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LEGGE 25 marzo 1997, n. 68

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

note: Entrata in vigore della legge: 11/4/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  11-4-1997 al: 16-7-2011
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Natura).
1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico ed è retto dalla presente legge, nonché da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercia con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottate con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".