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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 541

Disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal:  23-10-1996 al: 22-12-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilancio delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare alcune norme della legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di snellire la composizione delle commissioni consultive operanti presso il Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio e di istituire un Comitato per i problemi dello spettacolo;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assegnare contributi straordinari a favore del Teatro dell'Opera di Roma, e del Teatro alla Scala di Milano, al fine di conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario dei medesimi enti, nonché a favore del Teatro comunale dell'Opera di Genova, al fine di assicurare il pieno funzionamento e la valorizzazione degli impianti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina di protezione del diritto d'autore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.
4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.