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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625

Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 29-12-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto  l'articolo  50  della  legge  6 febbraio 1996, n. 52, legge
comunitaria  1994,  recante  delega al Governo per l'attuazione della
direttiva  94/22/CEE  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle   condizioni   di  rilascio  e  di  esercizio  dei  permessi  di
prospezione  e  di  ricerca  e  delle  concessioni di coltivazione di
idrocarburi;
   Visto  il  decreto-legge  11  luglio 1992, n, 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359;
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
   Acquisito  il  parere  della competente commissione permanente del
Senato  della  Repubblica  ed  essendo  trascorso il termine previsto
dall'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 52 del 1996;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 1996;
   Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  i  Ministri  delle  finanze,  dei  trasporti  e  della
navigazione,   dell'ambiente,   degli  affari  esteri,  di  grazia  e
giustizia e del tesoro;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                            (Definizioni)
   1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:
   a)  autorita'  competente  al conferimento dei titoli minerari per
prospezione,  ricerca,  coltivazione  e stoccaggio di idrocarburi: il
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di
seguito  denominato Ministero, che si avvale, per l'istruttoria e per
il controllo sull'esercizio delle attivita', della Direzione Generale
delle  Miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia, di seguito denominato UNMIG;
   b)  ente:  persona  fisica  o  giuridica,  pubblica  o  privata, o
associazione  di  tali  persone  che richiedono o sono titolari di un
permesso  di  prospezione  o  di  ricerca  o  di  una  concessione di
coltivazione;
   c)  Comitato:  il  Comitato  tecnico  per  gli  idrocarburi  e  la
geotermia,  di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6,
e successive modifiche, di seguito denominata legge n.6 del 1957;
   d)  BUIG:  il  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi  e  della
geotermia, di cui all'articolo 43 della legge n.6 del 1957.
          AVVERTENZA:
   In  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- del 10 febbraio 1997 si procedera' alla ripubblicazione  del  testo
del   presente  decreto  corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.