'art. 3, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 109, e'
          cosi'  formulato:  "3.  I  decreti  di  cui  ai commi 3 e 4
          dell'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965,  n.  575,
          introdotto  dal comma 2 del presente articolo, sono emanati
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge.".
          Nota all'art. 1:
            - Per il testo  dell'art.  2-duodecies,  comma  4,  della
          legge n. 575/1965, si veda in nota alle premesse.