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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 ottobre 1996, n. 635

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante norme di attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-1-1997
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vigente al 25/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-1-1997
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo 9 della legge 19 dicembre 1992,  n.  489,  recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 91/477/CEE del
Consiglio del 18 giugno 1991;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527:  "Attuazione
della  direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e
della detenzione di armi";
  Vista la citata direttiva del Consiglio 91/477/CEE  del  18  giugno
1991;
  Vista  la raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
del 25 febbraio 1993 relativa alla Carta europea d'arma da fuoco;
  Visti gli articoli 31 e seguenti del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
  Visti gli articoli 46 e seguenti del regolamento  per  l'esecuzione
del  predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635;
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: "Norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi";
  Vista  la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante: "Norme in materia di
armi per uso sportivo";
  Visto l'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, recante: "Norme
per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi";
  Visti gli articoli 12 e seguenti della legge 11 febbraio  1992,  n.
157,   recante:  "Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio";
  Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1978, concernente  modalita'
per   l'introduzione,   la   detenzione,  il  porto  e  il  trasporto
all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  novembre  1978,   concernente
l'esportazione  temporanea,  da  parte  delle  persone  residenti  in
Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia;
  Ritenuta la necessita' di dettare  le  occorrenti  disposizioni  di
attuazione  del  menzionato  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 19 ottobre 1995;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota  n.
559/LEG/503.031.026 del 12 febbraio 1996);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La  carta  europea  d'arma  da fuoco e' rilasciata alle persone
residenti in Italia, con le modalita' previste  dall'articolo  2  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 527, su modello conforme
all'allegato A al presente regolamento.
  2.  All'atto del rilascio, il richiedente e' tenuto a consegnare la
ricevuta del versamento per l'importo di L. 3.400, quale costo  della
carta europea d'arma da fuoco.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate  le  eventuali  variazioni  del
costo della carta.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art.  9  della  legge  19  dicembre  1992,  n.  489,
          recante:     "Disposizioni  in  materia  di  attuazione  di
          direttive comunitarie relative al mercato  interno",  cosi'
          recita:
             "Art.  9  (Acquisizione e detenzione di armi: criteri di
          delega). - 1. L'attuazione della direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio,  del  18 giugno 1991, deve avvenire nel rispetto
          dei seguenti principi e  criteri  direttivi  e  sentita  la
          commissione  consultiva  centrale  delle armi del Ministero
          dell'interno, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975,
          n. 110, come modificato dalla  legge  16  luglio  1982,  n.
          452:
               a)  istituire  su richiesta dell'interessato la 'carta
          europea d'arma da fuoco', quale documento personale in  cui
          sono  indicati  i  dati  identificativi delle armi da fuoco
          delle categorie B, C, D dell'allegato  I  della  direttiva,
          comprese  quelle  da  caccia  e  quelle  per  uso sportivo,
          nonche' gli estremi delle prescritte autorizzazioni,  nulla
          osta  o  licenze,  di  cui  il  titolare sia in possesso in
          conformita' alle disposizioni di legge o  regolamentari  in
          vigore;
               b)  prevedere  che  il  rilascio delle autorizzazioni,
          nulla  osta,  licenze  in  materia  di  armi  a  favore  di
          cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i
          cittadini  italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati
          dalle lettere c) e d);
               c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi
          da fuoco delle categorie B,  C,  D  dell'allegato  I  della
          direttiva   a  favore  di  cittadini  comunitari  anche  al
          preventivo accordo dello  Stato  di  residenza  laddove  lo
          Stato   di   residenza  prevede  autorizzazione  preventiva
          all'acquisto;
               d) prevedere che il  rilascio  delle  licenze  per  il
          trasferimento  e  per  il  transito nello Stato, nonche' di
          quelle per il trasferimento verso  un  altro  Stato  membro
          delle  Comunita'  europee  di armi comuni da sparo, avvenga
          con  l'osservanza  anche delle modalita' previste dall'art.
