stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 6 settembre 1996, n. 462

Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/9/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-9-1996 al: 6-11-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le attività di recupero dei rifiuti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Campo di applicazione ed esclusione
1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al recupero dei rifiuti in attesa del recepimento delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, e comunque non oltre il 30 novembre 1996.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i materiali compresi nell'allegato I alla direttiva 91/156/CEE ed individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994 che, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale e sanitaria, sono effettivamente destinati al riutilizzo in cicli di produzione, restano esclusi dal campo di applicazione del regime dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il deposito temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, all'interno dello stabilimento dove sono prodotti, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) lo stoccaggio sia effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;
b) i rifiuti stoccati non contengano policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;
c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non sia superiore a 10 metri cubi;
d) i rifiuti stoccati siano asportati con cadenza almeno semestrale, ovvero, qualora il quantitativo massimo di rifiuti stoccati sia inferiore a 2 metri cubi, con cadenza almeno annuale;
e) sia data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;
f) lo stoccaggio dei rifiuti sia effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
4. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 3 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza ed il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti al comma 3 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.
5. Le attività di recupero dei rifiuti effettuate nel luogo di produzione, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, si considerano parte integrante della produzione e sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) le attività di riutilizzo dei residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;
b) i semilavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;
c) i materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) le attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
e) i residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;
f) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alla struttura di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
g) le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". Per gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.