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DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10

Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-02-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2019)
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Testo in vigore dal: 14-2-1997
al: 11-3-2019
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1, 3 e 48 della legge 9 febbraio  1996,  n.  52,
recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva  93/68/CEE
del Consiglio del 22 luglio 1993, per la parte  in  cui  modifica  la
direttiva 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale; 
  Viste le direttive 93/95/CEE del Consiglio del 29  ottobre  1993  e
96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996,
recanti modifiche alla predetta direttiva 89/686/CEE; 
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475,  recante
attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del  21  dicembre
1989, in materia di ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 dicembre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia  e  giustizia,
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                            Marcatura CE 
 
  1. Nel testo del decreto legislativo 4 dicembre 1992,  n.  475,  le
parole: "marchio CE" e "marchio di conformita'  CE"  sono  sostituite
dalle seguenti: "marcatura CE". 
    

          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione  dei decreti del Presidente della Repubbica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alla  Comunita'  europea  -  legge comunitaria
          1994. L'art. 1 cosi' recita:
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco  di  cui all'allegato A.  Ove ricorrano deleghe
          al Governo per l'emanazione di decreti legislativi  recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comunitarie o  sia  prevista  l'emanazione  di  regolamenti
          attuativi,  tra  i  principi  e i criteri generali dovranno
          sempre essere previsti quelli  della  piena  trasparenza  e
          della  imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine
          di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
          una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei  modi
          opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
             2.  Se  per  effetto di direttive notificate nel secondo
          semestre  dell'anno  di  cui  al  comma  1  la   disciplina
          risultante   da   direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato A e' modificata  senza  che  siano  introdotte
          nuove  norme  di  principio,  la  scadenza  del  termine e'
          prorogata di sei mesi.
             3. I decreti legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta del Ministro per il coordinamento delle  politiche
          dell'Unione   europea,   congiuntamente   ai  Ministri  con
          competenza istituzionale prevalente per  la  materia  e  di
          concerto  con  i  Ministri degli affari esteri, di grazia e
          giustizia e del tesoro, se non proponenti.
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sono trasmessi, entro il termine di cui al comma
          1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro  quaranta
          giorni   dalla   data  di  trasmissione,  il  parere  delle
          commissioni competenti per materia. Decorso tale termine  i
          decreti  sono  adottati. Qualora il termine previsto per il
          parere  delle   commissioni   scada   nei   trenta   giorni
          antecedenti  allo spirare del termine previsto al comma 1 o
          al comma 2, o successivamente, la scadenza di  quest'ultimo
          e' prorogata di novanta giorni.
             5. Entro i due anni alla data di entrata in vigore della
          presente
          legge  il  Governo  puo' emanare disposizioni integrative e
          correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          da  essa  fissati,  con la procedura indicata nei commi 3 e
          4".
             - L'art. 3 della medesima legge cosi' recita:
             "Art. 3 (Criteri e  principi  direttivi  generali  della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti  ed  in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati  ai
          seguenti principi e criteri generali:
               a)   le   amministrazioni   interessate  provvederanno
          all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le  ordinarie
          strutture amministrative;
               b)  per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
               c) salva l'applicazione delle  norme  penali  vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni contenute  nei  decreti  legislativi,  saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire
          duecento  milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno
          previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi  in
          cui  le  infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi
          generali  dell'ordinamento  interno  del  tipo  di   quelli
          tutelati  dagli  articoli  34  e 35 della legge 24 novembre
          1981, n. 689.  In  tali  casi  saranno  previste:  la  pena
          dell'ammenda  alternativa all'arresto per le infrazioni che
          espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la
          pena dell'arresto congiunta a quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni  che recano un danno di particolare gravita'. La
          sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  non
          inferiore  a  lire  cinquantamila  e  non  superiore a lire
          duecento milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni  che
          ledono  o  espongono a pericolo interessi diversi da quelli
          suindicati.  Nell'ambito  dei  limiti  minimi   e   massimi
          previsti,  le sanzioni suindicate saranno determinate nella
          loro entita', tenendo  conto  della  diversa  potenzialita'
          lesiva  dell'interesse  protetto  che  ciascuna  infrazione
          presenta in astratto, di specifiche qualita' personali  del
          colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
          di   prevenzione,   controllo   o  vigilanza,  nonche'  del
          vantaggio patrimoniale  che  l'infrazione  puo'  recare  al
          colpevole  o  alla  persona  o  ente nel cui interesse egli
          agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti  sopra  indicati,
          per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi
          saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche
          a  quelle  eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
          per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
               d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti  e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni  statali  o   regionali   potranno   essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura, in quanto non sia possibile  far  fronte  con  i
          fondi  i  assegnati  alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvedera' a norma degli articoli 5 e 21  della  legge  16
          aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto
          dell'art.11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
               e)   sara'  previsto,  se  non  in  contrasto  con  la
          disciplina  comunitaria,  che  l'onere  di  prestazioni   o
          controlli  da  eseguirsi  a  cura  di  uffici  pubblici  in
          applicazione delle direttive da attuare sia posto a  carico
          dei soggetti interessati;
               f)   all'attuazione   di   direttive   che  modificano
          precedenti direttive  gia'  attuate  con  legge  o  decreto
          legislativo   si   provvedera',  se  la  modificazione  non
          comporta ampliamento della materia regolata, apportando  le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
               g)  i  decreti  legislativi   potranno   disporre   la
          delegificazione  della disciplina di materie non coperte da
          riserva assoluta di legge, le quali siano  suscettibili  di
          modifiche  non  attinenti  ai  principi  informatori  delle
          direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando,
          ai  fini  delle  suddette  modifiche,   l'esercizio   della
          potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle
          autorita' competenti;
               h)  i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare,  la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni delle direttive medesime, tenuto  anche  conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega".
            - L'art. 48 della citata legge cosi' recita:
             "Art. 48  (Certificazione  marchio  CE  per  il  settore
          industriale:  criteri di delega). - 1. All'attuazione della
          direttiva  93/68/CEE  del  Consiglio,  per  la parte in cui
          modifica ed integra direttive comunitarie attuate con leggi
          e con atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede,
          fatto  salvo  quanto  disposto  al  capo  VIII,  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  apportare  le necessarie modifiche ed integrazioni
          alla legge 18 ottobre 1977, n. 791,  di  recepimento  della
          direttiva  73/23/CEE  in  materia  di  armonizzazione delle
          legislazioni degli Stati membri relativamente al  materiale
          elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro  alcuni
          limiti di tensione;
                b) apportare le necessarie modifiche ed  integrazioni
          al  decreto  legislativo  27  settembre  1991,  n.  311, di
          recepimento delle  direttive  87/404/CEE  e  90/488/CEE  in
          materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli Stati
          membri relativamente ai recipienti semplici a pressione;
               c) apportare le necessarie modifiche  ed  integrazioni
          al  decreto  legislativo  27  settembre  1991,  n.  313, di
          recepimento  della  direttiva  88/378/CEE  in  materia   di
          armonizzazione   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relativamente alla sicurezza dei giocattoli;
               d) apportare le necessarie modifiche  ed  integrazioni
          al   decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n.  475,  di
          recepimento  della  direttiva  89/686/CEE  in  materia   di
          armonizzazione   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relativamente ai dispositivi di protezione individuale;
               e)  apportare  le necessarie modifiche ed integrazioni
          al  decreto  legislativo  29  dicembre  1992,  n.  517,  di
          recepimento   della  direttiva  90/384/CEE  in  materia  di
          armonizzazione  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non
          automatico  prevedendo che il Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  individui  gli  impieghi  di
          scarsa   rilevanza  ai  fini  della  tutela  e  della  fede
          pubblica,  da  esonerare  dall'obbligo   di   verificazione
          periodica;
               f)  apportare  le necessarie modifiche ed integrazioni
          al  decreto  legislativo  14  dicembre  1992,  n.  507,  di
          recepimento   della  direttiva  90/385/CEE  in  materia  di
          armonizzazione  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relativamente ai dispositivi medici impiantabili attivi.
             2.   All'attuazione   della   direttiva   93/68/CEE  del
          Consiglio,  per  le  parti  in  cui  modifica  ed   integra
          direttive   comunitarie   attuate   con   atti   di  natura
          regolamentare  o  amministrativa,  si  provvede  ai   sensi
          dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146".
             - La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in GUCE L 220 del
          30 agosto 1993.
             -  La  direttiva  89/686/CEE e' pubblicata in GUCE L 399
          del 30 dicembre 1989.
             - La direttiva 93/95/CEE e' pubblicata in GUCE L 276 del
          9 novembre 1993.
             - La direttiva 96/58/CEE e' pubblicata in GUCE L 236 del
          18 settembre 1996.