          11, paragrafo 2,  della  direttiva,  con  esclusione  della
          possibilita'  di  concedere  le  autorizzazioni  di  cui al
          paragrafo  3  dello  stesso  articolo  e  al  paragrafo   1
          dell'art. 12 della direttiva medesima;
               e)  stabilire  che  il  trasferimento  o  il  transito
          temporaneo nel  territorio  nazionale  e  il  trasferimento
          verso un altro Stato membro delle Comunita' europee di armi
          da  caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la
          partecipazione  a  competizioni  sportive,  possano  essere
          consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e
          alle  condizioni  previsti dall'art. 12, paragrafo 2, della
          direttiva, prevedendo,  a  tal  fine,  l'adeguamento  delle
          disposizioni  adottate a norma degli articoli 15 e 16 della
          legge 18 aprile 1975, n. 110;
               f) prevedere  che,  salve  le  norme  penali  vigenti,
          l'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nel decreto
          legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia
          punita con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi
          e non superiore a due anni.
             2.   Le   disposizioni   di   esecuzione   del   decreto
          legislativo,  comprese  quelle  relative  alle modalita' di
          rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma
          da fuoco,  e  quelle  per  il  conseguente  adeguamento  di
          disposizioni  di  attuazione  o regolamentari vigenti, sono
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e giustizia e delle
          finanze.  Le  disposizioni  di  esecuzione  relative   allo
          scambio  di  informazioni fra le competenti autorita' degli
          Stati  membri  delle  Comunita'  europee   e   gli   organi
          dell'Amministrazione    della   pubblica   sicurezza   sono
          stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
             3. Al primo periodo del sesto comma dell'art.  10  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'art. 12,
          comma   8,   del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n.  356,  sono aggiunte, in fine, le parole:  'e di sei per
          le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido
          il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11  febbraio
          1992, n. 157'".
             -  La  direttiva  del Consiglio 91/477/CEE del 18 giugno
          1991 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee n. 256/51 del 13 settembre 1991.
             - Gli articoli 31, 32, 35, 38, 42 e 43 del  testo  unico
          delle  leggi  di  pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18
          giugno 1931, n. 773, cosi' recitano:
             "Art. 31. - Salvo quanto e'  disposto  per  le  armi  da
          guerra  dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,
          introdurle nello  Stato,  esportarle,  farne  raccolta  per
          ragioni  di  commercio  o di industria, o porle comunque in
          vendita, senza licenza del questore.
             La  licenza  e' necessaria anche per le collezioni delle
          armi artistiche, rare od antiche".
             "Art. 32. - Le licenze di cui agli articoli 28 e 31  non
          possono   essere  concedute  a  chi  non  puo'  validamente
          obbligarsi  e  sono  valide  esclusivamente  per  i  locali
          indicati nelle licenze stesse.
             Puo'  essere  consentito  di  condurre  la  fabbrica, il
          deposito, il magazzino di  vendita  di  armi,  a  mezzo  di
          rappresentante.
             La  licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o
          antiche e' permanente. Debbono tuttavia  essere  denunciati
          al  questore  i  cambiamenti sostanziali della collezione o
          del luogo del deposito. Il  contravventore  e'  punito  con
          l'ammenda fino a lire 1.000.000".
             "Art.  35.  -  Il fabbricante, il commerciante di armi e
          chi esercita l'industria della riparazione  delle  armi  e'
          obbligato   a   tenere   un   registro   delle   operazioni
          giornaliere,  nel   quale   devono   essere   indicate   le
          generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono
          compiute.
             Tale  registro  deve  essere  esibito  a richiesta degli
          ufficiali od agenti di pubblica  sicurezza  e  deve  essere
          conservato  per  un  periodo  di  cinque anni anche dopo la
          cessazione dell'attivita'.
             I  commercianti  di  armi  devono  altresi'   comunicare
          mensilmente   all'ufficio   di   polizia   competente   per
          territorio le generalita' delle persone e delle  ditte  che
          hanno  acquistato  o  venduto  loro le armi, la specie e la
          quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei
          titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
             E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi
          a privati che non siano muniti di permesso di porto  d'armi
          ovvero  di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.
          Il nulla osta non puo' essere rilasciato a  minori;  ha  la
          validita'  di  un  mese  ed  e'  esente da ogni tributo. La
          domanda e' redatta in carta libera.
             Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta,
          di  cui  al  comma  precedente,   alla   presentazione   di
          certificato   del   medico  provinciale,  o  dell'ufficiale
          sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi   che   ne  diminuiscono,  anche  temporaneamente,  la
          capacita' di intendere e di volere.
             Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad
          un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 250.000.
             L'acquirente o cessionario di armi in  violazione  delle
          norme  del presente articolo e' punito con l'arresto sino a
          sei mesi e con l'ammenda sino a lire 250.000".
