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DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 563

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/11/1996
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Testo in vigore dal: 15-11-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n.
335;
 Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
 Acquisito  il  parere  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 1996;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
 1.   Le  norme  del  presente  decreto  legislativo,  in  attuazione
dell'art.  2, comma 23, lettera b), della legge  8  agosto  1995,  n.
335,  disciplinano  i  trattamenti pensionistici, erogati dalle forme
pensionistiche  diverse   da   quelle   dell'assicurazione   generale
obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attivita'
nelle  materie  di  cui all'art.   1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
          Avvertenza
            Il testo delle note qui publicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
            -  L'art.  2,  comma 23, lettera b), della legge 8 agosto
          1995,  n.     335  (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare) cosi' recita:
            "23.  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, norme intese a:
             a) (omissis);
             b)  armonizzare  ai  principi  ispiratori della presente
          legge i trattamenti  pensionistici  del  personale  di  cui
          all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e  successive modificazioni e integrazioni,
          tenendo  conto,  a  tal   fine,   in   particolare,   della
          peculiarita'   dei  rispettivi  rapporti  di  impiego,  dei
          differenti limiti di eta' previsti per  il  collocamento  a
          riposo,  con riferimento al criterio della residua speranza
          di  vita  anche  in  funzione   di   valorizzazione   della
          conseguente  determinazione  dei trattamenti medesimi. Fino
          all'emanazione  delle   norme   delegate   l'accesso   alle
          prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
          trattamenti  e'  regolato secondo quanto previsto dall'art.
          18, comma 8-quinquies, del decreto  legislativo  21  aprile
          1993,  n.  124,  introdotto  dall'art.  15,  comma 5, della
          presente legge".
          Note all'art. 1:
            - Per il testo della lettera b), comma 23, art.  2  della
          legge n.  335/1995 si veda in nota alle premesse.
            -  L'art.  1  del  D.L.C.P.S.  17  luglio  1947,  n.  691
          (Istituzione  di  un  Comitato  interministeriale  per   il
          credito e il risparmio) e' il seguente:
            "Art.  1.  -  E' istituito un "Comitato interministeriale
          per il credito ed il risparmio",  al  quale  spetta  l'alta
          vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di
          esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.
            Il  Comitato  e' composto del Ministro per il tesoro, che
          lo presiede, e dei Ministri  per  i  lavori  pubblici,  per
          l'agricoltura  e  foreste, per l'industria e commercio, per
          il commercio con l'estero.
            Si applicano, quanto alle  competenze,  alle  facolta'  e
          alle  funzioni del Comitato interministeriale, le norme dei
          R.D.L. 12 marzo 1936, n.  375,  convertito  nella  legge  7
          marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni".