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DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 434

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/9/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2003)
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Testo in vigore dal: 7-9-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernente lo
statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n.  89, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto  Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Bolzano;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  per gli affari regionali di
concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e delle
finanze;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  2  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dai seguenti:
  "  2.  Ferma  restando  la  dipendenza  dallo  Stato  del personale
insegnante  -  ispettivo,  direttivo  e  docente  - di ruolo e non di
ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di
stato  giuridico  ed  economico  del  predetto personale, attualmente
esercitate  dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla
provincia   di  Bolzano  nell'osservanza  delle  norme  del  presente
decreto.  La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1
gennaio 1996.
   3.  La  provincia ha potesta' di disciplinare con proprie leggi la
materia  di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche
degli  ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell'art. 9 e per la
miglior   utilizzazione   del  personale  stesso  anche  al  fine  di
soddisfare le esigenze di continuita' didattica, nonche' per una piu'
efficace organizzazione della scuola.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
             -  Il  D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
             -  Il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 2 aprile 1983, n. 33 suppl. ord.
          n. 4.
             -  Il  comma  secondo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto
          1972, n. 670, e' il seguente:
             "2.  In seno alla commissione di cui al precedente comma
          e'  istituita  una  speciale  commissione  per  le norme di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernente lo
statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n.  89, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto  Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Bolzano;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  per gli affari regionali di
concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e delle
finanze;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  2  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dai seguenti:
  "  2.  Ferma  restando  la  dipendenza  dallo  Stato  del personale
insegnante  -  ispettivo,  direttivo  e  docente  - di ruolo e non di
ruolo, le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di
stato  giuridico  ed  economico  del  predetto personale, attualmente
esercitate  dai suoi organi centrali e periferici, sono delegate alla
provincia   di  Bolzano  nell'osservanza  delle  norme  del  presente
decreto.  La provincia esercita le funzioni predette a far data dal 1
gennaio 1996.
   3.  La  provincia ha potesta' di disciplinare con proprie leggi la
materia  di cui al comma precedente, per l'attuazione delle modifiche
degli  ordinamenti didattici introdotti ai sensi dell'art. 9 e per la
miglior   utilizzazione   del  personale  stesso  anche  al  fine  di
soddisfare le esigenze di continuita' didattica, nonche' per una piu'
efficace organizzazione della scuola.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
             -  Il  D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
             -  Il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 e' stato pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 2 aprile 1983, n. 33 suppl. ord.
          n. 4.
             -  Il  comma  secondo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto
          1972, n. 670, e' il seguente:
             "2.  In seno alla commissione di cui al precedente comma
          e'  istituita  una  speciale  commissione  per  le norme di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".