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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1996, n. 500

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-10-1996
Testo in vigore dal: 10-10-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo  n.  502  del  30
dicembre 1992, come modificato dal  decreto  legislativo  7  dicembre
1993, n. 517, che prevede che per i medici specialisti  ambulatoriali
interni, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 517/1993, continuano a valere le convenzioni stipulate
ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; 
   Visto l'art. 48 della legge 2 dicembre 1978,  n.  833,  istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
del trattamento  economico  e  normativo  del  personale  a  rapporto
convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la  stipula  di
accordi collettivi nazionali; 
   Visto l'art. 4, comma 9, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,
come modificato dall'art. 74, comma  1,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte  pubblica
per il rinnovo degli accordi riguardanti  il  personale  sanitario  a
rapporto convenzionale; 
   Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il  coordinamento
delle politiche comunitarie  e  degli  affari  regionali  costitutivo
della delegazione di parte pubblica; 
   Visto  il  provvedimento  n.  109  dell'8  febbraio   1996   della
Conferenza Stato-regioni  di  conferma  della  delegazione  di  parte
pubblica nonche' della sua integrazione; 
   Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto  1988,
n. 400; 
   Vista  la  legge  12  giugno   1990,   n.   146,   recante   norme
sull'esercizio  del  diritto  di  sciopero   nei   servizi   pubblici
essenziali  e  sulla   salvaguardia   dei   diritti   della   persona
costituzionalmente tutelati; 
   Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo  nazionale
regolante  il  trattamento  normativo   ed   economico   dei   medici
specialisti ambulatoriali interni; 
   Visto il parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il
Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che gli  accordi
collettivi  nazionali  per  il   personale   sanitario   a   rapporto
convenzionale sono resi esecutivi  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; 
   Udito il parere del Consiglio di Stato  reso  in  data  13  giugno
1996; 
   Vista la deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  19
luglio 1996; 
   Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro della sanita'; 
 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
   1.  E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la
regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti  ambulatoriali
interni, sottoscritto in data 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art.  8,
comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
ed integrato dal decreto lagislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
     Dato a Roma, addi' 29 luglio 1996 
 
                              SCALFARO 
                         PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                        BINDI, Ministro della sanita' 
 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
   Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1996 
   Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 8 
          AVVERTENZE: 
             Il testo delle note qui pubblicate e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
                                NOTE AL DECRETO 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 48 della  legge  n.  833/1978,  istitutivo  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  reca  norme  relative   al
          "personale a rapporto convenzionale". 
             - Il testo dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo
          n. 502 del 30 dicembre 1992  come  modificato  dal  decreto
          legislativo n. 517/1993  e'  il  seguente:  "8.  Le  unita'
          sanitarie  locali,  in  deroga  a   quanto   previsto   dai
          precedenti commi 5 e 7, utilizzano il  personale  sanitario
          in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi  dei  decreti
          del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n.  316,
          13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e  18  giugno
          1988, n. 255.  Esclusivamente  per  il  suddetto  personale
          valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48,
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e  dell'articolo  4,
          comma 9 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412.  Entro  il
          triennio indicato al comma 7  le  regioni  possono  inoltre
          individuare aree di attivita' specialistica  che,  ai  fini
          del miglioramento del servizio richiedano, l'instaurarsi di
          un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici
          ambulatoriali  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del  31
          dicembre   1992,   svolgevano   esclusivamente    attivita'
          ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non
          inferiore a ventinove ore settimanali e che  alla  medesima
          data non avevano altro tipo di rapporto  convenzionale  con
          il Servizio sanitario nazionale  o  con  altre  istituzioni
          pubbliche o private, sono  inquadrati,  a  domanda,  previo
          giudizio di idoneita', nel primo livello  dirigenziale  del
          ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da  adottarsi
          entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 7  dicembre  1993,  n.  517,  ai  sensi
          dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  dal
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro della sanita'  di  concerto  con  i  Ministro  del
          tesoro e della funzione pubblica sono determinati i  tempi,
          le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei  giudizi
          di idoneita'". 
             - Il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre
          1991, n. 412, e' il seguente: "9. La delegazione  di  parte
          pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi  riguardanti  il
          comparto del personale del Servizio sanitario nazionale  ed
          il  personale  sanitario  a   rapporto   convenzionale   e'
          costituita  da  rappresentanti  regionali  nominati   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
          Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro,  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  sanita'   e,
          limitatamente al rinnovo dei  contratti,  del  dipartimento
          della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. 
          La  delegazione  ha  sede  presso   la   segreteria   della
          Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale  e'
          preposto un dirigente generale del Ministero della  sanita'
          a tal  fine  collocato  fuori  ruolo.  Ai  fini  di  quanto
          previsto dai commi ottavo  e  nono  dell'articolo  6  della
          legge 29 marzo 1983, n. 93, come  sostituiti  dall'articolo
          18 della legge 12  giugno  1990,  n.  146,  la  delegazione
          regionale trasmette al Governo l'ipotesi di  accordo  entro
          quindici giorni dalla stipula". 
             - Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
             "Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
             a) - c) (omissis); 
             d)   l'organizzazione   e    il    conferimento    delle
          amministrazioni pubbliche  secondo  le  disposizioni  dalla
          legge". 
             -  La  legge  12  giugno  1990,  n.  146,  reca:  "Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali e sulla salvaguardia dei diritti  della  persona
          costituzionalmente tutelati. Istituzione della  Commissione
          di garanzia dell'attuazione della legge".