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DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (in G.U. 24/05/1997, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2020)
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Testo in vigore dal: 1-1-1999
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 1997;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e dei
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
dei  lavori  pubblici,  di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale, dell'interno, per i beni culturali e ambientali,
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  della  pubblica
istruzione   e   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  dei  trasporti  e  della  navigazione,  per la funzione
pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
      Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse
                      del territorio nazionale

  1.  Al  fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a
favorire  lo  sviluppo  sociale  ed economico delle aree depresse del
territorio  nazionale,  in  linea  con  i principi e nel rispetto dei
criteri  di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del
tesoro  e'  autorizzato  a contrarre mutui quindicennali con la Cassa
depositi  e  prestiti,  con istituzioni finanziarie comunitarie e con
istituti  di  credito,  il  cui ammortamento e' a totale carico dello
Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del
bilancio   dello  Stato  per  essere  riassegnate  al  Fondo  di  cui
all'articolo  19  del  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, da
ripartire  con  deliberazione  del  CIPE.  Per le medesime finalita',
fermo  restando  quanto  previsto  da  specifiche  disposizioni, sono
altresi'  versate  allo  stesso  Fondo le somme derivanti da revoche,
recuperi  di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli
interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con
effetto  dall'anno 1996, le disponibilita' destinate all'ammortamento
dei  mutui  autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree
depresse  del  territorio  nazionale  possono essere utilizzate anche
negli  esercizi  successivi  a  quello di competenza. Una quota delle
risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni  dal  1998  al  2013,  e'  destinata  alla  copertura  di  mutui
finalizzati  alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia
scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure
e  modalita'  previste  dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle
medesime  risorse,  pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli
anni  dal  1998  al  2013,  e'  destinata,  con  decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica, alla
copertura   di   mutui   finalizzati   ad   interventi   di  edilizia
universitaria.  Una  ulteriore  quota  delle medesime risorse, pari a
lire  cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da
ripartire  con deliberazione del CIPE, e' destinata alla copertura di
mutui  finalizzati  agli  interventi di cui all'articolo 17, comma 5,
della  legge  11  marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n.
32,  e  successive  modificazioni  ((,  che  possono  essere  assunti
direttamente   dagli   enti   beneficiari,   convenzionati  ai  sensi
dell'articolo  24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri,
modalita' e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica)).
  2.  Per  l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.515 miliardi annui a
decorrere  dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998
e  1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio triennale
1997-1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro. (5)
  3.  Secondo  quanto  disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive  modificazioni,  al  fine  di accelerare il completamento,
l'adeguamento  e  la  realizzazione  di  opere pubbliche di rilevanza
nazionale  per  l'accumulo  di  acqua a prevalente scopo irriguo e di
opere  di  adduzione  e  di  riparto,  ivi compresi gli interventi di
sistemazione  dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere,
con   priorita'  per  quelle  localizzate  nelle  aree  depresse  del
territorio  nazionale,  i  Consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione,
concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio
1933,  n.  215,  possono  essere  autorizzati  dal  Ministero  per le
politiche  agricole,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a.
o  le  altre  banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1
settembre  1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello
Stato.  Il volume complessivo massimo dei predetti mutui e' correlato
al  limite  di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998,
autorizzato  a tale scopo. Prima dell'autorizzazione alla contrazione
del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere
siano  state  approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la
procedura  di  valutazione  impatto  ambientale  se prevista; accerta
altresi' che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato
la loro utilita', compatibilita' ambientale, efficacia e fattibilita'
tecnico-economica.  Il Ministro per le politiche agricole, alimentari
e  forestali  stabilisce,  con  decreto  emanato  di  concerto con il
Ministro  del  tesoro, le modalita', i termini e le condizioni per la
concessione  e  l'utilizzazione  dei mutui. Al relativo onere, pari a
lire  80  miliardi  per  ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1997-1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  per  le  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali.
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  30  giugno 1998, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che   "Per   assicurare  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata
la   spesa  complessiva  di  lire  12.200  miliardi  per  il  periodo
1999-2004,  di  cui  lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100
miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004".