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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 551

Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

note: Entrata in vigore: 23/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 651 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1999)
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Testo in vigore dal:  23-10-1996 al: 23-12-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni legislative per definire e disciplinare gli interventi per il Grande Giubileo del 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Obiettivi e finalità
1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.
2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base delle relazioni trimestrali di cui al comma 7.
3. Il piano indica per ciascun intervento:
a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;
b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 7, e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;
c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;
d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.
4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.
6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
7. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), assicurano in maniera coordinata il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi, in conformità ai criteri indicati dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove necessario, apposite convenzioni.
8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche avvalendosi, a tali fini, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
9. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale delle opere pubbliche.
10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.
11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.
12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi annualmente per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8.
13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area di proprietà della Santa Sede, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi con riferimento alle finalità degli interventi stessi, alla destinazione dell'area, alle procedure di affidamento dei lavori, al monitoraggio, alla vigilanza e al controllo sugli stessi.