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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1997, n. 55

Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2003)
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Testo in vigore dal: 28-3-1997
al: 15-9-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto  l'articolo  53  della  legge  6 febbraio 1996, n. 52, legge
comunitaria  per  il  1994,  che ha delegato il Governo a recepire la
direttiva  94/46/CE  della  Commissione  del  13  ottobre  1994,  che
modifica  la  direttiva  88/301/CEE  e  la  direttiva  90/388/CEE  in
particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;
   Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 109, emanata in attuazione della
direttiva 88/301/CEE;
   Vista  la  legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e
l'esecuzione  dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fatto
a  Oporto  il  2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto
accordo  firmato  a  Bruxelles  il  17  marzo 1993, ed in particolare
l'atto finale, allegato XI;
   Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  103, che ha
recepito  la  direttiva  90/388/CEE  relativa  alla  concorrenza  nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni;
   Visto  il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, emanato in
attuazione   della   direttiva   91/263/CEE,  come  modificata  dalla
direttiva  93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, relative
alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
   Visto  il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, emanato in
attuazione  della direttiva 89/336/CEE, modificata ed integrata dalle
direttive   92/31/CEE,   93/68/CEE   e   93/97/CEE,   in  materia  di
compatibilita' elettromagnetica;
   Visto   il   regolamento   delle   radiocomunicazioni  dell'Unione
internazionale  delle  telecomunicazioni (UIT), approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n.  420,  concernente  il  regolamento  recante  determinazione delle
caratteristiche  e  delle  modalita'  di  svolgimento  dei servizi di
telecomunicazioni  di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 103 del 1995;
   Visto    il   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  in data 31 gennaio 1983, che ha approvato il piano
nazionale   di  ripartizione  delle  radiofrequenze,  pubblicato  nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni;
   Visto    il   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  23  maggio  1992,  n. 314, recante disposizioni di
attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1997;
   Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "apparecchiature   terminali",  le  apparecchiature  destinate  ad
   essere  collegate  mediante  un  sistema  cablato, radio, ottico o
   altro   sistema   elettromagnetico,   ad   una  rete  pubblica  di
   telecomunicazione, vale a dire ad essere collegate direttamente ad
   un  punto  terminale  di  una rete pubblica di telecomunicazione o
   interfunzionare  con  una  rete  pubblica di telecomunicazione, in
   quanto  collegate  direttamente  o  indirettamente ad un suo punto
   terminale  per  la  trasmissione, il trattamento o la ricezione di
   informazioni;  tra le apparecchiature terminali rientrano anche le
   apparecchiature  delle  stazioni  terrene  per  i collegamenti via
   satellite  destinate  o  non  destinate ad essere collegate ad una
   rete pubblica di telecomunicazione;
b) "apparecchiature  delle  stazioni  terrene  per i collegamenti via
   satellite",  le  apparecchiature che possono essere usate soltanto
   per  trasmettere  (trasmittenti)  o  per  trasmettere  e  ricevere
   (ricetrasmittenti)  o  unicamente per ricevere (riceventi) segnali
   di radiocomunicazioni a mezzo satelliti od altri sistemi spaziali;
c) "diritti esclusivi":
   1)  i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante
   ogni  atto  legislativo,  regolamentare  o  amministrativo  che le
   riservi  la facolta' di commercializzare, allacciare, installare e
   manutenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
   2)  i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante
   ogni  atto  legislativo,  regolamentare  o  amministrativo  che le
   riservi  la facolta' di fornire un servizio di telecomunicazioni o
   di  effettuare  un'attivita'  all'interno  di una determinata area
   geografica;
d) "diritti speciali ":
   1)  i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di
   imprese  mediante  qualsiasi  atto  legislativo,  regolamentare  o
   amministrativo   che,   all'interno   di   una   determinata  area
   geografica:
   a)   limita  a  due  o  piu'  il  numero  di  dette  imprese,  non
   conformandosi  a  criteri  di obiettivita', proporzionalita' e non
   discriminazione o
   b)  designa,  non  conformandosi  a tali criteri, numerose imprese
