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DECRETO-LEGGE 20 giugno 1996, n. 323

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (in G.U. 16/08/1996, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
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Testo in vigore dal:  21-4-2018
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Art. 3

Riduzione stanziamenti e blocco impegni
1. Nelle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare ed i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, collegati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche.
2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per la revisione delle pensioni di guerra e per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri nonché della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1996, 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale", e della quota di lire 5 miliardi del medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998 con riferimento alla finalizzazione "Diritto allo studio degli alunni handicappati della scuola media superiore", costituiscono economie di bilancio.
2-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi per l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998.
3. Gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, sono ridotti per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
4. Le autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono ridotte per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima. Tali importi sono reiscritti ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno decorrenti dall'anno 1996, la decorrenza dei limiti medesimi slitta all'esercizio 1997.
5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, è ridotto di lire 50 miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a lire 40 miliardi, è assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie superiori.
5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 è finalizzato all'attuazione del predetto regolamento.
6. A decorrere dall'anno finanziario 1995 i contributi previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono versati, con cadenza mensile, al conto corrente di tesoreria infruttifero intestato a "Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni". I contributi di cui sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il 15 luglio 1996. 7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 relativi all'indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, sono ridotti del 20 per cento, ad eccezione di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per impegni internazionali.
8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - sono ridotti del 7 per cento; per lo stato di previsione del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 - la riduzione è limitata al 5 per cento. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria.
9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, è ridotta di lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
10. Le somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 de 1987, come sostituito dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 559 del 1993, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996, costituiscono economie di bilancio, rispettivamente, per lire 50 miliardi, lire 80 miliardi, lire 230 miliardi e lire 35 miliardi. Costituiscono, altresì, economie di bilancio le disponibilità in conto residui per l'importo di lire 30 miliardi iscritte sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi e impegni internazionali, alle spese connesse a interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui.
Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. La presente disposizione non si applica per le spese connesse con accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui; per annualità relative ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate, per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché quando specifiche disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni con cadenze diverse da quella trimestrale.
((In relazione alle effettive e documentate esigenze di fabbisogno, indicate sul piano finanziario dei pagamenti del pertinente capitolo di bilancio dalla amministrazione titolare del centro di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, ferma restando la cadenza trimestrale, può assentire l'assunzione di impegni di importo differente per ciascun trimestre.
L'erogazione è effettuata entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre di riferimento.))

12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3, lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma 4, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS è autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di giugno.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, danno luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.
13-bis. Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di 5 miliardi lire.