stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/7/1989
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  8-7-1989

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

EMANA

il seguente decreto: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE


Le norme contenute nel presente decreto di applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10,comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato i rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche sugli edifici privati) vedasi il testo aggiornato della legge medesima, pubblicato alla pag. 51 di questo stesso supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 27 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) è il seguente: "Art. 27 (Barriere architettoniche e trasporti pubblici). - Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costituiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella, gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta. Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1978 reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici". - Il testo dell'art. 32 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente: "Art. 32. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, l'ammontare delfondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è determinato in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in quello pluriennale con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984 n. 887. 2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799. È abrogata la lettera a) dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. 3.
Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi. 4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985 possono esserlo in quello successivo.
5. L'autorizzazione di spesa di lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante nuove norme in materia di occupazione giovanile, è ridotta di lire 350 miliardi.
6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino al 31 dicembre 1985 alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente le modalità di versamento alla Cassa stessa delle annualità di contributo dovute dallo Stato, è forfettariamente determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute a tutto il 31 dicembre 1984. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.
7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi.
8. Le parole "ogni trimestre" di cui all'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernenti il periodo di presentazione dei conti delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite con le altre "ogni semestre".
9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, è elevato a lire 2 milioni.
10. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è annualmente iscritto è nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
11. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è annualmente iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro".
12. A decorrere dall'anno 1986 l'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, è sostituito dal seguente:
"All'ufficio italiano dei cambi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, può essere corrisposto un contributo annuo nella misura che verrà determinata annualmente con decreto del Ministero del tesoro".
13. L'articolo 55 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è sostituito dal seguente: "I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre sono trasportati, per loro integrale importo, all'esercizio successivo".
14. Il comma precedente si applica amche per i titoli collettivi emessi nell'anno 1985.
15. È autorizzato in favore dell'Ente per le ville vesuviane di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578, un contributo straordinario di lire 2 miliardi annui, per il triennio 1986-1988, da destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere a ), b e c) della stessa legge n. 578 del 1971.
16. Per l'anno 1986 le economie risultanti dal conto consuntivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o in parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del Ministro del tesoro.
17. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1985 sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, terzo comma della legge 7 agosto 1982, n. 526, possono essere impegnate negli anni successivi.
18. Per il finanzimento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 2 miliardi annui.
19. È autorizzata a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) la concessione di un contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente dello stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni ed integrazioni.
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazioni delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.
23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione dei mutui con finalità di investimenti, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al 2 per cento.
24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405. 25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, è destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo. 26. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, elevato a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è ulteriormente elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, a lire 35 miliardi". - Il testo dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente: "Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le odifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le definizione del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939,n. 1089, e 29 giugno 1939, 1 n.1497 e successive modificazioni edintegrazioni".