stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52

Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-3-1997
al: 24-4-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  ed  in  particolare
l'articolo 38 e l'articolo 3, lettera f);
   Vista  la  direttiva  92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile 1992,
recante settima modifica della direttiva 67/54/CEE, del Consiglio del
27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni leg-
islative     regolamentari    e    amministrative    relative    alla
classificazione,  all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze
pericolose;
   Vista  la  direttiva 91/410/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1991,
recante   quattordicesimo  adeguamento  al  progresso  tecnico  della
direttiva 67/548/CEE;
   Vista la legge 29 maggio 1970, n. 256;
   Vista  la  direttiva  93/67/CEE,  della  Commissione del 20 luglio
1993,  che  stabilisce  i  principi per la valutazione dei rischi per
l'uomo  e  per  l'ambiente  delle  sostanze notificate ai sensi della
direttiva 67/548/CEE;
   Vista  la  direttiva  93/90/CEE,  della Commissione del 29 ottobre
1993,  relativa  all'elenco  delle  sostanze  di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE;
   Vista  la  direttiva  93/105/CE, della Commissione del 25 novembre
1993,  che  stabilisce  l'allegato  VII D, contenente le informazioni
necessarie  alla  redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo
12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE;
   Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del
   Consiglio   del  3  settembre  1996,  che  modifica  la  direttiva
   67/548/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 1997;
   Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
   1.  Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di
cui  all'articolo  2, comma 1, lettere a) e c), anche se contenute in
preparati:
     a) la notifica;
     b)  la valutazione dei rischi che le sostanze notificate possono
presentare per l'uomo e per l'ambiente;
     c)  la  classificazione,  l'imballaggio  e  l'etichettura  delle
sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.
   2. Le norme del presente decreto non si applicano alle sostanze ed
ai   preparati  seguenti  che,  allo  stato  finito,  sono  destinati
all'utilizzatore finale:
    a) specialita' medicinali ad uso umano o ad uso veterinario;
     b) prodotti cosmetici;
     c) miscele di sostanze in forma di rifiuti;
     d) prodotti alimentari;
     e) alimenti per animali;
     f) antiparassitari;
     g) sostanze radioattive;
     h)  altre  sostanze  o  preparati per i quali esistono procedure
comunitarie  di  notifica  o  di approvazione sulla base di requisiti
equivalenti  a  quelli  stabiliti  dal  presente  decreto.  Essi sono
elencati  in  allegato  A;  con decreto del Ministro della sanita' si
provvede  ad integrare tale allegato in conformita' alle integrazioni
disposte in sede comunitaria.
   3. Il presente decreto non si applica altresi':
     a)  al  trasporto  delle  sostanze  e  preparati  pericolosi per
ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
     b)  alle  sostanze  e preparati in transito soggetti a controllo
doganale quando non siano oggetto di trattamento o trasformazione.
   4.  Le norme del presente decreto si applicano, limitatamente alle
operazioni  di cui al comma 1, lettera c), anche in caso di passaggio
delle  sostanze  pericolose  da  una ad altra unita' produttiva della
stessa   impresa,   ferma  restando  l'applicazione  delle  ulteriori
prescrizioni,  per  l'utilizzazione  di dette sostanze e preparati da
parte  dei  lavoratori subordinati che il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  con  proprio  decreto,  sentita  la Commissione
consultiva  permanente  per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del  lavoro,  puo'  stabilire  ai  sensi  del  decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
          AVVERTENZA:
             Per  ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   della   legge,   sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni della  Repubblica  italiana,  approvato
          con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.