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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 698

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
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Testo in vigore dal: 26-2-1997
al: 17-8-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c),  e  5,  comma  1,  della
legge 9 marzo 1989, n. 86; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  536,  recante
attuazione della direttiva  91/683/CEE  sulle  misure  di  protezione
contro l'introduzione negli  Stati  membri  di  organismi  nocivi  ai
vegetali ed ai prodotti vegetali; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 dicembre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di  concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento si  applicano  ai  fini
della commercializzazione,  nell'Unione  europea,  dei  materiali  di
moltiplicazione di ortaggi e delle piantine di ortaggi, ad  eccezione
delle sementi, loro ibridi, generi e specie enumerati  nell'allegato,
nonche' ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi  e
specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati o  debbano  essere
innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti. 
  2. Ai fini del presente  regolamento  la  direttiva  92/33/CEE  del
Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle
piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad
eccezione delle sementi, e' denominata nel prosieguo "direttiva". 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     della     legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
           Note alle premesse: 
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - La legge 23  agosto  1988,  n.  400,  reca  disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 2, recita: "2.
          Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari". 
             - La legge 9 marzo 1989,  n.  86,  reca  norme  generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario e sulle procedure di esecuzione degli  obblighi
          comunitari. L'art. 3 recita: 
             "Art. 3 (Contenuti della legge  comunitaria).  -  1.  Il
          periodico    adeguamento     dell'ordinamento     nazionale
          all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma,  dalla
          legge comunitaria annuale, mediante: 
               a) disposizioni modificative  o  abrogative  di  norme
          vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art.  1,
          comma 1; 
                b) disposizioni occorrenti  per  dare  attuazione,  o
          assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o  della
          Commissione delle Comunita' europee di cui alla lettera  a)
          del comma 1 dell'art. 1,  anche  mediante  conferimento  al
          Governo di delega legislativa; 
               c)  autorizzazione  al  Governo  ad  attuare  in   via
          regolamentare le direttive o le  raccomandazioni  (CECA)  a
          norma dell'art. 4". 
             - L'art. 5, comma 1, della legge sopracitata recita: 
             "Art. 5 (Attuazioni modificative).  -  1.  Fermo  quanto
          previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,
          la legge comunitaria puo' disporre che,  all'attuazione  di
          ciascuna  modifica  delle  direttive  da  attuare  mediante
          regolamento  a  norma  dell'art.  4,  si  provveda  con  la
          procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo". 
             - La direttiva 91/683/CEE e' pubblicata  nella  GUCE,  L
          376 del 31 dicembre 1991. 
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alla  Comunita'  europea  -  Legge  comunitaria
          1993. L'art. 4, comma 1, recita: 
             "Art. 4 (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato  ad  attuare
          in via regolamentare, a norma degli articoli  3,  comma  1,
          lettera c), e 4  della  legge  9  marzo  1989,  n.  86,  le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della
          medesima legge n. 86 del 1989". 
          Nota all'art. 1: 
             - La direttiva 92/33/CEE del  Consiglio  del  28  aprile
          1992 e' pubblicata in GUCE, L 157 del 10 giugno 1992.