LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 2-2-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                (Esercizio dell'attivita' venatoria) 
  1. L'attivita' venatoria si svolge per una concessione che lo Stato
rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i  requisiti
previsti dalla presente legge. 
  2.   Costituisce   esercizio   venatorio    ogni    atto    diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego
dei mezzi di cui all'articolo 13. 
  3. E' considerato altresi'  esercizio  venatorio  il  vagare  o  il
soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo  o  in  attitudine  di
ricerca  della  fauna  selvatica  o  di  attesa  della  medesima  per
abbatterla. 
  4. Ogni altro modo  di  abbattimento  e'  vietato,  salvo  che  non
avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 
  5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco  o  con  il  falco,
l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in  via  esclusiva
in una delle seguenti forme: 
   a) vagante in zona Alpi; 
   b) da appostamento fisso; 
   c)  nell'insieme  delle  altre  forme   di   attivita'   venatoria
consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente  territorio
destinato all'attivita' venatoria programmata. 
  6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio  venatorio  nel
rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene  a  colui
che l'ha cacciata. 
  7.  Non  costituisce  esercizio  venatorio  il  prelievo  di  fauna
selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo  10,  comma
8, lettera d). 
  8. L'attivita'  venatoria  puo'  essere  esercitata  da  chi  abbia
compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia munito della  licenza  di
porto di fucile per uso di caccia, di  polizza  assicurativa  per  la
responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso  delle  armi  o
degli arnesi utili all'attivita' venatoria, con massimale di lire  un
miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni  persona
danneggiata e lire 250 milioni  per  danni  ad  animali  ed  a  cose,
nonche' di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio
dell'attivita' venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte
o invalidita' permanente.((18)) 
  9.  Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sentito  il
Comitato  tecnico  faunistico-venatorio  nazionale,   provvede   ogni
quattro  anni,  con  proprio  decreto,  ad  aggiornare  i   massimali
suddetti. 
  10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno puo' procedere
ad azione diretta nei  confronti  della  compagnia  di  assicurazione
presso la quale colui  che  ha  causato  il  danno  ha  contratto  la
relativa polizza. 
  11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validita' su
tutto il territorio nazionale e consente  l'esercizio  venatorio  nel
rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate
dalle regioni. 
  12. Ai fini dell'esercizio  dell'attivita'  venatorio  e'  altresi'
necessario il possesso di  un  apposito  tesserino  rilasciato  dalla
regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme  inerenti
il calendario regionale, nonche' le forme di cui al  comma  5  e  gli
ambiti  territoriali  di  caccia  ove   e'   consentita   l'attivita'
venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da  quella
di residenza e' necessario  che,  a  cura  di  quest'ultima,  vengano
apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate. 
  12-bis. La fauna selvatica stanziale e  migratoria  abbattuta  deve
essere annotata sul tesserino venatorio di cui  al  comma  12  subito
dopo l'abbattimento. 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il Decreto 23 dicembre 2020 (in G.U. 18/01/2021, n. 13) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "I  massimali  delle  polizze
assicurative previste  per  la  responsabilita'  civile  verso  terzi
derivante dall'uso delle armi  o  degli  arnesi  utili  all'attivita'
venatoria, indicati all'art. 12, comma  8  della  legge  11  febbraio
1992, n. 157 sono aggiornati ai seguenti valori: 
    a) euro 903.283,12 per ogni sinistro, quale  importo  complessivo
ripartito nel seguente modo: 
      1. euro 677.462,34,  quale  massimale  di  copertura  per  ogni
persona danneggiata; 
      2. euro 225.820,78 quale massimale di  copertura  nel  caso  di
danni ad animali o cose; 
      3. nonche' di  polizza  assicurativa  per  infortuni  correlata
all'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  con  massimale   di   euro
90.328,31 per morte o invalidita' permanente". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  2,  comma  1)  che  la  presente
modifica decorre dalla  data  di  pubblicazione  della  stessa  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.