             "Art. 38. - Chiunque detiene armi, munizioni  o  materie
          esplodenti  di  qualsiasi  genere  e in qualsiasi quantita'
          deve  farne  immediata  denuncia  all'ufficio   locale   di
          pubblica  sicurezza  o,  se  questo  manchi, al comando dei
          reali carabinieri.
             Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
               a)  i  corpi  armati, le societa' di tiro a segno e le
          altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
          luoghi espressamente destinati allo scopo;
               b)  i  possessori  di  raccolte  autorizzate  di  armi
          artistiche, rare o antiche;
               c)  le  persone  che  per  la loro qualita' permanente
          hanno diritto ad  andare  armate,  limitatamente  pero'  al
          numero ed alla specie delle armi loro consentite.
             L'autorita'   di   pubblica  sicurezza  ha  facolta'  di
          eseguire,  quando  lo  ritenga  necessario,  verifiche   di
          controllo   anche   nei   casi  contemplati  dal  capoverso
          precedente, e di prescrivere quelle  misure  cautelari  che
          ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico".
             "Art.  42.  -  (Non  possono essere portati, fuori della
          propria abitazione o  delle  appartenenze  di  essa,  armi,
          mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere).
             (Senza  giustificato motivo, non possono portarsi, fuori
          della propria abitazione  o  delle  appartenenze  di  essa,
          bastoni  muniti  di puntale acuminato, strumenti da punta e
          da taglio atti ad offendere).
             Il questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi
          lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere,  in
          caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o
          pistole  di  qualunque misura o bastoni animati la cui lama
          non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65".
             "Art. 43. - Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11 non
          puo' essere conceduta la licenza di portare armi:
               a) a chi ha riportato  condanna  alla  reclusione  per
          delitti   non   colposi  contro  le  persone  commessi  con
          violenza, ovvero per furto, rapina,  estorsione,  sequestro
          di persona a scopo di rapina o di estorsione;
               b)  a  chi  ha  riportato  condanna a pena restrittiva
          della  liberta'  personale  per   violenza   o   resistenza
          all'autorita'  o  per  delitti contro la personalita' dello
          Stato o contro l'ordine pubblico;
               c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo
          di guerra, anche se amnistiato,  o  per  porto  abusivo  di
          armi.
             La  licenza  puo'  essere  ricusata  ai  condannati  per
          delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo'
          provare  la sua buona condotta o non da' affidamento di non
          abusare delle armi".
             - Gli articoli 46, 48,  49  e  50  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza cosi' recitano:
             "Art.   46.   -   Le   domande   dirette   ad   ottenere
          l'autorizzazione  per  fabbricare,  introdurre dall'estero,
          esportare o far transitare nel  Regno  armi  comuni  devono
          contenere:  per  la fabbricazione, le indicazioni di cui al
          primo comma e alle lettere a), b),  c),  dell'art.  34  per
          l'introduzione  dall'estero, quelle di cui al primo comma e
          alle lettere a), b), c), del-l'art. 38; per l'esportazione,
          quelle di cui al primo comma ed alle lettere  a),  b),  c),
          dell'art.  39;  per  il transito, quelle di cui all'art. 40
          del presente regolamento.
             Le indicazioni  stesse  devono  essere  riportate  sulla
          licenza".
             "Art.  48.  -  La licenza di cui all'art. 31 della legge
          per   la   introduzione   di   armi   dall'estero   o   per
          l'esportazione,  e' rilasciata dal questore della provincia
          nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette  o
          donde sono spedite.
             Sulle  domande  di  transito  provvede il questore della
          provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.
             Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il
          disposto dell'art. 41 del presente regolamento".
             "Art. 49. - E' vietata l'introduzione nel Regno di armi,
          di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione
          non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi
          sia munito di licenza per collezione  di  armi  artistiche,
          rare  o  antiche,  a termine dell'ultimo comma dell'art. 31
          della legge".
             "Art.  50.  -  L'avviso  per  il  trasporto  delle  armi
          nell'interno  del  Regno,  di cui e' parola nel primo e nel
          secondo  comma  dell'art.  34  della  legge,  deve   essere
          presentato  al  questore della provincia donde le armi sono
          spedite.
             Ove il questore autorizzi il trasporto, appone il  visto
          sull'avviso.
             L'avviso col visto deve accompagnare le armi".
