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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1996, n. 567

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/11/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
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Testo in vigore dal: 20-11-1996
al: 17-6-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno  1996,  n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1996,  n.
425; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante  testo
unico  delle  disposizioni  legislative   vigenti   in   materia   di
istruzione, relative alle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  ed  in
particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19; 
  Ritenuta la necessita' di emanare un regolamento che disciplini  la
materia  oggetto  della  direttiva  del   Ministro   della   pubblica
istruzione n. 133 del 3 aprile 1996; 
  Ritenuta l'opportunita' di rimettere  ad  un  successivo,  distinto
regolamento, la disciplina della materia di  cui  all'art.  13  della
citata direttiva; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 26 settembre 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 ottobre 1996; 
  Sulla  proposta  del   Ministro   della   pubblica   istruzione   e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                         Finalita' generali 
 
  1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e  grado,  nell'ambito
della propria  autonomia,  definiscono,  promuovono  e  valutano,  in
relazione  all'eta'  e  alla  maturita'  degli  studenti,  iniziative
complementari e integrative dell'iter formativo  degli  studenti,  la
creazione di occasioni e spazi di  incontro  da  riservare  loro,  le
modalita' di apertura della scuola in relazione alle domande di  tipo
educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con  le
finalita' formative istituzionali. 
  2. Le iniziative complementari che  tengono  conto  delle  concrete
esigenze  rappresentate  dagli  studenti   e   dalle   famiglie,   si
inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione
alle relative attivita' puo' essere tenuta presente dal consiglio  di
classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. 
  3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani
occasioni  extracurricolari  per  la  crescita  umana  e   civile   e
opportunita' per  un  proficuo  utilizzo  del  tempo  libero  e  sono
attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti  e
dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunita' esistenti sul
territorio, della concreta  capacita'  organizzativa  espressa  dalle
associazioni studentesche, nonche', per la scuola dell'obbligo, dalle
associazioni dei genitori. 
  4. A richiesta degli studenti la scuola puo' destinare, sulla  base
della disponibilita' dei docenti, un determinato numero di ore, oltre
l'orario curricolare, per l'approfondimento  di  argomenti  anche  di
attualita' che rivestono particolare interesse. 
  5. E' compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri  programmatici
e direttivi per individuare, di tempo in tempo  e  sulla  base  delle
esperienze  maturate,  le  specifiche  finalita'  e  tipologie  delle
iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'  art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                    Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla   richiesta,   possono   essere   emanati   i
          regolamenti governativi. 
            - L'art. 3, comma 5-bis, del D.-L.  20  giugno  1996,  n.
          323, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
          1996,  n.  425,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per   il
          risanamento della finanza pubblica", cosi' dispone: "5-bis.
          Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art.
          17 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
          modificazioni, e' disciplinata la  materia  prevista  dalla
          direttiva del Ministro della pubblica istruzione  3  aprile
          1996, n. 133.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma  5  e'
          finalizzato all'attuazione del predetto regolamento". 
            - L'art. 326, commi 17, 18 e 19,  del  D.Lgs.  16  aprile
          1994, n.  297,  che  ha  approvato  il  testo  unico  delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado, cosi' dispone: 
            "17. I provveditori agli studi, di intesa con i  consigli
          di istituto e  con  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza
          socio-sanitaria ai tossicodipendenti,  istituiscono  centri
          di  informazione  e  consulenza   rivolti   agli   studenti
          all'interno delle scuole secondarie superiori. 
            18. I centri possono  realizzare  progetti  di  attivita'
          informativa  e  di  consulenza  concordati   dagli   organi
          collegiali della scuola con i servizi pubblici  e  con  gli
          enti ausiliari presenti sul territorio. Le  informazioni  e
          le   consulenze   sono   erogate   nell'assoluto   rispetto
          dell'anonimato di chi si rivolge al servizio. 
            19. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e  di
          corsi diversi, allo scopo di far fronte  alle  esigenze  di
          formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
          relative all'educazione alla  salute  ed  alla  prevenzione
          delle tossicodipendenze,  possono  proporre  iniziative  da
          realizzare nell'ambito dell'istituto con la  collaborazione
          del personale docente,  che  abbia  dichiarato  la  propria
          disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi  possono
          esprimere loro preferenze in ordine ai docenti  chiamati  a
          collaborare alle iniziative". 
            - L'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.  297,
          cosi' dispone: "4.  I  rappresentanti  degli  studenti  nei
          consigli  di   classe   possono   esprimere   un   comitato
          studentesco di istituto". 
            - L'art. 43 del CCNL del comparto scuola cosi' dispone: 
              "Art. 43 (Attivita'  aggiuntive).  -  1.  Le  attivita'
          aggiuntive   consistono   in   attivita'   aggiuntive    di
          insegnamento    e    attivita'    aggiuntive     funzionali
          all'insegnamento. 
            2. Le attivita' aggiuntive di insegnamento,  a  qualunque
          finanziarie  disponibili,   con   le   modalita'   previste
          dall'art. 39, e possono consistere anche nello  svolgimento
          di interventi  didattici  ed  educativi  integrativi  o  in
          ulteriori  attivita'  aggiuntive  di   insegnamento   volte
          all'arricchimento    e    all'integrazione     dell'offerta
          formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali. 