   concorrenti o
   c)  conferisce  a  ciascuna  impresa,  non  conformandosi  a  tali
   criteri,   vantaggi   legali   o   regolamentari  che  influiscono
   sostanzialmente  sulla  capacita'  di  qualsiasi  altra impresa di
   immettere   in  commercio,  di  allacciare,  di  installare  e  di
   provvedere  alla  manutenzione  di  apparecchiature  terminali  di
   telecomunicazioni  nella  stessa  area  geografica  in  condizioni
   sostanzialmente equivalenti;
   2)  i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di
   imprese   mediante   ogni   atto   legislativo,   regolamentare  o
   amministrativo   che,   all'interno   di   una   determinata  area
   geografica:
   a)  limita a due o piu' il numero di dette imprese, autorizzate ad
   offrire   un   servizio   o   ad   effettuare   un'attivita',  non
   conformandosi  a  criteri  di obiettivita', proporzionalita' e non
   discriminazione o
   b)  designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in
   concorrenza,  autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare
   un'attivita' o
   c)  conferisce  a  ciascuna  impresa,  non  conformandosi  a detti
   criteri,   vantaggi   legali   o   regolamentari  che  influiscono
   sostanzialmente  sulla  capacita'  di  qualsiasi  altra impresa di
   fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di effettuare la
   stessa  attivita'  nella  stessa  area  geografica  in  condizioni
   sostanzialmente equivalenti;
e) "servizi   di   telecomunicazioni",   i   servizi  che  consistono
   totalmente  o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento
   di segnali su una rete di telecomunicazioni;
f) "reti  di  stazioni  terrene  per  collegamenti via satellite", un
   complesso  di  due  o  piu'  stazioni terrene (unita' terminali di
   satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;
g) "servizi  di rete via satellite", l'impianto e l'esercizio di reti
   di  stazioni  terrene per collegamenti via satellite; i servizi in
   oggetto  consistono  nella realizzazione di radiocomunicazioni con
   il  segmento  spaziale (collegamento ascendente) mediante stazioni
   terrene per collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra
   il   segmento   spaziale   e  le  stazioni  terrene  (collegamento
   discendente);
h) "servizi  di  comunicazione  via  satellite", i servizi per la cui
   fornitura  si  ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di
   rete via satellite;
i) "servizi  via  satellite",  la fornitura, separata o congiunta, di
   servizi  di  comunicazione  via satellite e di servizi di rete via
   satellite;
l) "esigenze  fondamentali", i motivi di interesse pubblico di natura
   non  economica  in base ai quali possono essere imposte condizioni
   relative   all'installazione   e   alla   gestione   di   reti  di
   telecomunicazioni    ovvero   alla   fornitura   di   servizi   di
   telecomunicazioni:  tali motivi sono la sicurezza di funzionamento
   della  rete e, se del caso, il mantenimento della sua integrita' e
   l'interfunzionalita'  dei  servizi,  la  protezione  dei  dati, la
   tutela  dell'ambiente  e  gli obiettivi di pianificazione urbana e
   rurale  nonche'  l'impiego efficiente dello spettro di frequenze e
   la   prevenzione   di   interferenze   dannose   fra   sistemi  di
   telecomunicazioni  via  radio  e  altri sistemi tecnici spaziali o
   terrestri;  la  protezione  dei  dati comprende la tutela dei dati
   personali,   la   riservatezza   delle  informazioni  trasmesse  o
   memorizzate nonche' la tutela della sfera privata;
m) "VSAT"  (very  small  aperture  terminals),  una rete destinata ad
   effettuare servizi dati, video e voce che puo' prevedere l'impiego
   di  una  stazione  terrena  di controllo (stazione HUB - host user
   based)  e  di  piu'  stazioni terrene periferiche VSAT che possono
   essere  o  solo  riceventi  (VSAT  unidirezionali)  o  riceventi e
   trasmittenti (VSAT bidirezionali);
n) "SNG"   (satellite   news   gathering),   una   stazione   terrena
   trasportabile,  utilizzata  a  titolo  temporaneo  per  effettuare
   riprese  televisive  da  trasmettere ad un centro di produzione di
   programmi;
o) "capacita'   spaziale",   l'offerta   da  parte  di  un  operatore
   satellitare di capacita' di segmento spaziale derivante da sistemi
   satellitari nazionali ed internazionali;
p) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi
   comprese  le  consociate  da  essi  controllate, ai quali lo Stato
   italiano  concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione
   di  reti pubbliche di telecomunicazione e, qualora necessario, per
   la fornitura di servizi di telecomunicazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle   Comunita
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1994. L'art. 53 recita:
             "Art.   53   (Comunicazioni   via   satellite).   -   1.