             "Art.  57.  - L'obbligo della denuncia delle armi, delle
          munizioni o delle materie esplodenti, di  cui  all'art.  38
          della  legge,  non  incombe  alle  persone autorizzate alla
          fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o
          delle materie esplodenti.
             Le persone munite della licenza  di  porto  d'armi  sono
          tenute alla denuncia".
             "Art.  58.  -  La denuncia e' fatta nelle forme indicate
          dall'art. 15 del  presente  regolamento  e  deve  contenere
          indicazioni  precise  circa  le caratteristiche delle armi,
          delle munizioni e delle materie esplodenti; con  le  stesse
          forme  deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella
          specie e nella quantita'.
             Non e' ammessa la detenzione di bombe cariche.
             In caso di trasferimento  del  detto  materiale  da  una
          localita'  all'altra  del  Regno,  salvo  l'obbligo  di cui
          all'art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve
          ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della  legge  nella
          localita' dove il materiale stesso e' stato trasportato.
             Chi  denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre
          armi di cui e' in possesso e  il  luogo  dove  si  trovano,
          anche se sono state precedentemente denunciate".
             -   Il  D.M.  5  giugno  1978  recante:  "Modalita'  per
          l'introduzione, la detenzione,  il  porto  e  il  trasporto
          all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e
          determinazione del numero massimo di armi di cui e' ammessa
          l'importazione   temporanea"   e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 18 del 18 gennaio 1979.
             - Il D.M. 24 novembre 1978 concernente:  "Modalita'  per
          assicurare  l'effettiva  uscita  dal territorio dello Stato
          delle   armi   destinate   all'esportazione   nonche'   per
          disciplinare   l'esportazione   temporanea,   da  parte  di
          personale residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per
          uso  sportivo  o  di  caccia"  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 336 del 1 dicembre 1978.
             -  La  legge  6  marzo  1987,  n.  89,  reca: "Norme per
          l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi  e
          per  l'utilizzazione  di mezzi di segnalazione luminosi per
          il soccorso alpino". L'art.  1  della  citata  legge  cosi'
          recita:
             "Art. 1. - 1. Alla documentazione richiesta per ottenere
          la  licenza  di  porto d'armi deve essere allegato apposito
          certificato medico di idoneita'.
             2. Il Ministro della sanita' fissa, entro un anno  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
          decreto,  sentite  le  regioni  e  le  province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  i  criteri  tecnici  generali  per
          l'accertamento   dei   requisiti   psicofisici  minimi  per
          ottenere il certificato medico di idoneita'  per  il  porto
          delle armi".
             -  La  legge  25  marzo  1986, n. 85, recante: "Norme in
          materia di armi per uso sportivo" e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1986.
             - La legge 18  aprile  1975,  n.  110,  recante:  "Norme
          integrative della disciplina vigente per il controllo delle
          armi,   delle   munizioni  e  degli  esplosivi",  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  105 del  21  aprile
          1975.
             -   La   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  disciplina
          l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.  L'art. 17 cosi' recita:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Si  riportano qui di seguito gli articoli 12, 13 e 14
          della legge 11 febbraio 1992, n. 157:
             "Art. 12  (Esercizio  dell'attivita'  venatoria).  -  1.
          L'attivita'  venatoria si svolge per una concessione che lo
          Stato  rilascia  ai  cittadini  che  la  richiedano  e  che
          posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
             2.  Costituisce  esercizio  venatorio  ogni atto diretto
          all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante
          l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.
             3. E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare
          o  il  soffermarsi  con i mezzi destinati a tale scopo o in
          attitudine di ricerca della fauna  selvatica  o  di  attesa
          della medesima per abbatterla.
             4. Ogni altro modo di abbattimento e' vietato, salvo che
          non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
             5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il
          falco,  l'esercizio  venatorio stesso puo' essere praticato
          in via esclusiva in una delle seguenti forme:
               a) vagante in zona Alpi;
               b) da appostamento fisso;
               c)  nell'insieme  delle  altre  forme   di   attivita'
          venatoria  consentite  dalla presente legge e praticate nel
          rimanente  territorio  destinato  all'attivita'   venatoria
          programmata.
             6.  La  fauna  selvatica  abbattuta  durante l'esercizio
          venatorio nel rispetto delle  disposizioni  della  presente
          legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
             7.  Non  costituisce  esercizio venatorio il prelievo di
          fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art.
          10, comma 8, lettera d).
             8. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata  da  chi
          abbia  compiuto  il  diciottesimo anno di eta' e sia munito
          della licenza di porto di fucile  per  uso  di  caccia,  di
          polizza  assicurativa  per  la responsabilita' civile verso
          terzi derivante dall'uso delle armi o  degli  arnesi  utili
          all'attivita'  venatoria, con massimale di lire un miliardo
          per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona
          danneggiata e lire 250 milioni per danni ad  animali  ed  a
          cose,   nonche'   di  polizza  assicurativa  per  infortuni
          correlata  all'esercizio  dell'attivita'   venatoria,   con
          massimale  di  lire  100  milioni  per  morte o invalidita'
          permanente.
             9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito
          il   Comitato   tecnico   faunistico-venatorio   nazionale,
          provvede   ogni  quattro  anni,  con  proprio  decreto,  ad
          aggiornare i massimali suddetti.
             10. In caso di sinistro colui che  ha  subito  il  danno
          puo'  procedere  ad  azione  diretta  nei  confronti  della
          compagnia di assicurazione presso la  quale  colui  che  ha
          causato il danno ha contratto la relativa polizza.
             11.  La  licenza di porto di fucile per uso di caccia ha
          validita' su  tutto  il  territorio  nazionale  e  consente
          l'esercizio  venatorio nel rispetto delle norme di cui alla
          presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
             12. Ai fini dell'esercizio dell'attivita'  venatoria  e'
          altresi'  necessario  il  possesso di un apposito tesserino
          rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le
          specifiche norme inerenti il calendario regionale,  nonche'
          le  forme  di  cui  al comma 5 e gli ambiti territoriali di
          caccia  ove  e'  consentita  l'attivita'   venatoria.   Per
          l'esercizio  della  caccia  in regioni diverse da quella di
          residenza  e'  necessario  che,  a  cura  di  quest'ultima,
          vengano  apposte  sul  predetto  tesserino  le  indicazioni
          sopramenzionate".
            "Art.    13   (Mezzi   per   l'esercizio   dell'attivita'
          venatoria). - 1.  L'attivita' venatoria e'  consentita  con
          l'uso  del  fucile  con  canna  ad  anima liscia fino a due
          colpi,  a  ripetizione  e  semiautomatico,  con  caricatore
          contenente  non  piu'  di  due  cartucce,  di  calibro  non
          superiore al 12, nonche' con  fucile  con  canna  ad  anima
          rigata  a  caricamento  singolo  manuale  o  a  ripetizione
          semiautomatica di calibro non inferiore  a  millimetri  5,6
          con  bossolo  a vuoto di altezza non inferiore a millimetri
          40.
             2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre
          canne (combinato), di cui una o  due  ad  anima  liscia  di
          calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
          calibro  non  inferiore  a  millimetri  5,6,  nonche' l'uso
          dell'arco e del falco.
             3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal
          cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
             4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del
          fucile  con   canna   ad   anima   liscia   a   ripetizione
          semiautomatica   salvo   che  il  relativo  caricatore  sia
          adattato in modo da non contenere piu' di un colpo.
             5. Sono vietati tutte  le  armi  e  tutti  i  mezzi  per
          l'esercizio   venatorio   non  esplicitamente  ammessi  dal
          presente articolo.
             6. Il titolare della licenza di porto  di  fucile  anche
          per   uso   di   caccia  e'  autorizzato,  per  l'esercizio
          venatorio, a  portare,  oltre  alle  armi  consentite,  gli
          utensili   da   punta   e  da  taglio  atti  alle  esigenze
          venatorie".
             "Art. 14 (Gestione programmata della caccia).  -  1.  Le
          regioni,  con  apposite  norme,  sentito  le organizzazioni
          professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a
          livello  nazionale  e le province interessate, ripartiscono
          il territorio agro-silvo-pastorale  destinato  alla  caccia
          programmata  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  6, in ambiti
          territoriali  di  caccia,  di  dimensioni   subprovinciali,
          possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
             2.   Le   regioni  tra  loro  confinanti,  per  esigenze
          motivate,    possono,    altresi',    individuare    ambiti
          territoriali  di  caccia  interessanti  anche  due  o  piu'
          province contigue.
             3.  Il  Ministero  dell'agricoltura  e   delle   foreste
          stabilisce  con  periodicita'  quinquennale, sulla base dei
          dati censuari, l'indice di densita'  venatoria  minima  per
          ogni  ambito  territoriale  di  caccia.    Tale  indice  e'
          costituito dal rapporto fra il numero dei  cacciatori,  ivi
          compresi  quelli  che  praticano  l'esercizio  venatorio da
          appostamento fisso, ed il  territorio  agro-silvo-pastorale
          nazionale.
