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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 1996, n. 524

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2001)
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Testo in vigore dal: 17-3-1997
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                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  67,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che
le  modalita'  per  la  concessione  di esenzioni o restituzioni sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'art.  27,  commi  da  3  a  5, del citato testo unico, che
prevede  la concessione di esenzioni o restituzioni per l'alcole e le
bevande  alcoliche  utilizzati  in particolari impiegi o ritirati dal
commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 14 dicembre 1995;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a  norma  del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-4390 del 26 luglio 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Impiego di alcole denaturato con denaturante generale

  1.  L'alcole  etilico destinato alla vendita per essere utilizzato,
in  esenzione  d'accisa,  ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera a),
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla   produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, d'ora in avanti denominato "testo unico", deve essere denaturato
mediante  l'aggiunta,  ad  ogni  ettolitro  anidro,  di  una miscela,
denominata  "denaturante  generale  dell'alcole  etilico", costituita
dalle  seguenti  sostanze,  preventivamente  sciolte  in  litri  2 di
metiletilchetone:
    a) tiofene: grammi 125;
    b) denatonium benzoato: grammi 0,8;
    c)  C.I. Reactive Red 24: grammi 3 di soluzione acquosa al 25 per
cento in peso.
  2.  La denaturazione di cui al comma 1 puo' essere anche effettuata
aggiungendo  ,  ad  ogni  ettolitro  anidro  di  alcole  etilico, una
"miscela-madre" costituita dalle sostanze indicate nello stesso comma
1,  portate  al  volume  di  ml  250  con alcole etilico, previamente
addizionata a litri 2 di metiletilchetone. Tale "miscela-madre" viene
preparata  dal  laboratorio  denaturanti  dello Stato ed e' ceduta al
prezzo di lire 16.000 al litro.
  3.   Fatto  salvo  quanto  stabilito  nel  comma  12,  l'alcole  da
sottoporre a denaturazione non deve aver subito, successivamente alla
produzione,  alcuna  miscelazione  con sostanze diverse, ad eccezione
della  eventuale  diluizione  con  acqua; deve, inoltre, possedere un
tenore  effettivo  in alcole etilico non inferiore al 90 per cento in
volume.  Tale  tenore, che per gli alcoli aventi i requisiti previsti
dall'art.  2  della  legge  3  ottobre 1957, n. 1029, d'ora in avanti
denominati   "buon   gusto",   o   per   l'alcole  "neutro"  definito
dall'allegato  I  al  regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89 del 19
giugno  1989, o, piu' in generale, dall'allegato I al regolamento CEE
del  Consiglio  n.  1576/89 del 29 maggio 1989, si assume coincidente
con  la  gradazione  reale determinata con l'alcolometro, deve essere
riportato  sui  documenti  di  accompagnamento,  dai quali deve anche
risultare  la denominazione commerciale della merce, utilizzando, per
gli  alcoli  diversi da quelli sopra indicati, a seconda dei casi, le
dizioni  "alcoli  greggi", "teste e code" e simili. Per questi ultimi
prodotti  deve  essere  riportata  anche  la  gradazione rilevata con
l'alcolometro  Tralles,  se  diversa  dal  tenore  in alcole etilico.
L'esercente   dell'impianto   di  denaturazione  deve  contabilizzare
l'alcole  "buon  gusto" e l'alcole "neutro" distintamente dagli altri
alcoli,  per  i  quali  deve  riportare, oltre al volume idrato ed al
volume  effettivo  in  alcole  etilico,  anche  quello  riferito alla
gradazione  determinata  con  l'alcolometro  Tralles,  se diverso dal
precedente;  deve  pure  effettuare la registrazione dei quantitativi
passati alla denaturazione. Indicazioni analoghe, per quanto concerne
gli  alcoli  "greggi"  e  simili,  a  qualsiasi uso destinati, devono
essere  riportate anche nelle contabilizzazioni effettuate presso gli
impianti  di  produzione  nonche'  di  deposito in regime sospensivo,
secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria.
