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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 551

Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

note: Entrata in vigore: 23/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 651 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1999)
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Testo in vigore dal: 24-12-1996
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  legislative  per definire e disciplinare gli interventi
per il Grande Giubileo del 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  dei  lavori  pubblici,  del  tesoro e del
bilancio  e della programmazione economica e per la funzione pubblica
e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Obiettivi e finalita'

  1.   Lo   Stato  assicura  il  concorso  alla  realizzazione  delle
iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con
particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.
  2.  La  commissione  di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15
dicembre  1990,  n.  396,  definisce,  ((sulla  base  delle  proposte
pervenute  da parte delle amministrazioni interessate,))entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano
degli  interventi  concernenti la citta' di Roma e le altre localita'
della   provincia   di   Roma  e  della  regione  Lazio  direttamente
interessate  al  Giubileo.  Il  piano  e'  adottato  con  decreto del
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri.  Il  piano  puo'  essere
modificato   e   integrato  anche  sulla  base  ((dei  risultati  del
monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8)).
  ((2-bis.  Per  le questioni di specifico interesse delle rispettive
province,  i  presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo,  sentiti  i  sindaci  dei  comuni  interessati, integrano la
commissione  di  cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre
1990,  n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.)) 3. Il
piano indica per ciascun intervento:
    a)  le  amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di
cui  all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le societa'
a   intero   o   prevalente   capitale   pubblico   beneficiari   del
finanziamento;
    b)    le   risorse   finanziarie   necessarie,   incluse   quelle
((eventualmente))  occorrenti  per  le  finalita'  di  cui al ((comma
6-bis))  e  le  relative  modalita' di copertura anche a carico degli
ordinari stanziamenti di bilancio;
    c)  i  termini  entro  i  quali  devono  essere  perfezionati gli
adempimenti amministrativi occorrenti;
    d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese
pienamente funzionali.
  ((  3-bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle
lettere  c)  e  d)  del  comma 3, ovvero venga accertato un sensibile
aumento  dei  costi preventivati per la realizzazione, la commissione
delibera  il  definanziamento totale o parziale degli interventi o di
lotti funzionali di essi.))
  4.  Nell'ambito  del  piano  di  interventi,  la  regione Lazio, la
provincia,  il  comune  di  Roma  e  le  amministrazioni  interessate
realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi
dell'Agenzia  romana  per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
  5.  La  commissione  puo' attribuire ai soggetti di cui al comma 3,
lettera   a),   in   aggiunta  all'intervento  principale,  ulteriori
interventi,  funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano,
di competenza di altri soggetti.
  6.  Si  applicano  agli  interventi  di  cui al presente decreto le
disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Fermo  il disposto dell'articolo 6,
comma 5, della predetta legge, cosi' come sostituito dall'articolo 4,
comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  3  aprile  1995, n. 101,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il
piano  indica,  altresi',  gli  ulteriori  progetti  da sottoporre al
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
  ((  6-bis. La commissione stabilisce i criteri e le modalita' a cui
dovranno  attenersi  i  soggetti  di  cui al comma 3, lettera a), per
assicurare  in  maniera  unitaria  il  monitoraggio  permanente,  sia
quantitativo che qualitativo, degli interventi.))
  7. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 651)).
  8.  Il  Ministro  dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la
vigilanza  sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello
Stato,  nonche' di quelle i cui progetti sono sottoposti ((. . .)) al
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma
5  dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, ((. . .)).
  9.  I  soggetti  di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire,
mediante  apposite  convenzioni,  le funzioni di stazione appaltante,
anche   relativamente   alla   progettazione,  al  ((  provveditorato
regionale alle opere pubbliche)).
  10.  La  commissione  stabilisce  le  modalita'  per  assicurare la
trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del
piano  e  l'informazione  della  pubblica  opinione.  La  commissione
riferisce  ((ogni  tre mesi)) al Parlamento sullo stato di attuazione
degli interventi.
  11.  Con  successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero
territorio  nazionale  saranno  assunte  le  ulteriori iniziative per
assicurare il pieno conseguimento delle finalita' di cui al comma 1.
  12.  Nell'ambito  del  piano  di  cui  al comma 2 e' determinato il
contributo  da  erogarsi  ((.  .  .))  per  l'Agenzia  romana  per la
preparazione  del  Giubileo  S.p.a.,  per  l'assolvimento dei compiti
indicati (( al comma 4)).
  13.  I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da
realizzare  ((su area ubicata almeno parzialmente su territorio della
Santa  Sede  e  almeno parzialmente di proprieta' della stessa)) sono
subordinati  alla  definizione consensuale, mediante scambio di note,
tra  la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalita' di attuazione
degli interventi.