             4.   Il   Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste
          stabilisce altresi' l'indice di densita'  venatoria  minima
          per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi
          che e' organizzato in comprensori secondo le consuetudini e
          tradizioni  locali.  Tale indice e' costituito dal rapporto
          tra il numero  dei  cacciatori,  ivi  compresi  quelli  che
          praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il
          territorio regionale compreso, ai sensi dell'art. 11, comma
          4, nella zona faunistica delle Alpi.
             5.  Sulla  base  di  norme  regionali,  ogni cacciatore,
          previa domanda all'amministrazione competente,  ha  diritto
          all'accesso  in  un  ambito  territoriale di caccia o in un
          comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e
          puo' avere accesso ad altri ambiti o ad  altri  comprensori
          anche  compresi in una diversa regione, previo consenso dei
          relativi organi di gestione.
             6. Entro il 30 novembre  1993  i  cacciatori  comunicano
          alla  provincia  di  residenza  la propria opzione ai sensi
          dell'art. 12.   Entro  il  31  dicembre  1993  le  province
          trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste.
             7.  Entro  sessanta giorni dalla scadenza del termine di
          cui al comma  6,  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di
          densita'  minima  di  cui  ai  commi  3 e 4. Nei successivi
          novanta giorni le regioni approvano e pubblicano  il  piano
          faunistico-venatorio  e  il  regolamento di attuazione, che
          non puo' prevedere indici di densita' venatoria inferiore a
          quelli stabiliti dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste.   Il   regolamento   di   attuazione   del   piano
          faunistico-venatorio  deve  prevedere,  tra   l'altro,   le
          modalita'  di  prima  costituzione  degli  organi direttivi
          degli ambiti  territoriali  di  caccia  e  dei  comprensori
          alpini,  la loro durata in carica nonche' le norme relative
          alla loro  prima  elezione  e  ai  successivi  rinnovi.  Le
          regioni  provvedono  ad eventuali modifiche o revisioni del
          piano faunistico-venatorio e del regolamento di  attuazione
          con periodicita' quinquennale.
             8.  E'  facolta'  degli  organi  direttivi  degli ambiti
          territoriali  di  caccia  e  dei  comprensori  alpini,  con
          delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di
          competenza  un  numero  di  cacciatori  superiore  a quello
          fissato dal regolamento di  attuazione,  purche'  si  siano
          accertate,   anche   mediante   censimenti,   modificazioni
          positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con
          legge regionale i criteri di priorita' per l'ammissibilita'
          ai sensi del presente comma.
             9.  Le  regioni  stabiliscono  con  legge  le  forme  di
          partecipazione,   anche   economica,  dei  cacciatori  alla
          gestione, per finalita' faunistico-venatorie, dei territori
          compresi  negli  ambiti  territoriali  di  caccia   e   nei
          comprensori  alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi,
          definiscono  il  numero  dei   cacciatori   non   residenti
          ammissibili e ne regolamentano l'accesso.
             10.  Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di
          caccia deve essere assicurata  la  presenza  paritaria,  in
          misura   pari   complessivamente   al   60  per  cento  dei
          componenti, dei rappresentanti di  strutture  locali  delle
          organizzazioni    professionali    agricole    maggiormente
          rappresentative a livello nazionale  e  delle  associazioni
          venatorie  nazionali  riconosciute,  ove  presenti in forma
          organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei  componenti
          e'   costituito   da   rappresentanti  di  associazioni  di
          protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale  per
          l'ambiente  e  il 20 per cento da rappresentanti degli enti
          locali.