            3. Le  attivita  aggiuntive  funzionali  all'insegnamento
          possono consistere in: 
              a) svolgimento di compiti  relativi:  al  coordinamento
          della  progettazione,  dell'attuazione,  della  verifica  e
          valutazione  del  progetto   di   istituto;   al   supporto
          organizzativo al capo di istituto; a particolari  forme  di
          coordinamento del  collegio  dei  decenti  e  di  eventuali
          articolazioni dello stesso, quali dipartimenti,  gruppi  di
          ricerca e commissioni di lavoro, nonche' particolari  forme
          di coordinamento dei  consigli  di  classe,  interclasse  o
          intersezione; al coordinamento o referenza o partecipazione
          a progetti che possono coinvolgere anche altre  istituzioni
          scolastiche   e   non;   all'assistenza   tutoriale;   alla
          progettazione di interventi formativi; alla  produzione  di
          materiali  utili  per  la  didattica  finalizzati  ad   una
          utilizzazione collegiale; gni altra attivita'  regolarmente
          deliberata nell'ambito delle risorse esistenti; 
            b) attivita' di aggiornamento e formazione in servizio da
          svolgersi oltre le 30 ore annue, senza esonero dagli  altri
          obblighi di servizio; 
            c) partecipazione  a  progetti  comunitari,  nazionali  o
          locali,  mirati  al   miglioramento   della   produttivita'
          dell'insegnamento  e  del  servizio  ed  al  sostegno   dei
          processi di innovazione ad un maggior raccordo tra scuola e
          mondo del lavoro,  ovvero  ulteriori  attivita'  funzionali
          all'attivita'    scolastica,     debitamente     deliberate
          nell'ambito delle risorse assegnate; 
            d) partecipazione ad attivita' realizzate sulla  base  di
          convezioni con enti locali e con terzi, con oneri a  carico
          degi stessi, aventi per oggetto prestazioni  di  servizi  o
          utilizzazioni di strutture  e  di  personale  per  progetti
          aperti  al  territorio,  coerenti  con  le   finalita'   di
          istituto; 
            e) attivita' di progettazione e di direzione di corsi  di
          formazione, riconversione e aggiornamento del personale. 
            4. Il compenso delle attivita' aggiuntive di insegnamento
          e' fissato in  maniera  omogenea,  nell'ambito  di  ciascun
          ordine e grado di scuola e corrisponde al  compenso  orario
          determinato in base alle allegate tabelle. 
            5. Il compenso delle attivita' aggiuntive  agli  obblighi
          funzionali viene erogato in maniera  forfettizzata  per  le
          funzioni di supporto  organizzativo  al  capo  di  istituto
          ovvero sulla base del numero stimato di ore aggiuntive  per
          altre attivita' di cui al  comma  3,  lettera  a),  secondo
          quanto previsto all'art. 72 del presente CCNL. 
            6. Il compenso per  le  attivita'  di  cui  al  comma  3,
          lettera  d),  e'  fissato  nella  stessa  convenzione   che
          disciplina le attivita' medesime". 
              - L'art. 54 del CCNL del comparto scuola cosi' dispone: 
              "Art. 54 (Attivita'  aggiuntive).  -  1.  Costituiscono
          attivita' aggiuntive del personale A.T.A. le prestazioni di
          lavoro svolte da tale personale non  necessariamente  oltre
          l'orario  di   lavoro   e   richiedenti   maggior   impegno
          professionale, comprese tra  quelle  previste  dal  profilo
          professionale  di  appartenenza  secondo  l'art.   51   del
          presente contratto. 
            Tali attivita' consistono in: 
            >a)  eleborazione  ed  attuazione  di  progetti  volti  a
          migliorare  il  livello  di  funzionalita'   organizzativa,
          amministrativa, tecnica e dei servizi generali  nell'unita'
          scolastica; 
            b) attivita' finalizzate  al  piu'  efficace  inserimento
          degli  alunni  nei  processi  formativi  (handicap,  scuola
          lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza); 
            c) prestazioni aggiuntive che si rendano  necessarie  per
          garantire l'ordinario funzionamento dei servizi  scolastici
          ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie; 
            d) attivita' intese, secondo il  tipo  e  il  livello  di
          responsabilita'  connesse  al  profilo,  ad  assicurare  il
          coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla
          gestione per il funzionamento della scuola,  degli  uffici,
          dei laboratori e dei servizi; 
            e) prestazioni conseguenti alle assenze del personale  in
          attesa  della  sostituzione  del  titolare  prevista  dalle
          disposizioni vigenti. 
            2. All'individuazione delle attivita'  incentivabili  tra
          quelle di cui al comma 1, retribuite a carico del fondo  di
          cui all'art. 72 provvede il capo di  istituto,  sulla  base
          delle deliberazioni  del  consiglio  di  istituto  e  delle
          proposte del responsabile amministrativo  e  del  personale
          interessato. Il capo di istituto determina l'impegno orario
          e predispone al riguardo uno specifico piano  di  attivita'
          che  porta  a  conoscenza  delle  organizzazioni  sindacali
          attivando le procedure di cui all'art. 9". 
            - La direttiva del Ministro della pubblica istruzione  n.
          133 del 3 aprile 1996, stabilisce le finalita', i contenuti
          e le modalita'  cui  le  istituzioni  scolastiche  di  ogni
          ordine e grado  devono  attenersi  per  l'attuazione  delle
          attivita' integrative.