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DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1997, n. 1

Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/1/1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 1997, n. 38 (in G.U. 06/03/1997, n.54).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1997)
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Testo in vigore dal: 4-1-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare, per
l'anno   1997,   taluni   benefici   previsti    per    il    settore
dell'autotrasporto,  al fine di evitare gravi ripercussioni di natura
economica e sociale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione
pubblica e gli affari regionali e dei lavori pubblici;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                   Disposizioni in materia fiscale
  1. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti,  a  titolo  di
deduzione   forfettaria   di  spese  non  documentate,  dal  comma  8
dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo  1993,  n.
82,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 maggio 1993, n.
162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a  L.  65.000.  La
presente  disposizione  si  applica  per il periodo di imposta il cui
termine per la presentazione della dichiarazione  dei  redditi  scade
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
limitatamente a tale periodo di imposta.
  2. Per l'anno 1997 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi
delle  tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino
ad ottanta quintali e del  trenta  per  cento  quelli  relativi  agli
autocarri di portata superiore ed a trattori stradali che, secondo le
risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione
per  il  trasporto  di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive  modificazioni.  Sono
altresi'  ridotti  del  cinquanta  per  cento gli importi delle tasse
automobilistiche relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata  fino
a ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi ai rimorchi
e  semirimorchi  di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al
precedente periodo. I minori introiti realizzati  dalle  regioni  per
effetto  della  riduzione degli importi delle tasse automobilistiche,
disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati  dal  Ministero
del  tesoro,  dietro  presentazione  da  parte di ciascuna regione di
apposita rendicontazione. I criteri e le modalita' di rimborso, anche
mediante la concessione alle regioni di anticipazioni,  sono  fissati
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle
finanze  e  dei  trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome,  da  emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.