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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

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Testo in vigore dal: 12-10-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Visto l'art. 87 della Costituzione;
 Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione  in  legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art.  27
concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384, recante regolamento di attuazione dell'art. 27  della  legge  30
marzo 1971, n. 118;
 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 Considerata  la  esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto
regolamento;
 Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 luglio 1996;
 Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto  con  i
Ministri dell'interno, per la solidarieta' sociale, del tesoro, della
pubblica   istruzione,  dei  trasporti  e  della  navigazione,  della
sanita', del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e  delle
telecomunicazioni;
 
                              E m a n a
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                       Definizioni ed oggetto
 
 1.  Le  norme  del  presente regolamento sono volte ad eliminare gli
impedimenti comunemente definiti "barriere architettoniche".
 2. Per barriere architettoniche si intendono:
  a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per  la  mobilita'
di  chiunque  ed  in  particolare di coloro che, per qualsiasi causa,
hanno una capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente  o
temporanea;
  b)  gli  ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
  c) la  mancanza  di  accorgimenti  e  segnalazioni  che  permettono
l'orientamento  e  la  riconoscibilita'  dei  luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque e in particolare per i  non  vedenti,  per  gli
ipovedenti e per i sordi.
 3.  Le  presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di
nuova costruzione, ancorche' di  carattere  temporaneo,  o  a  quelli
esistenti   qualora   sottoposti  a  ristrutturazione.  Si  applicano
altresi' agli edifici e spazi pubblici sottoposti a  qualunque  altro
tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilita'
e  la  visitabilita',  almeno  per  la  parte oggetto dell'intervento
stesso.  Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in  tutto
o  in  parte  soggetti  a  cambiamento di destinazione se finalizzata
all'uso pubblico, nonche' ai servizi speciali di pubblica utilita' di
cui al successivo titolo VI.
 4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti  a
recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti
quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilita' sulla base
delle norme contenute nel presente regolamento.
 5.  In  attesa  del  predetto  adeguamento ogni edificio deve essere
dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente   regolamento,  a  cura  dell'Amministrazione  pubblica  che
utilizza l'edificio, di  un  sistema  di  chiamata  per  attivare  un
servizio  di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o
impedita capacita' motoria o  sensoriale  la  fruizione  dei  servizi
espletati.
 6.  Agli  edifici  di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici
privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto  del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
 7.  Non  possono  essere  erogati contributi o agevolazioni da parte
dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere  o
servizi   pubblici  non  conformi  alle  norme  di  cui  al  presente
regolamento.
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.    1092,  al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce  al  Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi e di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
            - Si riporta il testo dell'art. 27, della legge 30  marzo
          1971,  n.  118  (Conversione  in legge del decreto-legge 30
          gennaio 1971, n.  5, e nuove norme in favore  dei  mutilati
          ed invalidi civili):
            "Art. 27 (Barriere architettoniche e trasporti pubblici).
          -  Per  facilitare  la  vita  di  relazione  dei mutilati e
          invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e
          le istituzioni scolastiche, prescolastiche o  di  interesse
          sociale  di nuova edificazione dovranno essere costruiti in
          conformita'  alla  circolare  del  Ministero   dei   lavori
          pubblici  del  15  giugno  1968 riguardante la eliminazione
          delle  barriere   architettoniche   anche   apportando   le
          possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia'
          costruiti  all'entrata  in  vigore  della presente legge; i
          servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le
          metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non
          deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al  pubblico
          puo'  essere  vietato  l'accesso  ai  minorati;  in tutti i
          luoghi   dove   si   svolgono  pubbliche  manifestazioni  o
          spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra'  essere
          previsto   e   riservato   uno   spazio  agli  invalidi  in
          carrozzella; gli alloggi  situati  nei  piani  terreni  dei
          caseggiati  dell'edilizia  economica  e  popolare  dovranno
          essere assegnati per precedenza  agli  invalidi  che  hanno
          difficolta'   di   deambulazione,   qualora   ne   facciano
          richiesta.
            Le norme di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente   articolo   saranno   emanate,  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  su  proposta  dei   Ministri
          competenti,  entro  un  anno  dall'entrata  in vigore della
          presente legge".
            - La legge 5 febbraio 1992, n. 104,  reca:  "Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone handicappate".
            - Il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  reca:
          "Nuovo codice della strada".
            -  Il  testo  vigente  dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n.   400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti  aventi forza di legge sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge:
             e) (soppressa);
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto dall'entrata in  vigore delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  miniseriale  possono  essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo. Essi debbono essere comunicati dal Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10:
            - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici  14  giugno
          1989,  n.    236, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23  giugno
          1989,  approva  il  regolamento sulle prescrizioni tecniche
          necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita'  e
          la  visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia
          residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai  fini
          del   superamento   e   dell'eliminazione   delle  barriere
          architettoniche (per il testo di detto decreto di  veda  in
          appendice).