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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 626

Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

note: Entrata in vigore: 29/12/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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Testo in vigore dal:  29-12-1996 al: 25-5-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 3 e 48, comma 1, lettera a), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione,
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, del tesoro e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Marcatura CE
1. L'articolo 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE prevista dall'articolo 7, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente legge.
2. In caso di contestazione sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2, il fabbricante o il suo rappresentante può produrre una relazione elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8.
3. Se il materiale elettrico è disciplinato da disposizioni rela- tive ad aspetti diversi da quelli oggetto della presente legge e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è apposta ai sensi della presente legge qualora tale materiale soddisfi anche le disposizioni sopraindicate.
4. Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico".
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 10 febbraio 1997 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti dei Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.