             11. Negli ambiti territoriali di caccia  l'organismo  di
          gestione  promuove e organizza le attivita' di ricognizione
          delle risorse ambientali e  della  consistenza  faunistica,
          programma   gli   interventi  per  il  miglioramento  degli
          habitat, provvede all'attribuzione di  incentivi  economici
          ai conduttori dei fondi rustici per:
               a)   la  ricostituzione  di  una  presenza  faunistica
          ottimale   per   il   territorio;   le   coltivazioni   per
          l'alimentazione  naturale  dei  mammiferi  e  degli uccelli
          soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli  ai
          sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25
          aprile  1988;  il ripristino di zone umide e di fossati; la
          differenziazione delle colture; la coltivazione  di  siepi,
          cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
               b)  la  tutela  dei  nidi  e  dei  nuovi nati di fauna
          selvatica nonche' dei riproduttori;
               c)   la   collaborazione   operativa   ai   fini   del
          tabellamento,  della  difesa  preventiva delle coltivazioni
          passibili di danneggiamento, della  pasturazione  invernale
          degli  animali  in  difficolta',  della  manutenzione degli
          apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
             12.  Le  province  autorizzano  la  costituzione  ed  il
          mantenimento  degli appostamenti fissi senza richiami vivi,
          la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione
          del piano faunistico-venatorio.  Per gli  appostamenti  che
          importino   preparazione   del  sito  con  modificazione  e
          occupazione stabile del terreno, e' necessario il  consenso
          del  proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno
          privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla  data  di
          entrata  in  vigore della presente legge, per la durata che
          sara' definita dalle norme regionali,  non  e'  applicabile
          l'art. 10, comma 8, lettera h).
             13.  L'appostamento  temporaneo  e'  inteso  come caccia
          vagante ed e' consentito a condizione che  non  si  produca
          modifica di sito.
             14.  L'organo  di  gestione degli ambiti territoriali di
          caccia provvede, altresi', all'erogazione di contributi per
          il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole
          dalla  fauna  selvatica  e  dall'esercizio   dell'attivita'
          venatoria   nonche'   alla  erogazione  di  contributi  per
          interventi,   previamente   concordati,   ai   fini   della
          prevenzione dei danni medesimi.
             15.  In  caso di inerzia delle regioni negli adempimenti
          di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste, di concerto con il  Ministro  dell'ambiente,
          assegna   ad   esse   il  termine  di  novanta  giorni  per
          provvedere,  decorso inutilmente il quale il Presidente del
          Consiglio dei Ministri provvede in via sostitutiva,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri su proposta del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto  con
          il Ministro dell'ambiente.
             16.  A  partire  dalla  stagione  venatoria  1995-1996 i
          calendari venatori delle province devono indicare  le  zone
          dove   l'attivita'   venatoria   e'   consentita  in  forma
          programmata,  quelle  riservate  alla  gestione   venatoria
          privata  e  le  zone  dove  l'esercizio  venatorio  non  e'
          consentito.
             17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e  di  Bolzano,  in  base  alle  loro  competenze
          esclusive,  nei  limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed
          ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel
          rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla
          pianificazione  faunistico-venatoria,   alla   suddivisione
          territoriale, alla determinazione della densita' venatoria,
          nonche' alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel
          territorio di competenza".
             -  Il  D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n. 527, concernente:
          "Attuazione  della   direttiva   91/477/CEE   relativa   al
          controllo  dell'acquisizione e della detenzione di armi" e'
          stato pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993.
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 2 del D.Lgs. n. 527/1992 cosi' recita:
             "Art. 2. - 1. La carta europea d'arma da fuoco, conforme
          al  modello  comunitario,  contiene  i  dati identificativi
          delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di
          cui e' richiesta  l'iscrizione,  nonche'  gli  estremi  del
          permesso  di  porto  d'armi  ovvero della autorizzazione al
          trasporto dell'arma per uso  sportivo,  della  denuncia  di
          detenzione  e  delle  autorizzazioni al trasferimento delle
          armi iscritte in uno Stato membro delle Comunita' europee.
             2. Possono chiedere  il  rilascio  della  carta  europea
          d'arma  da  fuoco le persone residenti nel territorio dello
          Stato che detengono una o piu' armi da fuoco  denunciate  a
          norma  dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773.
             3.  La domanda e' presentata al questore della provincia
          di  residenza  e  deve  contenere  oltre  alle  generalita'
          dell'interessato,  i  dati identificativi dell'arma o delle
          armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere
          allegate le autorizzazioni o  licenze  da  iscrivere  nella
          carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della
          denuncia di detenzione.
             4. La carta europea d'arma da fuoco e' rilasciata per la
          durata  di  validita'  del permesso di porto d'arma o della
          autorizzazione al trasporto di armi  per  uso  sportivo,  e
          comunque per un periodo non superiore al quinquennio.
             5.  Con  le  disposizioni  di  esecuzione  del  presente
          decreto legislativo sono stabilite  l'ammontare  del  costo
          della  carta  e  le  modalita'  di  versamento all'atto del
          rilascio".