  4.  Le  operazioni di denaturazione devono essere effettuate presso
le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari
di  fabbrica,  i  depositi  doganali  ed  i magazzini di commerciante
all'ingrosso di alcole etilico, fatto salvo quanto previsto nel comma
12.  Chiunque  intende  istituire  un  opificio di denaturazione deve
farne  preventiva  denuncia  all'ufficio tecnico di finanza, d'ora in
avanti  identificato  con  la sigla "UTF", competente per territorio,
almeno  trenta  giorni prima di iniziare l'attivita'. La denuncia, in
duplice esemplare, deve essere corredata da una relazione tecnica che
illustri  le  caratteristiche  delle  attrezzature  che  si intendono
utilizzare   per  l'effettuazione  delle  denaturazioni  nonche'  dei
serbatoi  per  la  custodia, del prodotto da denaturare e denaturato;
alla relazione devono essere allegate la planimetria degli impianti e
le  tabelle  di  taratura  dei  serbatoi. Ricevuta la denuncia, l'UTF
verifica gli impianti controllandone la conformita' alle prescrizioni
impartite  al riguardo dall'amministrazione finanziaria; redige, poi,
apposito  verbale  in  doppio  originale, da sottoscriversi anche dal
rappresentante  della  ditta,  uno  dei  quali, vistato dal dirigente
dell'ufficio e contenente l'autorizzazione all'inizio dell'attivita',
e'   consegnato   al  rappresentante  medesimo  unitamente  al  primo
esemplare  della  denuncia,  mentre  il secondo viene conservato agli
atti,  insieme all'altro esemplare della denuncia. Qualsiasi modifica
alla  situazione  in  atto  deve  essere  preventivamente  denunciata
all'UTF.  Se  l'impianto  di  denaturazione e' ubicato in un deposito
assoggettato  al  controllo  della  dogana,  la  denuncia deve essere
presentata  in  tre esemplari, uno dei quali, unitamente ad una copia
del  verbale  di  verifica,  e'  trasmesso  dall'UTF  alla competente
circoscrizione doganale.
  5.  Almeno  tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di
denaturazione,  deve  essere  presentata  all'UTF  od  alla dogana, a
seconda della competenza, apposita dichiarazione in doppio esemplare,
riportante la quantita', che non puo' essere inferiore a 10 ettolitri
per  ogni  singola  operazione,  e  la  gradazione  dello  spirito da
adulterare,  nonche'  il  giorno  e  l'ora  in  cui avranno inizio le
operazioni,  che  saranno effettuate con l'osservanza delle procedure
stabilite  dall'amministrazione finanziaria. Il movimento dell'alcole
denaturato   deve  essere  contabilizzato  giornalmente  su  apposito
registro di carico e scarico.
  6.  Dopo  la  denaturazione e prima della vendita non e' consentita
alcuna  operazione  di  diluizione  o di miscelazione dell'alcole con
sostanze  estranee ad eccezione dell'aggiunta di sostanze profumanti,
preventivamente  autorizzate  dall'amministrazione  finanziaria.  Sui
documenti  di  accompagnamento  dell'alcole  denaturato  deve  essere
riportata  la  gradazione  effettiva  in alcole etilico dello spirito
sottoposto  alla  denaturazione nonche' quella dell'alcole denaturato
rilevata con l'alcolometro.
  7.  Per gli impieghi di cui al comma 1 puo' essere utilizzato anche
alcole,  proveniente dagli altri Paesi comunitari, denaturato secondo
le   formulazioni   di  cui  al  regolamento  CEE  n.  3199/93  della
Commissione,  del 22 novembre 1993. Non e' consentita la miscelazione
di alcoli denaturati secondo diverse formulazioni.
  8.   Chiunque   intende   detenere  in  deposito  l'alcole  etilico
denaturato  di  cui al presente articolo in quantita' superiore a 300
litri  deve  farne  denuncia al competente UTF, chiedendo il rilascio
della  licenza  di  esercizio,  soggetta  al diritto annuale previsto
dall'art.  63,  comma  2,  lettera  d),  del  testo unico e tenere un
registro   di  carico  e  scarico  su  cui  devono  essere  annotate,
giornalmente,   le   partite   introdotte   e  quelle  estratte,  con
riferimento ai relativi documenti di accompagnamento. Per i depo siti
per  uso privato o industriale, gli scarichi sul registro di carico e
scarico  vengono  effettuati  con  cadenza  decadale.  Fermo restando
l'obbligo  della  denuncia e del rilascio della licenza di esercizio,
((le  ditte  che  detengono  nei propri locali di vendita il prodotto
suddetto,  in  quantita' superiore a 300 litri, gia' confezionato, in
recipienti  delle  capacita'  nominali  di  cc  250, 500, 750, 1.000,
1.500,  2.000  e  5.000,))chiusi  in modo ermetico e tale che non sia
possibile  l'apertura  senza  lasciare tracce visibili di effrazione,
sono  esonerate  dalla tenuta del registro di carico e scarico, sotto
l'osservanza delle seguenti condizioni:
    a)  i  suddetti  recipienti  devono  recare  all'esterno, in modo
chiaro  e  visibile, la denominazione della ditta confezionatrice, il
luogo  dove e' situato l'opificio di confezionamento, il numero della
relativa  licenza  UTF,  per  i prodotti nazionali, l'indicazione che
trattasi   di   alcole   denaturato   con  denaturante  generale,  il
quantitativo idrato e quello anidro;
    b)  le  indicazioni  del numero della licenza e della sigla della
provincia  dove  ha  sede  l'UTF  che  la ha rilasciata devono essere
riportate  direttamente  sul  contenitore  e  sul  relativo  tappo di
chiusura,  incise  o  in rilievo, mentre le altre indicazioni possono
essere  riportate  anche utilizzando apposita etichetta, aderente per
tutta  la  sua superficie al contenitore. In ogni caso sull'etichetta
deve  essere riportato anche il numero della licenza e la sigla della
provincia sede dell'UTF;
    c) l'alcole denaturato deve essere detenuto nei locali di vendita
o  magazzini di deposito in quantita' non superiore a litri 10.000 ed
esitato nelle confezioni originali nella minuta vendita.
