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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1996, n. 472

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal: 1-1-2013
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627,  concernente  l'introduzione  dell'obbligo  di   emissione   del
documento di accompagnamento dei beni viaggianti; 
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978,  recante  norme  di
attuazione delle disposizioni di cui al citato  decreto  n.  627  del
1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  335  del  30  novembre
1978; 
  Visto l'art. 3, comma 147, lettera  d),  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, che ha previsto  l'emanazione  di  un  regolamento,  ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
previo  parere  delle  competenti   commissioni   parlamentari,   per
sopprimere l'obbligo  della  bolla  di  accompagnamento  delle  merci
viaggianti  e  sostituirla  con  norme  similari  a  quelle   vigenti
nell'Unione europea; 
  Considerato che nell'ambito dell'Unione  europea  non  e'  previsto
l'obbligo   di   emissione   di   una   documentazione   fiscale   di
accompagnamento per i beni viaggianti; 
  Ritenuto che ai sensi degli  articoli  51  e  52  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il controllo dei
beni durante il trasporto e' eseguito dalla Guardia  di  finanza  per
l'acquisizione  dei  dati  e  notizie  utili  all'accertamento  della
corretta applicazione delle norme fiscali; 
  Visti i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  resi
rispettivamente il 3 luglio 1996 ed il 25 giugno 1996; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996; 
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 1996; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento cessano di avere efficacia, fatta  eccezione  per  quanto
riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi,  nonche'  dei
prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo  od
al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e  62  del
testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento
di accompagnamento dei beni  viaggianti  contenute  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. 
  1-bis. Le eccezioni di  cui  al  comma  1  si  rendono  applicabili
esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio. 
  2. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante  il
trasporto  ai  fini  dell'acquisizione  di  dati  e   notizie   utili
all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali. 
  3.  Il  documento  previsto  ((dall'articolo  21,  comma  4,  terzo
periodo, lettera a),)) del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,  n.  633,  contiene  l'indicazione  della  data,  delle
generalita' del cedente, del cessionario e dell'eventuale  incaricato
del trasporto, nonche' la descrizione della natura, della qualita'  e
della quantita'  dei  beni  ceduti.  Per  la  conservazione  di  tale
documento si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  39,  terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633. Lo stesso documento  e'  idoneo  a  superare  le  presunzioni
stabilite dall'art. 53 del citato decreto. ((2)) 
  4.  Il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  18  gennaio   1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del  23  gennaio  1996,  e'
abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 14 agosto 1996 
                              SCALFARO 
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  VISCO, Ministro delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
 Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1996 
  Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 6 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013.