          L'attuazione  della  direttiva 94/4z6/CE della Commissione,
          che  modifica  la  direttiva  88/301/CEE  e  la   direttiva
          90/388/CEE, sara' uniformata ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
               a) prevedere per gli operatori economici il diritto di
          importare,  commercializzare,  allacciare  ed installare le
          apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti
          via satellite nonche' di provvedere alla manutenzione delle
          stesse;
               b) disporre la Soppressione dei  diritti  esclusivi  e
          speciali  accordati  al  gestore  pubblico e riguardanti le
          attivita' di cui alla lettera a);
               c) stabilire per  le  apparecchiature  delle  stazioni
          terrestri  per i collegamenti via satellite nonche' per gli
          altri apparecchi terminali il divieto di allacciamento alla
          rete pubblica di telecomunicazioni nei casi in cui essi non
          siano conformi alle  pertinenti  regolamentazioni  tecniche
          comuni o non sussistano i requisiti essenziali;
               d)  prevedere  che  a ciascun gestore sia garantito il
          diritto di fornire i servizi di  telecomunicazioni  diversi
          dai    servizi    di   telefonia   vocale,   telex   e   di
          radiocomunicazioni mobili terrestri;
               e) disporre la soppressione dei  diritti  esclusivi  e
          speciali concernenti i servizi via satellite;
               f)   prevedere   procedure   di  autorizzazione  e  di
          dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmittenti a
          terra nonche' il pagamento di corrispettivi e contributi;
               g) disporre il divieto di ogni restrizione all'offerta
          di capacita' del segmento spaziale;
               h)  stendere  alle comunicazioni via satellite, con le
          opportune integrazioni, il  regime  sanzionatorio  previsto
          dalla   legge   28  marzo  1991,  n.  109,  e  dal  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n.  103,  di  recepimento  della
          direttiva 90/388/CEE".
             -  La  direttiva 94/46/CE e' pubblicata in GUCE n. L 268
          del 19 ottobre 1994.
             - La direttiva 88/301/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 131
          del 27 maggio 1988.
             - La direttiva 90/388/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 192
          del 24 luglio 1990.
             - La legge 28 marzo 1991, n. 109, reca  disposizioni  in
          materia   di   allacciamenti   e  collaudi  degli  impianti
          telefonici interni.
             - La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca  la  ratifica  e
          l'esecuzione  dell'accordo  sullo  Spazio economico europeo
          (SEE).
             - Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, reca  il  recepimento
          della  direttiva  90/388/CEE  relativa alla concorrenza nei
          mercati dei servizi di telecomunicazioni.
             - Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n.  614,  reca  attuazione
          della direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla direttiva
          93/68/CEE  ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, relative
          alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
             - La direttiva 91/263/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 128
          del 23 maggio 1991.
             - La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in GUCE n. L  220
          del 30 agosto 1993.
             -  La direttiva 93/97/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 290
          del 24 novembre 1993.
             - Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n.  615,  reca  attuazione
          della  direttiva  89/336/CEE  modificata ed integrata dalle
          direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE, in  materia  di
          compatibilita' elettromagnetica.
             -  La direttiva 89/336/CEE e pubblicata in GUCE n. L 139
          del 23 maggio 1989.
             - La direttiva 92/31/CEE e' pubblicata in GUCE n. L  126
          del 12 maggio 1992.
             -  Il  D.P.R.  27  luglio  1981, n. 740, reca esecuzione
          degli atti finali della Conferenza amministrativa  mondiale
          delle  radiocomunicazioni  (CAMR),  adottati a Ginevra il 6
          dicembre 1989.
             -  Il  D.P.R.  4  settembre  1995,  n.  420,   reca   il
          regolamento  per  la determinazione delle caratteristiche e
          delle   modalita'   di   svolgimento   dei    servizi    di
          telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 17
          marzo 1995, n. 103, soprariportato.
             -  Il  D.M.  31 gennaio 1993 reca approvazione del piano
          nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
             - Il D.M. 23 maggio 1992, n. 314,  reca  il  regolamento
          per  l'attuazione  della  legge  28  marzo 1991, n. 109, in
          materia  di  allacciamenti  e   collaudi   degli   impianti
          telefonici interni.