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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 698

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
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Testo in vigore dal:  26-2-1997 al: 17-8-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, recante attuazione della direttiva 91/683/CEE sulle misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai fini della commercializzazione, nell'Unione europea, dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e delle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, loro ibridi, generi e specie enumerati nell'allegato, nonché ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi e specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati o debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti.
2. Ai fini del presente regolamento la direttiva 92/33/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, è denominata nel prosieguo "direttiva".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 2, recita: "2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 3 recita:
"Art. 3 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1, comma 1;
b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;
c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4".
- L'art. 5, comma 1, della legge sopracitata recita:
"Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".
- La direttiva 91/683/CEE è pubblicata nella GUCE, L 376 del 31 dicembre 1991.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1993. L'art. 4, comma 1, recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989".
Nota all'art. 1:
- La direttiva 92/33/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 è pubblicata in GUCE, L 157 del 10 giugno 1992.