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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1996, n. 701

Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/3/1997
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Testo in vigore dal: 2-3-1997
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'articolo 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della  legge
28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  delle  sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti,
espresso nell'adunanza generale del 17 luglio 1996;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
del presente provvedimento  inviata  con  nota  del  1  agosto  1996,
protocollo n. 179362;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 ottobre 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Esecuzione di spese
  1. La carta di credito e' uno  strumento  per  il  pagamento  delle
spese di cui al successivo comma 2, eseguite sul territorio nazionale
ed all'estero, dai soggetti indicati dall'articolo 2.
  2.  L'utilizzazione  della  carta  di  credito,  nei  limiti  delle
assegnazioni allo scopo disposte e  con  l'osservanza  delle  vigenti
disposizioni  in  materia  di  assunzione  di impegni, e' consentita,
qualora non sia possibile  o  conveniente  ricorrere  alle  procedure
ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative a:
    a)  beni,  lavori  e servizi in economia disciplinati da speciali
regolamenti ai sensi dell'articolo 8 del regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440;
    b) rappresentanza delle amministrazioni in Italia ed all'estero;
    c) organizzazione e partecipazione a seminari ed a convegni;
    d)  trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale abilitato
all'uso della carta di credito in occasione di missioni;
    e) espletamento di servizi per le esigenze di campagna, di  bordo
e  di  volo  per  le  unita'  dell'Esercito,  della Marina militare e
dell'Aeronautica militare;
    f) esercizio di funzioni di giustizia, di  emergenza  affidate  a
strutture  della  protezione  civile,  di  tutela  della  sicurezza e
dell'ordine pubblico.
  3. Il provvedimento di autorizzazione ad effettuare la missione  in
Italia  ed  all'estero  e  quello  autorizzante  l'uso della carta di
credito devono essere comunicati,  anche  con  messaggi  informatici,
all'ufficio competente per la liquidazione delle spese.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - I commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 dell'art. 1  della
          28 dicembre 1995, n. 549, cosi' recitano:
             "47.  Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia  di
          assunzione di impegni di spesa e' ammessa  l'utilizzazione,
          nell'ambito  dei  vigenti sistemi di pagamento, della carta
          di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici  per
          l'esecuzione  di  spese, anche all'estero, rientranti nella
          rispettiva  competenza,  qualora  non   sia   possibile   o
          conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
             48.  L'utilizzo  della  carta  di  credito  e'  altresi'
          ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto  e
          alloggio  sostenute  dal  personale, inviato in missione in
          Italia e all'estero.
             49.    E'    altresi'    consentito    alle    pubbliche
          amministrazioni  di  dotare  gli  automezzi  di servizio di
          sistemi  per  il  pagamento   automatizzato   dei   pedaggi
          autostradali,  con  la  conseguente  facolta' per le stesse
          amministrazioni di stipulare i relativi  contratti  nonche'
          di  aprire,  anche  in deroga alle vigenti normative, conti
          correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.
             50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure
          per  la  graduale  attuazione  della modalita' di pagamento
          prevista dai commi 47, 48 e 49, e per  l'imputazione  della
          spesa  ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio,  nonche'  le
          procedure per la rendicontazione ed il controllo.
             51. Il regolamento di cui  al  comma  50  si  ispira  ai
          seguenti criteri direttivi:
               a)  l'utilizzo  della  carta  di  credito  rientra nel
          potere discrezionale del dirigente generale, il quale  puo'
          autorizzarne  l'uso  al restante personale sulla base delle
          disposizioni recate  dal  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni;
               b)  i  rapporti  con  gli  istituti di credito, l'Ente
          poste italiane e gli  altri  enti  emittenti  le  carte  di
          credito,   sono   disciplinati   con  apposite  convenzioni
          stipulate dal Ministero del tesoro;
               c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui  alla
          lettera  b)  possono  essere  regolate,  ove occorra, anche
          mediante procedure in regime di contabilita' speciale.
             52. Le spese per l'acquisto delle  carte  di  credito  e
          quelle  accessorie  sono  imputate ai capitoli per spese di
          ufficio, nei casi previsti del comma 47, ed ai capitoli per
          missioni, nei casi previsti dal comma 48.
             53.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi
          della  procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52
          del presente articolo".
             - Il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante:
          "Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla  contabilita'  generale  dello   Stato",   e'   stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre
          1923.
             - Il regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  recante:
          "Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita' generale dello  Stato",  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  3  giugno  1924 -
          supplemento.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile
          1994, n.  367, reca: "Regolamento recante semplificazione e
          accelerazione delle procedure di spesa e contabili".
             -  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e
          successive    modificazioni    ed    integrazioni,    reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
             - L'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,  cosi'  recita:  "3.  Con decreto ministeriale possono
          essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenze di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte  della   legge.   I   regolamenti   ministeriali   ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione.
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
          cosi' recita:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tale caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato,  ove  l'importo  superi  le  lire 7.200.000 (importo
          aggiornato ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422)".