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DECRETO-LEGGE 26 luglio 1996, n. 396

Norme in materia previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1996)
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Testo in vigore dal:  28-7-1996 al: 29-7-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale, dirette a dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale, nonché a disciplinare la tutela previdenziale dei lavoratori autonomi e parasubordinati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale
n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994
1. Il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non può superare l'importo di lire 3.135 miliardi.
2. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 1 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996.
La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.
3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto aventi ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276 miliardi per l'anno 1996 e in lire 4.675 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.