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DECRETO-LEGGE 20 marzo 1997, n. 60

Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania

note: Entrata in vigore del decreto: 20/3/1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 1997, n. 128 (in G.U. 19/05/1997, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1997)
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Testo in vigore dal:  20-3-1997 al: 19-5-1997
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per fronteggiare le particolari esigenze determinate dall'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la solidarietà sociale;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per fare fronte alla grave situazione di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso nel territorio dello Stato di stranieri di cittadinanza albanese, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e i prefetti delle province interessate sono autorizzati, in relazione alle attività di soccorso e di assistenza da svolgere nei confronti dei predetti stranieri, ad operare anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le predette attività sono svolte, in coerenza con i principi e i doveri di accoglienza umanitaria, quali misure di protezione temporanea a favore degli stranieri di cui al comma 1 maggiormente esposti a grave pericolo per l'incolumità personale in relazione agli eventi in atto nelle aree di provenienza e alle loro particolari condizioni.
3. Tra le attività di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle dirette ad assicurare l'assistenza igienico-sanitaria, il trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, l'alloggio ove occorra in strutture alberghiere e similari, il rimpatrio, il risarcimento di eventuali danni, nonché ogni altra attività che si rendesse comunque necessaria.
4. Con le modalità indicate nel comma 1, il Ministro dell'interno e le autorità di pubblica sicurezza delle province interessate provvedono, altresì, alle operazioni di rimpatrio, anche avvalendosi della collaborazione dei competenti organi del Ministero della difesa. Agli stessi fini possono essere stipulati accordi e convenzioni con la Croce rossa italiana, con organismi, anche internazionali, che svolgono attività di assistenza per stranieri e con soggetti che esercitano trasporti di linea.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie e definisce le modalità di collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni e associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per il primo soccorso.