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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1997, n. 55

Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2003)
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Testo in vigore dal:  28-3-1997 al: 15-9-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 53 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, emanata in attuazione della direttiva 88/301/CEE;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare l'atto finale, allegato XI;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, emanato in attuazione della direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, emanato in attuazione della direttiva 89/336/CEE, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE, in materia di compatibilità elettromagnetica;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, concernente il regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 103 del 1995;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 31 gennaio 1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "apparecchiature terminali", le apparecchiature destinate ad essere collegate mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazione, vale a dire ad essere collegate direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazione, in quanto collegate direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni; tra le apparecchiature terminali rientrano anche le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite destinate o non destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione;
b) "apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite", le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere (trasmittenti) o per trasmettere e ricevere (ricetrasmittenti) o unicamente per ricevere (riceventi) segnali di radiocomunicazioni a mezzo satelliti od altri sistemi spaziali;
c) "diritti esclusivi":
1) i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di commercializzare, allacciare, installare e manutenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
2) i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica;
d) "diritti speciali ":
1) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica:
a) limita a due o più il numero di dette imprese, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione o
b) designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti o
c) conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di immettere in commercio, di allacciare, di installare e di provvedere alla manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
2) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica:
a) limita a due o più il numero di dette imprese, autorizzate ad offrire un servizio o ad effettuare un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione o
b) designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare un'attività o
c) conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a detti criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di effettuare la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
e) "servizi di telecomunicazioni", i servizi che consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni;
f) "reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite", un complesso di due o più stazioni terrene (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;
g) "servizi di rete via satellite", l'impianto e l'esercizio di reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite; i servizi in oggetto consistono nella realizzazione di radiocomunicazioni con il segmento spaziale (collegamento ascendente) mediante stazioni terrene per collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le stazioni terrene (collegamento discendente);
h) "servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;
i) "servizi via satellite", la fornitura, separata o congiunta, di servizi di comunicazione via satellite e di servizi di rete via satellite;
l) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse pubblico di natura non economica in base ai quali possono essere imposte condizioni relative all'installazione e alla gestione di reti di telecomunicazioni ovvero alla fornitura di servizi di telecomunicazioni: tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete e, se del caso, il mantenimento della sua integrità e l'interfunzionalità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e rurale nonché l'impiego efficiente dello spettro di frequenze e la prevenzione di interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri; la protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della sfera privata;
m) "VSAT" (very small aperture terminals), una rete destinata ad effettuare servizi dati, video e voce che può prevedere l'impiego di una stazione terrena di controllo (stazione HUB - host user based) e di più stazioni terrene periferiche VSAT che possono essere o solo riceventi (VSAT unidirezionali) o riceventi e trasmittenti (VSAT bidirezionali);
n) "SNG" (satellite news gathering), una stazione terrena trasportabile, utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di programmi;
o) "capacità spaziale", l'offerta da parte di un operatore satellitare di capacità di segmento spaziale derivante da sistemi satellitari nazionali ed internazionali;
p) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali lo Stato italiano concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazione e, qualora necessario, per la fornitura di servizi di telecomunicazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. L'art. 53 recita:
"Art. 53 (Comunicazioni via satellite). - 1.
L'attuazione della direttiva 94/4z6/CE della Commissione, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE, sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere per gli operatori economici il diritto di importare, commercializzare, allacciare ed installare le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché di provvedere alla manutenzione delle stesse;
b) disporre la Soppressione dei diritti esclusivi e speciali accordati al gestore pubblico e riguardanti le attività di cui alla lettera a);
c) stabilire per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché per gli altri apparecchi terminali il divieto di allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni nei casi in cui essi non siano conformi alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni o non sussistano i requisiti essenziali;
d) prevedere che a ciascun gestore sia garantito il diritto di fornire i servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e di radiocomunicazioni mobili terrestri;
e) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali concernenti i servizi via satellite;
f) prevedere procedure di autorizzazione e di dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmittenti a terra nonché il pagamento di corrispettivi e contributi;
g) disporre il divieto di ogni restrizione all'offerta di capacità del segmento spaziale;
h) stendere alle comunicazioni via satellite, con le opportune integrazioni, il regime sanzionatorio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 109, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di recepimento della direttiva 90/388/CEE".
- La direttiva 94/46/CE è pubblicata in GUCE n. L 268 del 19 ottobre 1994.
- La direttiva 88/301/CEE è pubblicata in GUCE n. L 131 del 27 maggio 1988.
- La direttiva 90/388/CEE è pubblicata in GUCE n. L 192 del 24 luglio 1990.
- La legge 28 marzo 1991, n. 109, reca disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.
- La legge 28 luglio 1993, n. 300, reca la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
- Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, reca il recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.
- Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 614, reca attuazione della direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
- La direttiva 91/263/CEE è pubblicata in GUCE n. L 128 del 23 maggio 1991.
- La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in GUCE n. L 220 del 30 agosto 1993.
- La direttiva 93/97/CEE è pubblicata in GUCE n. L 290 del 24 novembre 1993.
- Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615, reca attuazione della direttiva 89/336/CEE modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE, in materia di compatibilità elettromagnetica.
- La direttiva 89/336/CEE e pubblicata in GUCE n. L 139 del 23 maggio 1989.
- La direttiva 92/31/CEE è pubblicata in GUCE n. L 126 del 12 maggio 1992.
- Il D.P.R. 27 luglio 1981, n. 740, reca esecuzione degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre 1989.
- Il D.P.R. 4 settembre 1995, n. 420, reca il regolamento per la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, soprariportato.
- Il D.M. 31 gennaio 1993 reca approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
- Il D.M. 23 maggio 1992, n. 314, reca il regolamento per l'attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.