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LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2010)
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Testo in vigore dal:  11-3-2010
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Art. 43


A cura del Ministero dell'industria e del commercio e pubblicato il bollettino ufficiale degli idrocarburi.
Nel bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti di concessione, gli avvisi d'asta ed i verbali di aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonché tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.
Il Ministero dell'industria e del commercio provvede altresì alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi.
Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun Distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse. (5)
((9))
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 9 dicembre 1986, n. 896 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e della geotermia"".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole "e delle georisorse", di seguito denominato BUIG".