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DECRETO-LEGGE 20 marzo 1997, n. 60

Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania

note: Entrata in vigore del decreto: 20/3/1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 1997, n. 128 (in G.U. 19/05/1997, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1997)
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Testo in vigore dal: 20-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1.

  1.  Per  fare  fronte  alla grave situazione di emergenza derivante
dall'eccezionale  afflusso nel territorio dello Stato di stranieri di
cittadinanza   albanese,   il   Ministro   dell'interno   e   per  il
coordinamento  della  protezione  civile  e i prefetti delle province
interessate sono autorizzati, in relazione alle attivita' di soccorso
e  di assistenza da svolgere nei confronti dei predetti stranieri, ad
operare anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme
di  contabilita'  generale  dello  Stato,  nel  rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
  2.  Le predette attivita' sono svolte, in coerenza con i principi e
i  doveri  di  accoglienza  umanitaria,  quali  misure  di protezione
temporanea a favore degli stranieri di cui al comma 1 ((...)) esposti
a grave pericolo per l'incolumita' personale in relazione agli eventi
in atto nelle aree di provenienza e alle loro particolari condizioni.
  3.  Tra le attivita' di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle
dirette    ad    assicurare    l'assistenza   igienicosanitaria,   il
trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, l'alloggio ove
occorra   ((,  in  mancanza  di  soluzioni  diverse,))  in  strutture
alberghiere  e  similari,  il rimpatrio, il risarcimento di eventuali
danni,   nonche'  ogni  altra  attivita'  che  si  rendesse  comunque
necessaria    ((ivi   comprese   attivita'   proprie   connesse   con
l'inserimento,  l'integrazione  sociale  e  culturale e la formazione
professionale e l'istruzione)).
  4.  ((In  conformita'  ai  principi  di  cui  al  comma  1 e con le
modalita'  ivi indicate)), il Ministro dell'interno e le autorita' di
pubblica  sicurezza  delle province interessate provvedono, altresi',
alle  operazioni di rimpatrio, anche avvalendosi della collaborazione
dei  competenti  organi  del Ministero della difesa. Agli stessi fini
possono  essere  stipulati  accordi  e convenzioni con la Croce rossa
italiana, con organismi, anche internazionali, che svolgono attivita'
di  assistenza  per stranieri e con soggetti che esercitano trasporti
di linea. ((1))
  5.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il
Ministro  dell'interno  promuove  e coordina l'attivita' dei Ministri
competenti,  delle  amministrazioni  dello  Stato, degli enti locali,
della   Croce   rossa   italiana   e  di  ogni  altra  istituzione  e
organizzazione  operante  per  finalita'  umanitarie  e  definisce le
modalita'  di  collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle
organizzazioni   non  governative  (ONG)  e  delle  organizzazioni  e
associazioni   di  volontariato  in  merito  al  coordinamento  degli
interventi per il primo soccorso.
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  19  maggio 1997, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  al secondo periodo del comma 4 del presente articolo "le parole:
"trasporti  in  linea"  sono sostituite dalle seguenti: "attivita' di
trasporto"".