stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 1997, n. 37

Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
nascondi
vigente al 29/03/2014
Testo in vigore dal: 20-3-1997
al: 17-1-2024
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre  1994,  n.
564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n,
656, che prevede che con decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono
indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria  competenti  per
l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di  revoca,  anche
in pendenza di giudizio o in caso di non  impugnabilita'  degli  atti
illegittimi o infondati, nonche' i criteri di economicita' sulla base
dei quali si inizia o si abbandona l'attivita' dell'Amministrazione; 
  Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega  al  Governo
per la riorganizzazione dell'Amministrazione  delle  dogane  e  delle
imposte indirette; 
  Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, recante  norme
per la riorganizzazione dell'Amministrazione  delle  dogane  e  delle
imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale; 
  Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante disposizioni per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,  n.
287, che reca  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze; 
  Riconosciuta la necessita' di individuare gli organi competenti per
l'esercizio del potere di autotutela di cui all'articolo 2-quater del
decreto-legge n. 564 del 1994, nonche' di  disciplinare  la  relativa
procedura; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996; 
  Viste le comunicazioni, n. 3-779 del 30 gennaio 1997 e n. 3-911 del
4 febbraio 1997, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di 
   revoca  d'ufficio  o  di  rinuncia  all'imposizione  in  caso   di
   autoaccertamento. 
  1.  Il  potere  di  annullamento  e  di  revoca   o   di   rinuncia
all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha
emanato l'atto illegittimo o che e' competente per  gli  accertamenti
d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave  inerzia,  alla
Direzione regionale o compartimentale dalla  quale  l'ufficio  stesso
dipende. 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Si riporta il testo  dell'art.  2-quater  del  D.L.  30
          settembre 1994, 
          n. 564 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: 
             "Art. 2-quater. - Con decreti del Ministro delle finanze
          sono indicati gli organi  dell'Amministrazione  finanziaria
          competenti per l'esercizio di annullamento d'ufficio  o  di
          revoca, anche in pendenza di giudizio  o  in  caso  di  non
          impugnabilita', degli atti illegittimi o infondati. Con gli
          stessi decreti sono  definiti  i  criteri  di  economicita'
          sulla base dei quali si inizia o si  abbandona  l'attivita'
          dell'amministrazione". 
             - La legge 10 ottobre 1989, n. 349 (Delega al governo ad
          adottare  norme  per   l'aggiornamento,   la   modifica   e
          l'integrazione delle disposizioni legislative in materia 
          doganale, per la riorganizzazione 
          dell'amministrazione delle dogane e imposte  indirette,  in
          materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed 
          esercizio dei magazzini 
           generali, nonche' delega ad adottare  un  testo  unico  in
          materia doganale e di imposte di fabbricazione e  consumo),
          e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del  25
          ottobre 1989. 
             - Il D.Lgs.  26  aprile  1990,  n.  105  (Organizzazione
          centrale e periferica dell'amministrazione delle  dogane  e
          delle  imposte  indirette  e   ordinamento   del   relativo
          personale, in attuazione della legge 10  ottobre  1989,  n.
          349), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 
          del 
          9 settembre 1990. 
             - La legge  29  ottobre  1991,  n.  358  (Norme  per  la
          ristrutturazione del Ministero delle finanze), e' stata 
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
          n. 264 dell'11 novembre 1991. 
             - Il D.P.R. 27 marzo 1992,  n.  287  (Regolamento  degli
          uffici e del personale  del  Ministero  delle  finanze)  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  116  del  20
          maggio 1992. Si riporta il testo dell'art. 68, comma 1, del
          citato D.P.R. 27 marzo 1992, n.  287:  "1.  Salvo  che  sia
          intervenuto  giudicato,  gli  uffici   dell'Amministrazione
          finanziaria possono procedere  all'annullamento,  totale  o
          parziale,  dei  propri  atti  riconosciuti  illegittimi   o
          infondati  con   provvedimento   motivato   comunicato   al
          destinatario dell'atto". 
             - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e  4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
             "3. Con  decreto  munsteriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".