  9. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato di cui
al  presente  articolo  e'  effettuata con la scorta del documento di
accompagnamento  semplificato  comunitario, di cui al regolamento CEE
n.  3649/92, della Commissione del 17 dicembre 1992; il trasferimento
fra  impianti o depositi nazionali viene effettuato con la scorta del
suddetto  documento,  recante  una  stampigliatura  con l'indicazione
"Vale  per  la  circolazione  interna".  Se  il  destinatario  non e'
soggetto  alla denuncia di deposito, il documento per la circolazione
interna viene emesso solo per quantitativi di prodotto superiori a 50
litri.
  10.  I  documenti  di circolazione di cui al comma 9 devono restare
allegati ai registri di carico e scarico. Nel caso in cui il titolare
del deposito non fosse obbligato alla tenuta del suddetto registro, i
documenti  devono  essere custoditi presso il medesimo per una durata
di  cinque  anni.  Se  il destinatario non e' tenuto alla denuncia di
deposito,  i  documenti devono essere custoditi per il medesimo tempo
previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti.
  11. Le dizioni "alcole etilico denaturato con denaturante generale"
e  simili  possono essere utilizzate solo nella denominazione di tale
prodotto  e non gia' in quelle di prodotti ottenuti con l'impiego del
medesimo.
  12.  I  reflui  provenienti  da lavorazioni industriali, contenenti
alcole  etilico non sufficientemente denaturato, che siano trasferiti
ad  impianti  di  incenerimento,  anche  con recupero di calore, o di
trattamento  rifiuti,  per  il  riutilizzo,  la  rigenerazione  od il
recupero dei vari componenti, devono essere scortati dal documento di
cui  al  comma 9 da cui risulti la natura del prodotto, il suo tenore
effettivo   in   alcole  etilico,  la  sua  gradazione  rilevata  con
l'alcolometro e la tipologia dell'impianto di destinazione. Qualora i
reflui  siano  destinati  ad impianti di incenerimento, devono essere
denaturati  a  norma  con denaturante generale, senza alcun limite di
tenore  alcolico  effettivo. La medesima procedura si applica per gli
scarti  di distillazione avviati alla distruzione; si prescinde dalla
denaturazione,   qualora   i  suddetti  scarti  siano  bruciati,  con
l'osservanza    delle    modalita'   stabilite   dall'amministrazione
finanziaria, nelle caldaie degli impianti di produzione. Gli impianti
di  trattamento devono tenere un registro di lavorazione, dove devono
essere  riportate  le partite di reflui pervenute, con riferimento ai
relativi  documenti,  i  quantitativi  passati  alla lavorazione ed i
prodotti   ottenuti.   L'alcole   ottenuto   dai  suddetti  impianti,
eventualmente  riportato ad un tenore effettivo di alcole etilico non
inferiore   al  70  per  cento  e  ad  una  gradazione  rilevata  con
l'alcolometro  non  inferiore  a  90 gradi, denaturato a norma con il
denaturante  generale  deve  essere  destinato  esclusivamente, senza
preconfezionamento,  ad  impieghi industriali e la sua movimentazione
viene  effettuata  con  la scorta del documento di accompagnamento di
cui  al  comma  9, contenente le indicazioni soprariportate. L'alcole
recuperato   puo'   essere   anche  sottoposto  a  denaturazione  con
denaturanti  speciali  ai  sensi  dell'art. 2, seguendo la disciplina
prevista   dallo   stesso.  Il  passaggio  alla  denaturazione  e  la
movimentazione dell'alcole denaturato devono essere contabilizzati in
apposito  registro.  Analoga procedura si applica per la destinazione
ad impieghi industriali di scarti di distillazione.